Assenza di sinistri in azienda? Al principio di mutualità tra assicuranti importa poco

Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale TSA devono essere inclusi gli oneri presunti, da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico,proprio dell’assicurazione.

Incertezze sui calcoli dell’INAIL. Così ha ribadito, richiamando un orientamento già consolidato, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13908 depositata il 3 giugno 2013. Perciò, i giudici di legittimità hanno dichiarato infondato il ricorso di una società che aveva chiesto se fosse legittimo che l’INAIL, in sede di calcolo del TSA e al fine del calcolo degli oneri indiretti collegati alle spese generali dell’Istituto , comprendesse, tra gli oneri diretti afferenti direttamente alla lavorazione e all’azienda , anche gli oneri presunti c.d. riserva sinistri non riconducibili alla specifica sinistrosità aziendale. Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che il tasso aziendale non si riferisce all’andamento infortunistico della singola impresa, ma al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. No sinistri, sì oneri. Tale meccanismo corrisponde a un principio di mutualità tra le imprese assicuranti che consente di evitare che l’assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell’ente assicuratore. Al contrario, l’assenza di sinistri per la singola azienda può comportare il beneficio di una riduzione del tasso solo una volta che questo sia stato calcolato sulla base degli esposti criteri, previa inclusione della riserva sinistri oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo . Presunta doppia imposizione. Ugualmente infondata è la lamentela della società che ha sostenuto che sulla propria posizione assicurativa gravassero due volte, anziché una, gli oneri presunti una volta per calcolare gli oneri indiretti assimilandoli a quelli diretti e la seconda volta per sommarli agli oneri diretti e indiretti per la quantificazione degli oneri complessivi aziendali nel periodo triennale di osservazione -. In effetti, la Cassazione ribadisce che il sistema finanziario esige la totale copertura, attraverso i contributi dei datori di lavoro, degli oneri dell’Istituto assicuratore, e che tale copertura si realizza mediante il calcolo probabilistico, che sottostà a tutta la tecnica assicurativa. Riserva sinistri per tutte le aziende. In definitiva, nell’ambito di una singola posizione assicurativa l’assenza di eventi lesivi definiti o rimasti da definire, non fa venire meno la necessità di tener conto, nel bilancio della stessa, di un onere per riserva sinistri . Questo perché il sistema finanziario per la gestione industria al quale è riconducibile la società ricorrente é fondato su di una ripartizione dei capitali di copertura in funzione mutualistica, cosicché negli oneri diretti vanno inserite le rendite capitalizzate del periodo, e non solamente i relativi ratei. Ancora una volta, in forza del principio generale di mutualità tra assicuranti,nonché della necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’assicuratore, è corretto, per i giudici, l’inserimento della quota silicosi e asbestosi nella percentuale di caricamento degli oneri indiretti, anche per le aziende che non sono specificatamente esposte al rischio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 febbraio 3 giugno 2013, n. 13908 Presidente Vidiri Relatore Garri Svolgimento del processo La Corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame proposto dalla FEGER di Gerardo Ferraioli s.p.a. e, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto corretta ai fini del calcolo del Tasso Specifico Aziendale TSA l'inclusione della c.d. riserva sinistri negli oneri diretti, per la determinazione degli oneri indiretti del valore complessivo delle rendite capitalizzate con riferimento agli eventi verificatisi nel periodo di osservazione tra gli oneri diretti della voce di spesa relativa agli oneri di silicosi. Inoltre, all'esito di una consulenza contabile, ha verificato l'esattezza delle somme chieste dall'Istituto per gli anni in contestazione 1992-1995-1996-1997 e l'infondatezza della pretesa di ridurne l'importo avanzata dalla società. Richiamandosi alla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, n. 7853/2001, ed in esito ad una ricostruzione del quadro normativo vigente, la Corte d'appello, infatti, ha escluso che in relazione ai premi versati fossero state pagate dalla società le somme in eccesso rivendicate Euro 104.394,63 . Per la Cassazione della sentenza ricorre la società FEGER affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’INAIL. