Il 9 maggio 2013,l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha comminato a Telecom Italia una sanzione da 103mln di euro, concludendo così il procedimento iniziato più di due anni fa, su segnalazione di Wind e Fastweb.
Nel febbraio e nell’aprile 2010, Fastweb s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a. hanno segnalato all’Antitrust due pratiche commerciali scorrette tenute da Telecom Italia s.p.a L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha aperto un’istruttoria il 23 giugno 2010. Accessi rifiutati. La prima delle due pratiche scorrette, costata 88mln di euro di sanzione, consisteva nella mancata messa a disposizione degli operatori concorrenti delle risorse di rete c.d. KO necessarie per l’attivazione di nuovi clienti. «Dai dati emersi nel corso dell’istruttoria risulta che Telecom, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha trattato gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne. Attraverso tali comportamenti Telecom ha ostacolato l’accesso dei concorrenti all’infrastruttura, sia nel caso della fornitura di servizi su linea attiva, sia nel caso della fornitura di servizi su linea non attiva. Ciò ha di fatto reso significativamente più difficoltoso per gli altri operatori, il processo di attivazione dei servizi di accesso alla rete rispetto alle divisioni interne di Telecom». Sconti sleali. La seconda pratica scorretta, costata 15mln di euro di sanzione, è consistita nell’aver attuato forti sconti per i grandi clienti business in aree dove operavano propri concorrenti, tale da non consentirgli di operare in modo redditizio e su base duratura nel medesimo mercato. «In sostanza Telecom ha disegnato una politica tariffaria per la grande clientela business contraddistinta, quanto meno per il periodo 2009-2011, dalla capacità, dati i costi di accesso alla rete praticati agli altri operatori, di comprimere i margini dei concorrenti altrettanto efficienti, con effetti restrittivi della concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla clientela non residenziale. Gli sconti praticati alla clientela sono stati infatti indirizzati selettivamente ai clienti che ricorrono a procedure di selezione del fornitore e che sono collocati in aree aperte alla concorrenza, ove è disponibile il servizio di accesso al tratto finale di rete verso il cliente c.d. unbundling del local loop, ULL . L’analisi dell’Antitrust ha dimostrato che Telecom non sarebbe stata in grado di offrire i servizi al dettaglio ai prezzi praticati senza subire perdite se avesse sostenuto i costi all’ingrosso praticati ai concorrenti». Abuso di posizione dominante. L’Autorità Garante ha riconosciuto che «Telecom Italia ha abusato, con due distinti comportamenti, della posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando l’espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale e dell’accesso ad internet a banda larga».
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