Condominio industriale con servizi comuni: necessario un coordinamento tra tutti i lavoratori

Tanti lavoratori dipendenti da diverse società all’interno dello stesso complesso un'impresa per ogni capannone. In più c’è l’ente gestore dei servizi comuni. Tutti i responsabili delle varie società devono coordinare l’attività tra i loro lavoratori in difetto di ciò ed in caso di infortuni, c’è la condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Con la sentenza n. 22661, depositata il 27 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il responsabile della società che gestiva il servizio elettrico. Un condominio industriale. Un complesso industriale è gestito da un consorzio. In ogni capannone, o gruppo di capannoni, hanno la propria sede autonoma varie imprese, a cui il consorzio fornisce servizi generali, come elettricità e riscaldamento. Il consorzio ha affidato la gestione di tali servizi e la loro fornitura ad una società, compresa l’energia elettrica. La società è competente, territorialmente, fino ad ogni impianto secondario, cioè fino alla cabina a bordo dei capannoni. Chi è responsabile dell’infortunio? Un giorno, due operai di un capannone, dovendo attuare una procedura di fuori servizio, si trovano nella necessità di disattivare l’alimentazione elettrica. Per questo chiedono alla società esterna di farlo. Convinti dell’assenza di tensione, i due iniziano ad operare la corrente però c’è ancora e gli operai riportano gravi ustioni. Chi è responsabile? I datori di lavoro patteggiano ed il responsabile della società fornitrice? I responsabili dell’impresa datrice di lavoro dei due infortunati patteggiano la pena. Il Tribunale riconosce la colpevolezza per violazione di norme sulla sicurezza del lavoro anche in capo al responsabile della società fornitrice dei servizi comuni. La Corte d’Appello conferma la condanna, diminuendo in parte la pena. Ma c’era necessità di coordinamento? Ed è stato dimostrato il nesso eziologico? Il condannato ricorre per cassazione, sostenendo che il contratto di appalto legava alla propria società l’intero consorzio, non ogni singola consorziata, con il lavoro delle quali, pertanto, non avrebbe potuto interferire. Inoltre sarebbe mancata la prova del ruolo eziologico delle condotte colpose contestate . Il fatto schemi elettrici poco chiari. La Suprema Corte osserva la dinamica dell’infortunio così come descritta dai giudici di merito due operai della società fornitrice hanno provato a disattivare la corrente con vari tentativi, andati a vuoto a causa dell’assenza di schemi elettrici aggiornati e leggibili ciò ha poi indotto in errore gli altri due operai circa l’esistenza della tensione elettrica. Organizzazione inadeguata. Correttamente il giudice di merito ha rilevato la sorprendente superficialità ed inadeguatezza nella organizzazione e gestione delle varie attività. Visto il contesto, era evidente la necessità di coordinamento , che invece non è stato minimamente predisposto. Sicurezza compromessa. La Corte di Cassazione conferma la condanna, vista la situazione di grave compromissione della sicurezza la presenza di interruttori e schemi elettrici chiari, rispondenti alla reale situazione delle linee, avrebbe consentito di agire in modo semplice ed immediato, evitando il grave fraintendimento che condusse all’evento .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 – 27 maggio 2013, n. 22661 Presidente D’Isa – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, ha affermato la responsabilità di V.G. ed A.P.L. in ordine al reato di lesioni personali con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno dei lavoratori T.G. e P.V. . La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello che ha assolto V. per non aver commesso il fatto ed ha diminuito la pena inflitta ad A. . 2. Ricorre per cassazione A.P. . 2.1 Con il primo motivo si assume che in violazione del diritto di difesa i giudici di merito hanno ritenuto un profilo di colpa specifica afferente al deficit di coordinamento tra le imprese operanti, che non era stato oggetto di contestazione. Tale addebito era infatti rivolto solo ad altri imputati che hanno patteggiato la pena, come si evince dal capo d'imputazione. La questione è stata elusa dalla Corte d'appello che ha fatto apodittico riferimento al contenuto sostanziale della contestazione riportata in imputazione. 