Portare all’estero ingenti somme di denaro non basta per la configurabilità del delitto di riciclaggio

In assenza di un riscontro investigativo circa l’esistenza di un delitto presupposto, dal mero possesso di ingenti somme di denaro, nella specie divise in pacchetti per imbarcarsi su un volo areo estero, non può ritenersi che la somma sia illecita al fine della validità del sequestro probatorio in relazione al delitto di riciclaggio.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza numero 39006/18, depositata il 27 agosto. La vicenda. Il GIP respingeva l’opposizione avverso il decreto di rigetto del PM dell’istanza di dissequestro nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’articolo 648-bis c.p. Riciclaggio . In particolare l’interessato veniva trovato in possesso di una ingente somma di denaro contenuta in numerosi pacchetti mentre era in procinto di imbarcarsi sul volo per Lagos. Successivamente tale somma veniva sottoposta a sequestro e, dopo la convalida del provvedimento, la difesa chiedeva la restituzione per l’insussistenza di elementi che provano la provenienza illecita della somma sequestrata. Il PM rigettava l’istanza di restituzione a cui è conseguita l’opposizione davanti al GIP. Avverso l’ordinanza del GIP l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Il mero possesso di ingenti somme di denaro. Per risolvere la questione la Cassazione ha ricordato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti il corpo di reato deve essere sorretto da una motivazione idonea che evidenzi la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare in relazione al delitto di riciclaggio, «la possibilità di ipotizzare l’esistenza di un reato presupposto». Inoltre, continua la Suprema Corte, nel caso di sequestro di somme di denaro «deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso». Il possesso di somme di denaro elevante non può giustificare da solo l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio, senza un riscontro investigativo circa l’esistenza di un delitto presupposto. Nella fattispecie in esame il contestato delitto di riciclaggio è «frutto di una mera ipotesi astratta» basato solo sulla «quantità del contante», senza la possibilità di ipotizzare l’esistenza di un delitto presupposto. Per questi motivi la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e la convalida di sequestro senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio delle Dogane dell’aeroporto per le determinazioni di competenza.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 luglio – 27 agosto 2018, numero 39006 Presidente Gallo – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 20/3/2018, respingeva l’opposizione avverso il decreto di rigetto del pubblico ministero dell’istanza di dissequestro di O.I. sottoposto ad indagini per il reato di cui all’articolo 648-bis cod. penumero . 1. O.I. , in procinto di imbarcarsi sul volo per , veniva trovato in possesso di 162.940,00 Euro contenuti in numerosi pacchetti con sopra scritti a penna dei nomi e numeri telefonici. La somma veniva sottoposta a sequestro dalla polizia giudiziaria ed il provvedimento era convalidato dal pubblico ministero. La difesa presentava una istanza di restituzione rilevando l’insussistenza di elementi da cui poter inferire la provenienza illecita della somma sottoposta a sequestro. Il pubblico ministero rigettava l’istanza ed avverso tale decreto la difesa presentava opposizione al giudice per le indagini preliminari che, all’esito dell’udienza camerale, la respingeva. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli articoli 253 cod. proc. penumero e 648-bis cod. penumero e vizio di motivazione per manifesta illogicità. La difesa rileva l’insussistenza di elementi dai quali poter inferire, anche in astratto la provenienza illecita della somma di denaro sottoposta a sequestro. 3. In data 28/6/2018 perveniva in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, dott. Pasquale Fimiani il quale, rilevato che per l’imputazione di riciclaggio e sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa dell’utilità oggetto delle operazioni compiute, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere sorretto da idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, quindi, in relazione al delitto di riciclaggio, quanto alla possibilità di ipotizzare l’esistenza di un reato presupposto. La motivazione - avuto riguardo ai limiti imposti all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo - deve evidenziare il presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, Sez. 3, Sentenza numero 37187 del 06/05/2014, Rv 260241 . Nello specifico caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso Sez. 2, numero 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimanta Sez. 2, numero 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata Sez. 6, Sentenza numero 33229 del 02/04/2014 Rv. 260339 . Il mero possesso di un’ingente somma di denaro, d’altro canto, non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l’esistenza o meno di un delitto presupposto od anche solo l’esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita , l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio Sez. 2, numero 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimanta Sez. 2, numero 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata . Nel caso di specie il reato di riciclaggio contestato al fine di disporre il sequestro è frutto di una mera ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante e non confortata da alcun elemento concreto. In assenza di qualsiasi elemento idoneo ad ipotizzare l’esistenza di un delitto presupposto dal quale abbia avuto origine la somma contante tratta in sequestro, infatti, non appare allo stato possibile ritenere che la provenienza della somma sia illecita. Alla luce delle predette considerazioni pertanto l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio. Gli atti - considerato che il possesso ed il trasporto di somme di denaro contante di importo superiore a 10.000,00 Euro deve essere dichiarato da chiunque entri, ovvero esca, nel territorio nazionale e che tale omissione comporta la violazione della normativa valutaria di cui al D.Lgs. 195/2008 devono essere trasmessi all’Ufficio delle Dogane di per l’adozione dei provvedimenti di competenza a seguito della rilevata violazione amministrativa Sez. 2, numero 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata . La restituzione al ricorrente, pertanto, venuto meno con il presente annullamento il sequestro penale, potrà essere disposta solo ove il suddetto ufficio ritenga di non adottare alcun provvedimento sulla somma. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e la convalida di sequestro disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio delle Dogane di per le determinazioni di competenza.