Lavoratori sospesi, solo alcuni corsi valgono come formazione

Con l’interpello n. 16 del 22 maggio 2013, il Ministero del Lavoro, nel delineare gli obblighi di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori sospesi beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, spiega che possono farsi rientrare nell’ambito prescritto i soli corsi di aggiornamento erogati in costanza di rapporto, funzionali al reinserimento e alla salvaguardia dell’occupazione.

Per fruire degli ammortizzatori sociali. Confindustria ha domandato se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, citato, l’obbligo formativo deve avvenire in occasione a della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro b del trasferimento o cambiamento di mansioni c della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. È poi specificato dal comma 12 che l’erogazione della formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro, senza comportare oneri economici a carico dei dipendenti od intaccare il loro tempo libero. Corsi miranti alla riqualificazione e all’aggiornamento. Nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 possono farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’art. 37, comma 4, lett. b e c , D.Lgs. n. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’Accordo del 21 dicembre 2011.

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