2.2 Con il secondo motivo si assume che gli addebiti colposi non sono stati in alcun modo dimostrati e, comunque, non ne è stata riscontrata la effettiva rilevanza causale. Tali addebiti afferivano al documento di valutazione dei rischi di Carcoustics ed alla responsabilità del relativo datore di lavoro, mentre non poteva pretendersi alcuna indebita ingerenza al riguardo a carico del ricorrente. Vi era un contratto di appalto che legava il consorzio e non la singola consorziata a Fenice. Inoltre Fenice era responsabile solo dell'impianto elettrico di distribuzione, sicché era esclusa qualsiasi possibilità di interferenza tra lavoratori facenti capo alle diverse imprese nessuna cooperazione e nessun coordinamento. Fenice si è interfacciata correttamente agli altri soggetti. In particolare, nella fattispecie, l'azienda ha messo in sicurezza la linea elettrica con la disattivazione della corrente e la verifica dell'assenza di tensione. Le procedure successive sono frutto esclusivamente di errate informazioni fornite dagli infortunati. Dunque non vi è stata alcuna mancanza di coordinamento. Oggetto di censura è pure la contestazione in ordine alla violazione di cui all'art. 337 del d.P.R., 547 del 1955. I testi non hanno riferito univocamente in ordine all'opinata inadeguatezza degli schemi elettrici della cabina n. 22. Inoltre la Corte d'appello ha sovrastimato la rilevanza di tale aspetto. Si tratta di schemi sommari che non danno informazioni esaustive, come riferito dallo stesso consulente del pubblico ministero. Analoghe considerazioni vengono svolte quanto alla violazione degli artt. 287 e 267 del medesimo d.P.R., afferenti alla apposizione di indicazioni aggiornate e chiare sugli organi di comando le carenze non sono provate e non sono comunque decisive. Soprattutto si lamenta che non è stata dimostrata la causalità della colpa. È mancata la prova del ruolo eziologico delle condotte colpose contestate. Non vi è dimostrazione che il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento. Un'indagine appropriata avrebbe consentito di cogliere che le violazioni contestate hanno tutte carattere formale e non hanno avuto alcuna rilevanza nella causazione del sinistro. 2.3 Con il terzo motivo si censura l'entità della pena. La Corte d'appello ha ridotto la sanzione da tre ad un mese di reclusione che però non è comunque congrua con riguardo alla tenuità della colpa. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 La sentenza impugnata considera che il profilo di colpa specifica afferente al difetto di coordinamento dei lavoratori appartenenti alle diverse aziende, sebbene inserito nella parte della imputazione relativa ai coimputati riguarda nella sostanza anche gli odierni appellante, come emerge dal tenore letterale dell'imputazione. D'altra parte la questione si è lungamente posta ed è stata ampiamente dibattuta nel giudizio di merito sicché non è stato certo pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa. Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure. La contestazione riguarda responsabilità concorsuale di diversi soggetti ed il coordinamento di necessità coinvolgeva i lavoratori operanti nelle diverse aziende ed implicava la responsabilità dei soggetti che di tale coordinamento dovevano farsi promotori. La questione è stata discussa in tali termini nel corso del giudizio, come esposto nelle pronunzie di merito sicché non può ipotizzarsi alcuna deficit di contestazione che abbia pregiudicato l'esercizio della difesa. 3.2 La sentenza impugnata analizza con grande dettaglio l'articolato contesto organizzativo nel quale avvennero i fatti. Si tratta del complesso ex omissis gestito da un consorzio. Una sorta di condominio industriale ove in ogni capannone o gruppo di capannoni hanno sede autonoma imprese cui il consorzio fornisce i servizi generali, come elettricità, riscaldamento ecc. Il consorzio ha attribuito la gestione di tali servizi di impianti generali e di distribuzione alla società Fenice, che opera fino ai punti di distribuzione facenti capo ad ogni unità operativa autonoma. Per ciò che riguarda l'energia elettrica Fenice cura le varie trasformazioni di tensione e la distribuzione sino ad ogni impianto secondario, cioè alla cabina che si trova al bordo dei capannoni. Tale situazione determina la necessità uno stretto coordinamento tra i diversi organismi operanti. L'infortunio si è sviluppato