Condanna per spaccio allo straniero senza valutazione sulla pericolosità, la sentenza torna indietro

La Cassazione riprende il principio già pronunciato dalla Corte Costituzionale per cui tutte le misure personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa .

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 39552/17, depositata il 30 agosto. Il caso. L’impuntato veniva condannato dal Tribunale per detenzione illecita, ai fini di spaccio, di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, detenute nella propria abitazione. Avverso tale provvedimento il Procuratore generale presso la Corte d’Appello ricorreva in Cassazione lamentando, come unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p., per omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, essendo l’imputato straniero. In Giudice non aveva, infatti, disposto l’espulsione dello straniero dal territorio italiano, a pena espiata, e comunque non aveva effettuato alcuna valutazione sulla concreta pericolosità del soggetto ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309/90. L’ordine di espulsione. La Cassazione, nell’esame del caso di specie, sulla scorta di quando affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 85/95, nella quale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/90, nella parte in cui obbliga il giudice a disporre l’espulsione dell’imputato contestualmente alla pronuncia di condanna. Ed afferma la vigenza del principio per cui tutte le misure personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa . Sulla base di tali constatazioni, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa disposizione dell’ordine di espulsione dello straniero, sulla base del principio per cui in tema di misure di sicurezza, la sentenza che non abbia disposto l’espulsione dello straniero, non può essere rettificata ex art. 619 c.p.p., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente al punto per permettere al Giudice di cognizione di svolgere una valutazione in concreto della pericolosità del condannato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 luglio – 30 agosto 2017, n. 39552 Presidente Savani – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11.5.2015, il Tribunale di Livorno ha condannato J.B.A.M. , applicate le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, oltre spese, confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e successive modifiche, perché aveva illecitamente detenuto ai fini di spaccio, all’interno della propria abitazione, diversi quantitativi di stupefacente del tipo eroina già suddivisi in diverse confezioni 8 involucri alcuni confezionati in singole dosi , per un totale di gr. 13,01 di eroina, nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente con la recidiva reiterata specifica in omissis . 2. Con un unico motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p., per omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato. Il Giudice aveva omesso di disporre l’espulsione dello straniero dal territorio italiano, a pena espiata, e comunque non aveva effettuato alcuna valutazione sulla sua concreta pericolosità, a norma dell’art. 86 d.P.R. 309/90. Chiede, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 58/95, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 e 79, e art. 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, chiarendo che siffatta misura va inquadrata nell’ambito dell’ordinamento penale, nel quale, a seguito dell’art. 31 L. 633/86, cha ha abrogato l’art. 204 c.p., vige il principio che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa . Va dato pertanto continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui In tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione Cass., Sez. 3, n. 19530/15, Rv 263637 e Sez. F., n. 34978/15, Rv 264576 . In particolare, laddove necessario, il giudice della cognizione è tenuto ad effettuare non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare Cass., Sez. 3, n. 30493/15, Rv 264804 . La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente all’omessa disposizione dell’ordine di espulsione dello straniero, con rinvio al Tribunale di Livorno per l’esame della pericolosità del prevenuto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa disposizione dell’ordine di espulsione dello straniero, con rinvio al Tribunale di Livorno.