Con la circolare numero 11 del 5 maggio 2014, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro raccoglie le prime riflessioni sul bonus IRPEF, disposto dall’articolo 1, d.l. numero 66 del 24 aprile 2014, già entrato in vigore. La circolare prova, in particolare, a sciogliere i dubbi relativi alle condizioni di accesso al bonus e al calcolo dell’importo dovuto.
Soggetti interessati e condizioni. Premessa la perplessità per l’aver il decreto escluso dal novero dei soggetti destinatari del bonus i titolari di redditi da pensione in genere, pur avendo ammesso al beneficio i titolari di prestazioni pensionistiche complementari di cui al d.lgs. numero 124/1993, i consulenti del lavoro prendono le mosse proprio da quest’ultimo dato per affrontare la questione dell’ammissibilità o meno al credito di quei soggetti che, nel corso del 2014, hanno percepito redditi da lavoro dipendenti o assimilati pur non avendo svolto attività lavorativa è il caso di un lavoratore che abbia perso il lavoro a dicembre 2013 e nel corso del 2014 sia destinatario di una indennità di disoccupazione, che assume la natura di reddito di lavoro dipendente perduto. L’articolo 1, co. 2, del decreto citato prevede, infatti, che il bonus in parola sia «rapportato al periodo di lavoro nell'anno». Ebbene, secondo i consulenti del lavoro il riferimento al «periodo di lavoro» potrebbe essere interpretato come periodo in cui è stato percepito uno dei redditi richiamati dalla norma, indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e ciò proprio alla luce del fatto che, per espressa previsione legislativa, sono destinatari del credito anche soggetti titolari di una prestazione pensionistica privata e, dunque, anche privi di una attività lavorativa. Gli stessi dubbi riguardo alla insussistenza del «periodo di lavoro» sorgono in merito ai soggetti titolari di un reddito equiparato al lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera b derivante dalla percezione di somme liquidate dal Giudice del lavoro ex articolo 429, ultimo comma, c.p.c., non espressamente escluse dal decreto «Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto» . Reddito complessivo e misura dell’incentivo. La circolare in esame prova a chiarire la nozione di reddito complessivo ai fini della determinazione del diritto al bonus, che non deve superare i 26 mila euro per reddito complessivo deve intendersi quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito di cui all’articolo 6 del T.U.I.R., con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Non rileva, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, come previsto dal comma 6-bis dell’articolo 13 del T.U.I.R. Esclusi dal reddito complessivo anche i redditi detassati al 10% sulla base della normativa vigente. Inoltre, è essenziale che le retribuzioni del mese di dicembre 2014 o altre nel corso dell’anno siano tenute in considerazione solo nel caso di effettiva erogazione entro il 12 gennaio 2015. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dovuto dal sostituto, la circolare precisa che il conteggio del credito effettivamente da erogare va effettuato su base giornaliera, per cui, per il lavoratore assunto anteriormente all’inizio del periodo di imposta 2014, l’ammontare complessivo del bonus va suddiviso per 245 giorni dal 1 maggio al 31 dicembre e moltiplicato tale valore giornaliero per 31 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre oppure per 30 per i mesi di giugno, settembre e novembre . fonte www.fiscopiu.it
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