L’Agenzia delle Entrate chiarisce: 80 euro in più anche per mobilità, cassa integrazione e indennità di disoccupazione

Con la circolare numero 9/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti sull’applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal d.l. numero 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente il bonus Irpef di 80 euro scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Tra le novità anche il fatto che le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus.

Bonus automatico anche per Cig, mobilità e disoccupazione. Dopo giorni di polemiche e interrogativi irrisolti, l’Agenzia delle Entrate rompe il silenzio e, con la circolare numero 9/E di oggi, interviene sullo sgravio fiscale, ora all’attenzione del Senato sotto una valanga di emendamenti, che dovrebbe arrivare nella busta paga di maggio il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Tali somme, infatti, costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Di padre in figlio Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello. Step per il calcolo del credito. Ragguagli anche sul calcolo del credito da erogare e sui relativi criteri una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Sarà, comunque, possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro 640/365 x 120 . Da considerare anche i redditi da cedolare secca. Si aggiunge, infine, che per verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al bonus, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Recupero del credito senza il limite di 700.000 euro. Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall'articolo 34 della l. numero 388/2000.

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