Multe per infrazioni stradali, quietanza senza bollo

Secondo l’Agenzia delle Entrate, espressasi con la risoluzione 25/E, le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo.

Se pago la multa nell’ufficio di polizia non c’è nessun aggravio. È con una Risoluzione, la 25/E/2016, che l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza in merito alle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni stradali tali quietanze sono esenti da bollo. Secondo l’interpello, posto all’Agenzia da un Comune, la quietanza sarebbe stata soggetta ad un bollo di 2 euro. Disposizione non peregrina, ma scaturita dall’interpretazione dell’articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. numero 642/1972, che così prevede. Proprio rifacendosi a tale Decreto l’articolo 5, comma 4, della tabella annessa , l’Agenzia delle Entrate ha esentato «in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». Entrate extra tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha anche affermato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della Strada, «è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa», e pertanto ha ritenuto che «possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella». Fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_AgEntrRis25_E_multesenzabollo_s