Il bottino consiste in due succhi di frutta prelevati da un distributore automatico. A compiere materialmente l’azione è stata una donna, costantemente affiancata da un uomo, che però non ha fornito alcun sostegno materiale e morale all’operazione.
Coppia beccata a rubare due succhi di frutta da un distributore automatico di bevande. A compiere materialmente l’azione, però, è solo lei, mentre lui fa da spettatore. E, una volta ricostruito l’episodio, è legittimo, secondo i Giudici del Palazzaccio, escludere ogni ipotesi di responsabilità dell’uomo cade così nei suoi confronti, in maniera definitiva, l’accusa di concorso in furto aggravato. Cassazione, sentenza numero 29220/18, sez. V Penale, depositata oggi . Presenza. Mettendo da parte la colpevolezza della donna, a contestare le decisioni pronunciate in Tribunale e in Appello è l’uomo, condannato per «concorso in furto aggravato». Il suo legale non contesta la ricostruzione dell’episodio, bensì la lettura di alcuni dettagli. In particolare, l’avvocato sostiene che «la mera presenza» del suo cliente «nel momento dell’effrazione del vetro del distributore automatico» e «la successiva fase dell’allontanamento» non è idonea a rivelarne «il contributo concorsuale alla realizzazione del delitto». Questa obiezione è ritenuta convincente dai Giudici della Cassazione, che, contrariamente a quanto deciso in Appello, fanno cadere le accuse nei confronti dell’uomo. I Magistrati danno per acclarata «la presenza dell’uomo sia al momento dell’effrazione, sia nella fase dell’allontanamento di corsa», ma, subito dopo, osservano che «la semplicità dell’azione delittuosa, tale da non richiedere alcun supporto materiale di una seconda persona e neppure un sostegno morale la liceità della presenza delle due persone l’agevole trasportabilità della refurtiva, trovata indosso alla sola donna» permettono di affermare che la «mera presenza» dell’uomo non può acquistare «alcun significato di contributo materiale o morale, seppur estemporaneo, al furto perpetrato». E in questa prospettiva, concludono i Giudici, è il richiamo accusatorio al fatto che «i due succhi di frutta erano evidentemente destinati al consumo» da parte dei due ladri.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 – 25 giungo 2018, numero 29220 Presidente Palla – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 05/02/2016 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di Cl. Cu., in relazione al reato di concorso in furto aggravato, rimodulando il trattamento sanzionatone per effetto del giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità, rilevando che la mera presenza del Cu. nel momento dell'effrazione, da parte della concorrente, del vetro del distributore automatico e nella successiva fase dell'allontanamento non era idonea a rivelare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il contributo concorsuale alla realizzazione del delitto, che non può essere ravvisata nell'assenza di comportamenti univocamente significativi del dissenso della condotta della coimputata. Subordinatamente, si prospetta il dubbio di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'articolo 131-bis cod. penumero nella parte in cui non attribuisce rilievo, nella determinazione della soglia sanzionatoria al di sopra della quale non è consentita la declaratoria di non punibilità, al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Sotto altro profilo, si sottolinea l'irragionevolezza della previsione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa Sez. 5, numero 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953 . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la costante presenza del Cu., sia al momento dell'effrazione del vetro del distributore automatico, sia nella fase dell'allontanamento di corsa, in assenza di comportamenti univocamente significativi di dissenso rispetto all'azione della coimputata, esprimesse il contributo concorsuale alla condotta tipica di quest'ultima. E, tuttavia, considerati a la semplicità dell'azione delittuosa, tale da non richiedere alcun apporto materiale di una seconda persona e neppure, secondo l'id quod plerumque accidit, un sostegno morale b la liceità della presenza di entrambi gli imputati sui luoghi sebbene fosse notte, infatti, il portiere non era intervenuto quando aveva visto i due giovani vicino al distributore, ma solo successivamente, quando aveva percepito i rumori provocati dall'effrazione , talché neppure dalla condotta antecedente possono trarsi elementi di un disegno criminoso preordinato c l'agevole trasportabilità della refurtiva trovata indosso alla sola coimputata considerati tutti questi elementi, deve prendersi atto che la mera presenza del Cu. non riesce ad acquistare alcun significato di pur estemporaneo contributo morale o materiale al furto certamente perpetrato. Né in senso contrario può valorizzarsi il rilievo della Corte territoriale secondo la quale i due succhi di frutta erano destinati evidentemente al consumo dei due concorrenti, sia perché trattasi di valutazione congetturale, sia perché si tratterebbe di un dato equivoco tratto dalla condotta susseguente alla consumazione del reato. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per non avere l'imputato commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.