Il commercialista che si avvale delle prestazioni di colleghi paga l’IRAP su tutti i compensi

È tenuto al versamento dell’IRAP, su tutte le attività svolte e quindi anche quelle di sindaco o amministratore, il commercialista che affida a colleghi alcuni degli incarichi retribuiti con parcelle elevate come supporto alla sua attività.

Con l’ordinanza numero 15559/18, del 13 giugno, la Corte di Cassazione, contrariamente ad un orientamento che sembrava abbastanza consolidato, ha affermato che è tenuto a versare l’imposta regionale sulle attività produttive, il commercialista che possiede più di uno studio di ridotte dimensioni e che si avvale delle prestazioni di altri commercialisti, in modo non occasionale, pagando parcelle di rilevanti importo. La vicenda. Il caso esaminato dai Giudici di legittimità vede protagonisti un commercialista che ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate con riguardo all'IRAP, pretesa nei suoi confronti, a seguito di un accertamento effettuato nel corso del 2008. Secondo la CTR il presupposto dell'IRAP risultava dimostrato dagli elevati redditi conseguiti dal professionista, nonché dai compensi corrisposti a terzi professionisti operanti nel medesimo settore del contribuente, dall'esistenza di due sedi lavorative e dai beni strumentali, rilevando in ogni caso gli importi ritratti dall'attività di amministratore e sindaco di società che, pur non essendo stati maturati sulla base di un'autonoma organizzazione, integravano comunque il reddito complessivo tratto sulla base di un'attività professionalmente organizzata con le caratteristiche dell'autonoma organizzazione. Presupposti IRAP. I Giudici di legittimità nell’analizzare il ricorso del commercialisti evidenziano preliminarmente che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Cassazione, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, in base al d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 2, come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, numero 137, articolo 1 , con riferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo o un professionista , il presupposto impositivo IRAP autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente a sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive cfr.Cass. Sez.Unumero numero 9451/2016 . Per la Cassazione la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, al fine di individuare il presupposto costitutivo dell'IRAP, tanto l'esistenza di plurimi e non occasionali rapporti del professionista con altri esercenti la medesima attività del predetto ai quali venivano affidati incarichi attinenti alla stessa attività professionale svolta, quanto la pluralità di studi professionali. Per i Giudici di legittimità nel caso in esame non può esserci dubbio che gli elementi appena esposti integrano il presupposto impositivo del tributo in parola, se solo si consideri che il professionista utilizza in forma stabile altri professionisti per lo svolgimento di lavori trattasi di un indicatore che rileva la presenza dell'elemento organizzativo. Di rilievo, secondo la Cassazione, anche il fatto che il professionista si avvale di due studi trattasi anche in questo caso di un altro indicatore che non può che integrare il presupposto impositivo dell’IRAP. Sulla base di tali considerazioni il motivo di ricorso va rigettato, compensando le spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 14 marzo – 13 giugno 2018, numero 15559 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione R.R.F., esercente la professione di commercialista, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello dell'Ufficio con riguardo all'IRAP pretesa nei confronti del contribuente per l'anno 2008. Secondo la CTR il presupposto dell'IRAP risultava dimostrato dagli elevati redditi conseguiti dal professionista, nonchè dai compensi corrisposti a terzi professionisti operanti nel medesimo settore del contribuente, dall'esistenza di due sedi lavorative e dai beni strumentali, rilevando in ogni caso gli importi ritratti dall'attività di amministratore e sindaco di società che, pur non essendo stati maturati sulla base di un'autonoma organizzazione, integravano comunque il reddito complessivo tratto sulla base di un'attività professionalmente organizzata con le caratteristiche dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 2. La CTR avrebbe errato nel considerare i redditi corrisposti a terzi, aventi natura occasionale e la duplicità di studi, in quanto uno degli immobili era la di lui abitazione e i modesti beni strumentali. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'erroneità della sentenza, sempre sotto il profilo di cui al D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 2 e 3, avendo la CTR considerato i redditi derivanti dall'attività di sindaco e amministratore in modo unitario con gli ulteriori redditi dallo stesso ritratti. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 2, come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, numero 137, articolo 1 , con riferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo o un professionista , il presupposto impositivo Irap autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente a sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive Cass. Sez. Unumero numero 9451/2016 . Pertanto, pur essendo ai fini del presupposto impositivo Irap irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente Cass. numero 547/2016 Cass. numero 4929/2012 , va evidenziato che la CTR ha correttamente valorizzato, al fine di individuare il presupposto costitutivo dell'IRAP, tanto l'esistenza di plurimi e non occasionali rapporti del professionista con altri esercenti la medesima attività del predetto ai quali venivano affidati incarichi attinenti alla stessa attività professionale svolta, quanto la pluralità di studi professionali. Orbene, non può revocarsi in dubbio che gli elementi appena esposti integrano il presupposto impositivo del tributo in parola, se solo si consideri che il professionista utilizzatore in forma stabile come ha accertato la CTR di altri professionisti per lo svolgimento di lavori per suo conto conclama la presenza dell'elemento organizzativo cfr. Cass. numero 8834/2009 e Cass. numero 20610/2016 -. Anche il riferimento alla duplicità dello studio professionale non poteva che integrare il presupposto impositivo cfr. Cass. numero 19011/2016-. Sulla base di tali considerazioni il motivo di ricorso va rigettato. Il secondo motivo è assorbito in relazione al rigetto del primo motivo. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle S.U.,dando atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis e comma 1 quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis e comma 1 quater.