In Gazzetta i tassi di interesse effettivi globali medi dell’ultimo trimestre 2012

Con decreto del 25 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 75 del 29 marzo 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilevato i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativamente al trimestre 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 25 marzo 2013, ha reso noti i risultati dei propri rilevamenti rispetto ai tassi di interesse praticati. Decreto di rilevazione trimestrale. Il provvedimento giunge in attuazione dell’articolo 2, comma 1, legge numero 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura». Tabella e nota metodologica. Ricordando anche la metodologia con cui il Ministero ha operato per la rilevazione dei tassi riportati in tabella, nell’allegato A, il Dipartimento del Tesoro specifica che tali tassi «devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali». Obbligo di affissione. Tutte le banche e gli intermediari finanziari con sede aperta al pubblico sono tenuti ad affiggere la tabella dei tassi. I tassi riportati «non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento», per cui la maggiorazione stabilita è pari al 2,1%. Il decreto è in vigore dal 1° aprile 2013. Nuova rilevazione. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2013 - 31 marzo 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 25 marzo 2013 G.U. numero 29 marzo 2013, 75 Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativamente al trimestre 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012 IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, numero 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura Visto il proprio decreto del 25 settembre 2012, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari Visto, da ultimo, il proprio decreto del 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 301 del 28 dicembre 2012 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari Avute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 200 del 29 agosto 2009 Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 numero 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, numero 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, numero 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, numero 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'articolo 2 della legge numero 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo Avuto presente l'articolo 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, numero 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia Sentita la Banca d'Italia Decreta articolo 1 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, numero 108, relativamente al trimestre 1 ° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012, sono indicati nella tabella riportata in allegato ALLEGATO A . articolo 2 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. articolo 3 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato ALLEGATO A . 2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2013 - 31 marzo 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, numero 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi . Per le operazioni di credito personale , credito finalizzato , leasing , mutuo , altri finanziamenti e prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le aperture di credito in conto corrente , gli scoperti senza affidamento , il credito revolving e con utilizzo di carte di credito , gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale e le operazioni di factoring - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario. La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 1 . Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti 2 . La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing autoveicoli e aeronavale , immobiliare e strumentale sono stati separati i TEG pubblicati per il credito finalizzato e il credito revolving la categoria residuale altri finanziamenti non prevede la distinzione per soggetto finanziato famiglie o imprese . Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'articolo 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP numero 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge numero 108/96. La disposizione del citato articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate. A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito 3 . Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Rilevazione degli interessi di mora Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato. -------- 1 Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 numero 200 e sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_a go_09-istruzioni.pdf . 2 www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_fa q.pdf 3 Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.