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41 e 66 del d.p.r. n. 1124 del 1965, degli artt. 5, 6, 19 e 20 del d.m. 18.6.1988 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ Si chiede alla Corte di verificare se sia legittimo, in sede di calcolo del tasso specifico aziendale ed al fine del calcolo degli oneri indiretti, che si comprendano, tra gli oneri diretti, anche gli oneri presunti c.d. riserva sinistri non riconducibili alla specifica sinistrosità aziendale. Assume la ricorrente che in tal modo, in violazione dell'art. 20 comma 2, 2 cpv d.m. 18.6.1988, ci si porrebbe in contrasto con i criteri applicati per il tasso medio nazionale di tariffa. Sostiene in particolare che interpretando l'art. 20 del d.m. citato nel senso prospettato dall'Istituto verrebbero computati due volte gli oneri presunti così violando l'art. 12 delle disposizioni preliminari al cod.civ Sottolinea ancora che facendo gravare sulla specifica posizione assicurativa due volte anziché una gli oneri presunti - una volta per calcolare gli oneri indiretti assimilandoli agli oneri diretti e la seconda volta per sommarli agli oneri diretti ed indiretti per la quantificazione degli oneri complessivi aziendali nel periodo triennale di osservazione - si violerebbe anche il disposto dell'art. 6 comma 2 d.m. 18.6.1988. Peraltro la sentenza incorrerebbe anche in un vizio di motivazione avendo omesso di chiarire le ragioni per le quali sia legittimo operare un duplice caricamento della riserva sinistri nel calcolo del tasso medio di tariffa, e dunque anche del T.S.A. assimilando gli oneri diretti agli oneri presunti utilizzabili ai fini della quantificazione degli oneri indiretti. Il motivo è infondato. Secondo una interpretazione oramai consolidata delle disposizioni richiamate, ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva , da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione. Il tasso aziendale, infatti, non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, ma piuttosto al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. Tale meccanismo corrisponde ad un principio di mutualità tra le imprese assicuranti che - salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore. Al contrario, l'assenza di sinistri per la singola azienda, può comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso cfr. art. 20, comma 4 del D.M. del 1988 , ma solo una volta che questo sia stato determinato sulla base degli esposti criteri, previa inclusione della detta riserva in questo senso, successivamente all'intervento delle sezioni unite con sentenza del 11 giugno 2001 n. 7853, cfr tra le altre Cass. n. 16586/2010, Cass. 3454/2010 Cass. n. 5120/2007 e n. 19268/2004. Ancora per gli oneri indiretti di cui si fa espresso riferimento nella fattispecie in esame - Cass. 15 ottobre 2003 n. 15448 . In definitiva ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo riserva sinistri , anche quando nell'azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato . Come si è sopra ricordato, il D.M. 18 giugno 1988, ed i precedenti decreti, contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale, ha riguardo al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese. Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41 e 66 del d.p.r. 1124/1965 e degli artt. 5, 6, 19 e 20 d.m. 18.6.1988. Ancora una volta si chiede alla Corte di accertare se nel calcolo del T.S.A., gli oneri diretti sulla base dei quali applicare le percentuali di caricamento per pervenire alla quantificazione degli oneri indiretti, debbano comprendere anche il valore delle rendite capitalizzate degli eventi prodottisi nel periodo preso in esame, sebbene queste non siano espressamente previste dalle disposizioni richiamate posto che l'art. 66 del d.p.r. 1124/1965 fa riferimento solo alle rendite e non anche alla loro capitalizzazione. Inoltre evidenzia la carente motivazione della sentenza che non spiega la ragione per la quale la capitalizzazione delle rendite, che costituisce un onere presunto, debba essere inserito tra gli oneri diretti. Osserva il Collegio che il giudice d'appello, nel ritenere computabile la rendita ha interpretato il motivo di censura premettendo espressamente che deve escludersi che la società appellante si dolga che TINAIL quando procede al calcolo del T.S.A., aggiunge nel computo degli oneri diretti, oltre l'importo delle rate relative alle rendite per inabilità permanente, anche il valore capitale delle stesse attualizzato . Tale specifica affermazione che costituisce la premessa di tutto il ragionamento decisorio della corte territoriale non è specificamente censurata nel ricorso con il quale si riproduce sostanzialmente una diversa interpretazione delle norme al riguardo. Prima ancora che infondata la censura non è ammissibile perché non è idonea ad inficiare complessivamente la pronuncia sul punto. In ogni caso, e con riguardo alle obiezioni mosse, ritiene la Corte che non vi siano ragioni per discostarsi dall'interpretazione già data delle disposizioni richiamate cfr Cass.7.5.2008 n. 11145 . Va infatti ribadito che il sistema finanziario delineato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 39, comma 2 e art. 40, comma 3, esige la totale copertura, attraverso i contributi dei datore di lavoro, degli oneri dell'Istituto assicuratore, e che tale copertura si realizza mediante il calcolo probabilistico, che sottosta a tutta la tecnica assicurativa. Gli oneri finanziari contemplati dalle norme citate sono costituiti da 1.- oneri direttamente attribuibili indennità per inabilità temporanea, spesa sanitaria per inabilità temporanea, valore capitale delle rendite, spesa sanitaria per rendita, assegno funerario in caso di rendite a superstiti, assegno per assistenza personale continuativa 2.