Consolidato, chiarimenti sul riporto delle perdite

Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce ai contribuenti, aderenti alla tassazione di gruppo, come chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite, nell'ambito di un procedimento di accertamento.

La circolare n. 2/E pubblicata lo scorso 26 gennaio dall’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla determinazione, in sede di accertamento, della pretesa tributaria vantata nei confronti di soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, in relazione all’utilizzo delle perdite con riferimento a due particolari fattispecie in caso di maggior imponibile accertato dagli uffici e in caso di revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo. Vediamo nel dettaglio le due ipotesi e i relativi chiarimenti. Utilizzo in accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione. La prima fattispecie riguarda la possibilità, per i soggetti aderenti al regime di consolidato nazionale, di utilizzare in accertamento, tramite il modello IPEA, le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione di cui all’art. 118, comma 2, del TUIR, nella particolare ipotesi in cui la rettifica del reddito complessivo proprio della consolidata o della consolidante per i redditi propri , operata nell’atto unico, sia relativa a un periodo d’imposta in cui la consolidata abbia trasferito in dichiarazione, come risultato di esercizio, una perdita alla fiscal unit . In tal caso, secondo quanto indicato nella nuova circolare, la consolidata potrà chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Da tale parte di maggior imponibile , spiegano le Entrate, possono essere computate in diminuzione le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, nei limiti dell’80 per cento o in misura piena a seconda della loro natura, ai sensi dell’art. 84 del TUIR . Viceversa, se il maggior imponibile accertato non eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato, le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento mediante la presentazione del modello IPEA. Ciò perché, spiega la circolare, in un’ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del TUIR, che limita espressamente l’utilizzo delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, alle società cui si riferiscono, vietandone, quindi, il concorso alla formazione del reddito della fiscal unit . Diversamente , è aggiunto, consentendone l’utilizzo nel modello IPEA, è come se si fosse ammesso in sede dichiarativa il loro trasferimento alla fiscal unit , in aggiunta all’utilizzo delle perdite di periodo . Revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo. La seconda fattispecie attiene al criterio di attribuzione delle perdite maturate nel corso di diversi trienni di opzione della tassazione di gruppo, in ipotesi di interruzione o revoca del consolidato, qualora sia stato medio tempore modificato tale criterio di attribuzione. In tali ipotesi, si legge nella circolare, il criterio da utilizzare ai fini dell’attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione o di mancato rinnovo è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato medio tempore modificato il criterio di attribuzione . Fonte fiscopiu.it

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