Se nel procedimento sono implicati rilevanti diritti del minore, a questo deve essere riconosciuta la qualità di parte. In caso di conflitto di interessi tra i genitori, è necessaria la nomina di un curatore speciale, che lo rappresenti in autonomia.
Lo afferma il Tribunale di Milano con decreto del 20 gennaio 2014. Il caso. Un uomo si rivolgeva al Tribunale di Milano con l’intenzione di effettuare il riconoscimento di una bambina. La madre si opponeva, mettendo in dubbio che il ricorrente fosse l’effettivo padre biologico. Entrambe le parti allegavano presunte reazioni e dichiarazioni della minore. Alla luce delle difese dei genitori, il Tribunale rilevava una situazione di conflitto di interessi e ricorreva all’interpretazione data dalla Corte Costituzionale, nella sent. numero 83/2011, sull’articolo 250 c.c., disciplinante le possibilità e modalità di riconoscimento di un minore. Parte nel giudizio. Essendo implicati nel procedimento rilevanti diritti ed interessi del minore, in primo luogo quello dell’accertamento del rapporto genitoriale, il minorenne, anche se di età inferiore ai 16 anni, costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica. Di conseguenza, in caso di opposizione dell’altro genitore al riconoscimento, egli gode di piena tutela dei suoi diritti ed interessi e, perciò, gli deve essere riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione ex articolo 250 c.c Serve un terzo. Qualora, poi, si prospettino situazioni di conflitto d’interessi, la tutela della sua posizione può essere attuata in concreto soltanto se viene autonomamente rappresentato e difeso in giudizio, mediante la nomina di un terzo rappresentante. Per questo motivo, il Tribunale nominava un curatore speciale e disponeva una nuova udienza di fronte al collegio.
Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 20 gennaio 2014 Presidente Servetti – Relatore Buffone letto il ricorso ex articolo 250 c.c. depositato in data 25 ottobre 2013 , promosso da XX genitore che intende effettuare il riconoscimento del minore AA, nata a il 2004 e residente in alla via letto l’atto di opposizione depositato il 15 gennaio 2014 , presentato da YY genitore resistente che ha già riconosciuto il minore rilevato che con l’atto di opposizione la madre richiede il rigetto della domanda di riconoscimento, pure mettendo in dubbio che il ricorrente sia l’effettivo padre biologico della bambina ed anche allegando presunte reazioni e dichiarazioni della minore stessa offrendo un quadro narrativo che è contrapposto a quello descritto dalla parte ricorrente, la quale pure allega in giudizio circostanze e condotte della minore ritenuto che nell’odierno procedimento la minore rivesta la qualifica di parte sostanziale del procedimento Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 numero 22238 più di recente Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2013 numero 11687 ritenuto che, alla luce delle reciproche difese dei genitori, si prospetti una situazione di conflitto di interessi rilevato che nella interpretazione che è stata offerta dalla Corte costituzionale all’articolo 250 c.c., con la sentenza numero 83 del 2011 - che ne ha per tale via confermato la conformità a Costituzione - essendo implicati nel procedimento de quo rilevanti diritti ed interessi del minore, ed in primo luogo quello all’accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse, questi, anche se di età inferiore a sedici anni, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica sicché, in caso di opposizione dell’altro genitore al riconoscimento, egli gode di piena tutela dei suoi diritti ed interessi ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’articolo 250 cod. civ. e qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, la tutela della sua posizione può essere in concreto attuata soltanto se sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio, mediante nomina di un terzo rappresentante Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2013 numero 27729, Pres. Luccioli, rel. San Giorgio ritenuto per l’effetto che debba essere designato al minore ex officio un curatore speciale Corte Cost., 11 marzo 2011 numero 83 , il cui compenso sarà posto a carico del genitore risultato soccombente in quanto, con la sua condotta processuale, ha causato l’odierno giudizio di opposizione P.Q.M. Visti gli articolo 737 c.p.c., 250 c.c., Nomina in favore del minore un curatore speciale, nella persona di , Avvocato esperto in Diritto di Famiglia, iscritto all’Albo degli Avvocati del circondario Dispone la comparizione delle parti e del minore, in persona del curatore speciale, per l’udienza del . dinanzi al Collegio. Assegna al curatore speciale termine per il deposito di una memoria difensiva entro 10 giorni prima dell’udienza, con facoltà di sentire la minore in funzione della costituzione in giudizio. Si comunichi alle parti costituite Si comunichi al Pubblico Ministero per il suo parere Milano, lì 20 gennaio 2014