Sale a cavalcioni su una staccionata in cattive condizioni e cade: condominio responsabile

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, il verificarsi dell’evento dannoso e il rapporto eziologico con in bene in custodia.

Il comportamento colposo del danneggiato può atteggiarsi come un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c, o escludere la responsabilità del custode. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14540 del 10 giugno 2013. La fattispecie. Nel caso in esame una persona un po’ grassottella era salita a cavalcioni su una recinzione posta a delimitazione della scala condominiale, scardinandola dal supporto e cadendo per circa quattro metri. Se il Giudice di prime cure non aveva avuto alcun dubbio a condannare il condominio a rifondere i danni al soggetto leso, stante le pessime condizioni di conservazione della staccionata, il Collegio di gravame, diversamente, aveva riconosciuto una maggiore corresponsabilità del soggetto leso il quale, nonostante le cattive condizioni della staccionata ben visibili, aveva deciso di sedersi sulla trave superiore nonostante il suo peso non proprio piuma. Posizione che non ha convito il soggetto leso il quale ha proposto il ricorso in Cassazione. La responsabilità oggettiva del custode. La giurisprudenza è orientata integralmente nel sostenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene stesso. Il custode, per escludere la propria responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito ovverosia un fattore estraneo imprevedibile ed eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale. Tale impostazione è coerente con la natura del rapporto tra custode e bene identificabile in una relazione di fatto tale da consentire un controllo tale da eliminare tutte le situazioni di pericolo insorte c.d. potere di governo . Il concorso di colpa del soggetto leso. Nonostante la natura oggettiva della responsabilità per i danni da cose in custodia la Corte di legittimità, in una molteplicità di pronunce, ha affermato che la condotta del soggetto leso può integrare un concorso causale nella verificazione dell’evento lesivo giungendo, nei casi più eclatanti, a escludere del tutto la responsabilità del custode. Tuttavia, al fine di escludere la responsabilità del custode, non è sufficiente l’uso abnorme della cosa qualora tale utilizzo sia reso facile dalla accessibilità della cosa. Condominio responsabile. La Corte, confermando la decisione del Giudice di merito, ha statuito che nonostante il grave comportamento del soggetto leso la responsabilità del condominio non poteva essere esclusa in quanto le condizioni della staccionata non erano facilmente visibili e l’asse superiore non era così irraggiungibile per una persona che volesse salire a cavalcioni.