nell'ambito dell'esecuzione della procedura di fuori servizio. Per necessità operative proprie la società Carcoustics si trovò nella necessità di disattivare l'alimentazione elettrica in un corpo conduttore. L'operazione fu posta in essere da due dipendenti della società Fenice operanti all'interno della cabina n. 22. Gli infortunati, dipendenti di Carcostics, subito dopo tale operazione si avvicinarono al detto corpo conduttore, persuasi dell'assenza di tensione. Al contrario la tensione elettrica era presente e si determinò arco elettrico conseguente a corto circuito che a sua volta cagionò ai lavoratori gravi ustioni. Il giudice di merito ha ritenuto che l'incidente si sia verificato in una situazione di sorprendente superficialità ed inadeguatezza nella organizzazione e gestione delle indicate attività nonché di assenza del necessario coordinamento tra i diversi soggetti operanti. Al riguardo si sono configurate gravi responsabilità dei responsabili della Carcoustics che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento. In concreto l'incidente si è verificato a causa del fatto che i lavoratori della Fenice, che operavano all'interno della cabina n. 22, non disponevano di schemi elettrici aggiornati e leggibili e non erano conseguentemente in grado di effettuare correttamente e con precisione la procedura di disattivazione della linea. Neppure Carcoustics, a sua volta, aveva una situazione chiara del quadro delle linee. In tale confusa situazione la disattivazione della linea avvenne in modo non appropriato per effetto di ripetuti tentativi, determinati dalla deplorevole assenza di chiare e decifrabili indicazioni sui diversi interruttori e sulle linee ad essi corrispondenti. In tale situazione di deplorevole pressappochismo, i tecnici di Fenice, non avendo una chiara situazione degli schemi elettrici posero ripetutamente in atto procedure che si rivelarono errate tanto che venne infine adottata una procedura empirica, per tentativi, che di fatto indusse l'errore sull'esistenza della tensione elettrica che si colloca all'origine della catena lesiva. Nell'indicato contesto, d'altra parte, vi era pure evidente necessità di coordinamento che invece non si è dispiegato. Accanto alla indubbia responsabilità dei dirigenti di Carcoustics si configura altresì la responsabilità nell'ambito operativo della società Fenice che curava la distribuzione dei servizi e che doveva di necessità interfacciarsi con i diversi organismi operanti particolarmente, per quel che qui interessa, nell'ambito della procedura di fuori servizio. Di qui l'affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente, responsabile della soc. Fenice nello stabilimento in questione. Tale complessivo apprezzamento in fatto appare immune da censure. Esso è basato sulla analitica valutazione del contesto fattuale, quale desunto dall'istruzione probatoria e propone una lineare e coerente ricostruzione degli accadimenti. Gli apparati che avrebbero dovuto essere gestiti per compiere in modo sicuro e semplice la delicata operazione in questione non erano per nulla chiari e determinarono la necessità di agire a tentoni che a sua volta cagionò il sinistro. In tale situazione di grave compromissione della sicurezza, si è correttamente attribuito addebito colposo al responsabile della Soc. Fenice, che gestiva la cabina in cui dovevano aver luogo le operazioni di disattivazione della linea elettrica. Non difetta neppure l'analisi del ruolo eziologico delle gravi mancanze riscontrate si esplicita che la presenza di interruttori e schemi elettrici chiari, rispondenti alla reale situazione delle linee, avrebbe consentito di agire in modo semplice ed immediato, evitando il grave fraintendimento che condusse all'evento. 3.3 Neppure censurabile è la pronunzia per ciò che attiene alla determinazione della pena. Si considerano l'avvenuto risarcimento del danno ed il corretto comportamento processuale che consentono la concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Si valuta, inoltre, il ruolo preponderante negli accadimenti rivestito dalla condotta colposa dei responsabili della società Carcosustics. Si conclude che la pena deve essere significativamente diminuita. Si tratta di una tipica valutazione di merito che, essendo immune da profili di illogicità, non può essere qui sindacata. Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.