- oneri presunti riserva sinistri denunciati e non ancora definiti alla data di valutazione come ad esempio le malattie professionali la cui attribuzione alle posizioni assicurative richiede una anamnesi lavorativa che può impegnare un notevole lasso di tempo. In tal caso la riserva sinistri è data dal costo definitivo e complessivo degli stessi. Prestazioni economiche e sanitarie relative a casi compresi nel calcolo della singola posizione assicurativa in quanto in qualche modo definiti alla data di valutazione, per i quali occorre stimare il costo definitivo e complessivo. Per tali casi la riserva sinistri è data dalla differenza fra il costo definitivo e complessivo e quello parziale così come quantificato alla data di valutazione. Questa seconda posta rappresenta la parte più rilevante della riserva sinistri e riguarda le ricadute, per i casi indennizzati in temporanea le rendite, per casi indennizzati in temporanea e per i quali si è in attesa della stabilizzazione dei postumi ovvero della conclusione dell'iter amministrativo, ai fini della costituzione della rendita. Vi sono poi le variazioni di grado di inabilità, a seguito di collegiale, e di retribuzione, per le rendite liquidate provvisoriamente. Ne consegue che nell'ambito di una singola posizione assicurativa l'assenza di eventi lesivi definiti o rimasti da definire, non fa venir meno la necessità di tener conto, nel bilancio della stessa, di un onere per riserva sinistri . Inoltre la distinzione di massima deve essere fatta tra oneri diretti, che afferiscono direttamente alla lavorazione o all'azienda, e oneri indiretti, che si collegano alle spese generali dell'Istituto. Nell'ambito di tale distinzione, gli oneri presunti o riserva sinistri costituiscono concettualmente una parte degli oneri diretti, anche se, non essendo ancora definiti, il loro calcolo avviene con una stima su base nazionale S.U. 7853/2001 cit. , ed una ripartizione basata secondo un criterio che tiene conto del rischio e del corrispondente premio della lavorazione. Risulta allora evidente che ai fini del calcolo della percentuale di caricamento degli oneri indiretti ci si deve muovere dalla somma degli oneri diretti e di quelli presunti. Diversamente questi ultimi non contribuirebbero alla copertura degli oneri indiretti. Tanto premesso e venendo propriamente alla computabilità del valore attualizzato delle rendite, come si è ricordato questa Corte ha già affrontato e risolto in senso negativo per il contribuente la questione osservando che il c.d. sistema di capitalizzazione pura adottata dal testo unico solo per la gestione agricoltura v. art. 262 t.u. cit. e che escluderebbe il computo delle rendite capitalizzate dagli oneri diretti non trova applicazione nel sistema finanziario per la gestione industria al quale è riconducibile la società ricorrente il quale è fondato, al contrario, su di una ripartizione dei capitali di copertura in funzione mutualistica, di tal che negli oneri diretti vanno inserite le rendite capitalizzate del periodo, e non solamente i relativi ratei cfr. in senso conforme Cass. n. 11145/2008 cit. . L'ultima delle questioni sottoposte all'attenzione della Corte attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 10 l. 27.12.1975 n. 780 e degli artt. 1, 3 da 140 a 153 del d.p.r. 1224/1965, ed alla omessa e comunque insufficiente motivazione circa l'inserimento della quota silicosi nella percentuale di caricamento degli oneri indiretti, anche per le aziende che non sono specificatamente esposte al rischio. Si osserva al riguardo che la L. 27 dicembre 1975, n. 780, con il comma 3, dell'art. 10, ha sostituito il D.P.R. n. 1124 del 1965 in particolare l’art. 153, comma 1 ed ha disciplinato il premio supplementare dovuto dai datori di lavoro che svolgono lavorazioni previste nella tabella all. n. 8. L'art. 10, della legge citata, ha disposto espressamente che Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e del D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, si provvede fino a quando non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri con il raddoppio delle misure del premio supplementare nonché con una addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni . Ne discende che se l'obbligo del versamento del premio supplementare è espressamente ricollegato al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi, la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia deve avvenire mediante previsione nella tariffa dei premi. Ne segue che, come già ritenuto da questa Corte cfr. Cass. n. 11145/2008 cit. È corretto, alla luce della L. 27 dicembre 1975, n. 780, art. 10, il criterio di computo adottato dall'INAIL, che prevede la ripartizione su tutte le aziende di una percentuale 75% degli oneri collegati alle malattie professionali derivanti dalla esposizione a rischio di silicosi e di asbestosi, comprese quelle non esposte a tale rischio . Tanto, ancora una volta, in forza di un principio generale di mutualità tra assicuranti nonché della necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dell'assicuratore. A tali principi si è conformata la sentenza della Corte d'appello di Salerno impugnata che, pertanto, merita di essere integralmente confermata. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c P.Q.M. la Corte Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 50 per esborsi ed in Euro 6.100,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.