Il COA di Genova interroga il Consiglio Nazionale Forense su due questioni in merito all’operatività delle due diverse tipologie di tirocinio presso gli uffici giudiziari richiamati dal d.m. numero 58/2016 e dall’articolo 73 d.l. numero 69/2013.
Con il parere numero 9/18, pubblicato il 17 giugno, il CNF risponde a due quesiti del COA di Genova, dopo aver rilevato come siano operanti «due diverse tipologie di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari», ai sensi del d.l. numero 58/2016 e dell’articolo 73 d.l. numero 69/2013. I quesiti. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova chiede, con il primo quesito, se il praticante «dopo i primi sei mesi di pratica presso un avvocato a norma dell’articolo 41 l. numero 247/2012, possa ottenere un certificato attestante la avvenuta “pratica parziale”». La secondo questione, proposta dal COA sullo stesso tema, è se il praticante «cancellandosi dal registro dei praticanti per svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari a norma dell’articolo 73 d.l. numero 69/2013, possa ottenere all’esito positivo del tirocinio, il certificato di compiuta pratica». Tirocini e pratica forense. Per risolvere le questioni il CNF ha ritenuto opportuno richiamare nel parere le disposizioni normative sul tema che hanno portato ad affermare che in primo luogo «il tirocinio di cui al d.m. 58/2016 impone l’iscrizione nel registro dei praticanti e quindi non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla necessaria continuità della iscrizione». In secondo luogo «il “tirocinio formativo” presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 d.l. 69/201313 può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense La continuità della pratica è un elemento essenziale e qualificante del tirocinio forense, indipendentemente dalle modalità scelte per il suo svolgimento e la cancellazione dal registro è incompatibile con qualsiasi forma attuativa del tirocinio forense». Da quanto ribadito, continua il Consiglio Nazionale Forense, consegue che devono essere distinte le diverse ipotesi di tirocinio presso gli uffici giudiziari - il tirocinio ex articolo 37, d.l. numero 98/2011 è disciplinato dal d. m. numero 58/2016 che «richiede la costanza di iscrizione nel registro per tutta la durata del tirocinio trattandosi, in quel caso, di modalità alternativa di svolgimento del tirocinio medesimo», - in caso di stage, ex articolo 73 d.l. numero 69/2013, può succedere o che il praticante sia già iscritto al registro e se intraprende lo stage deve rimare iscritto, o che il praticante, iscrittosi al registro dopo la conclusione dello stage «potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio». Conclude il CNF precisando che «in nessun caso potrà essere rilasciato un certificato di compiuta pratica parziale, ma solo – eventualmente – un documento attestante il positivo svolgimento del semestre. Resta fermo che la cancellazione dal registro, così come l’eventuale interruzione ultrasemestrale del medesimo senza giustificato motivo pongono nel nulla gli effetti del periodo di tirocinio già svolto».
Consiglio Nazionale Forense, parare 21 marzo – 17 giugno 2018, numero 9 Relatore Amadei Il COA di Genova, rilevato come siano operanti “due diverse tipologie di tirocinio presso gli uffici giudiziari” richiamati il D.L. numero 58/16 e l’articolo 73 del D.L. numero 69/13 chiede se il praticante a dopo i primi sei mesi di pratica presso un avvocato a norma dell’articolo 41 L.247/12, possa ottenere un certificato attestante la avvenuta “pratica parziale” b se, cancellatosi dal registro dei praticanti per svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari a norma dell’articolo 73 D.L. numero 69/13, possa ottenere, all’esito positivo del tirocinio, il certificato di compiuta pratica. La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene opportuno far precedere la propria opinione, da un breve richiamo delle norme che regolano il tirocinio e le sue modalità di svolgimento – articolo 41 co. 5 L.247/12 “Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi” le disposizioni successive ed i decreti sopra richiamati, propongono ed offrono al tirocinante diverse modalità per lo svolgimento del tirocinio ma, ai fini del rilascio del “certificato” di cui all’articolo 45 L. 247/12, il principio della continuità della formazione, non subisce deroghe od eccezioni tanto che anche l’interruzione non può avere una durata superiore a sei mesi, a meno che non si sia in presenza di un “giustificato motivo” . – articolo 41 co. 2 L. 247/12 l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, è condizione per lo svolgimento del tirocinio. – articolo 2 D.M. numero 58/16 per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario, “il praticante deve, al momento della domanda, essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati”. – articolo 73 D.L. numero 69/13 convertito nella L. numero 98/13 la norma non è espressamente dedicata al tirocinio forense ma si limita a precisare, fra le altre, che i “qualora” gli stagisti risultino iscritti anche alla pratica forense, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i Consigli dell’Ordine co. 5 bis ii lo stage può essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato co. 10 iii per l’accesso alla professione di avvocato, l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno. Richiamate sinteticamente le disposizioni che si reputano applicabili alla fattispecie, pare di poter affermare che 1 il tirocinio di cui al D.M. 58/16 impone l’iscrizione nel registro dei praticanti e quindi non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla necessaria continuità della iscrizione 2 il “tirocinio formativo” presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 D.L. 69/13 può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense o meno La continuità della pratica è un elemento essenziale e qualificante del tirocinio forense, indipendentemente dalle modalità scelte per il suo svolgimento e la cancellazione dal registro è incompatibile con qualsiasi forma attuativa del tirocinio forense. Ne conseguono – in relazione alle diverse fattispecie di tirocinio presso gli uffici giudiziari, le seguenti ipotesi a per il caso di tirocinio ex articolo 37 D.L. numero 98/11, il DM 58/16 richiede la costanza di iscrizione nel registro per tutta la durata del tirocinio trattandosi, in quel caso, di modalità alternativa di svolgimento del tirocinio medesimo. b per il caso di stage ex articolo 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità b1 il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’articolo 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno , e l’articolo 3, comma 5 del D.M. numero 70/2016 b2 il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio. In nessun caso potrà essere rilasciato un certificato di compiuta pratica parziale, ma solo – eventualmente – un documento attestante il positivo svolgimento del semestre. Resta fermo che la cancellazione dal registro, così come l’eventuale interruzione ultrasemestrale del medesimo senza giustificato motivo pongono nel nulla gli effetti del periodo di tirocinio già svolto.