Con l’interpello n. 16 del 22 maggio 2013, il Ministero del Lavoro, nel delineare gli obblighi di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori sospesi beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, spiega che possono farsi rientrare nell’ambito prescritto i soli corsi di aggiornamento erogati in costanza di rapporto, funzionali al reinserimento e alla salvaguardia dell’occupazione.
Per fruire degli ammortizzatori sociali. Confindustria ha domandato se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, citato, l’obbligo formativo deve avvenire in occasione a della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro b del trasferimento o cambiamento di mansioni c della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. È poi specificato dal comma 12 che l’erogazione della formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro, senza comportare oneri economici a carico dei dipendenti od intaccare il loro tempo libero. Corsi miranti alla riqualificazione e all’aggiornamento. Nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 possono farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’art. 37, comma 4, lett. b e c , D.Lgs. n. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’Accordo del 21 dicembre 2011.
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