In tema di nomina del difensore di fiducia, appartiene alla sfera gestionale dell’imputato interessato – anche se detenuto – comunicare al professionista incaricato il mandato difensivo conferito sicché il difetto di tempestiva comunicazione non può determinare alcuna invalidità processuale tale da legittimare la rimessione in termini.
Il caso. In primo grado l’imputato, ristretto in carcere, era stato difeso da due difensori di fiducia. Condannato in tale grado dal Tribunale di Roma, l’imputato, con dichiarazione del novembre 2015, confermava la nomina e riservava i motivi d’appello. Un mese più tardi i difensori rinunciavano all’incarico difensivo. Rimasto privo di difensore, all’imputato era nominato un avvocato d’ufficio, ma due settimane dopo l’imputato provvedeva alla nomina di un altro difensore di fiducia, così esonerando dall’incarico l’avvocato d’ufficio del quale nulla sapeva . L’imputato chiedeva alla Corte d’appello la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti. La Corte territoriale rigettava l’istanza era onere dell’imputato vigilare sull’attività del difensore nominato perché presentasse impugnazione nei termini previsti. Di qui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello che faceva leva sulla circostanza che l’imputato non era stato informato della nomina del difensore d’ufficio e che il difensore di fiducia non era stato informato della nomina, apprendendo della stessa solo tardivamente e casualmente. La censura del provvedimento innanzi alla Suprema Corte si focalizza sulla presunta violazione di norme processuali in cui sarebbe incorso il giudice d’appello. Cosa prevede la legge. L’imputato detenuto in carcere ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell’istituto penitenziario. Questi atti sono comunicati immediatamente all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero stati ricevuti direttamente dall’autorità giudiziaria. Ciò vale anche nel caso specifico di nomina di fiducia di un difensore. Lo stato della giurisprudenza. Applicando tale norma del codice di procedura penale articolo 123 , la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato detenuto in un istituto penitenziario deve essere comunicata dal direttore all’autorità giudiziaria. Alcuna trasmissione è invece prevista – di per sé – nei confronti del professionista incaricato. Quest’ultimo onere di comunicazione incombe, infatti, sull’imputato interessato il quale può chiedere di avere un colloquio con il difensore, di telefonare allo stesso e può inviargli lettere nel caso di specie l’imputato non manifestava la difficoltà di interloquire con il difensore . così anche la Corte EDU. Anche la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che il rapporto tra difensore e imputato è una questione che non riguarda lo Stato, sia se il difensore è nominato sulla base di un programma di gratuito patrocinio il nostrano patrocinio a spese dello Stato sia se nominato – e remunerato – privatamente. Alcun addebito al direttore dell’istituto penitenziario responsabile è solo l’imputato. Ne consegue che se il nominante è negligente quanto alla comunicazione dell’avvenuta nomina al professionista interessato, tale inerzia non è addebitabile che a se stesso il mancato tempestivo intervento del difensore di fiducia – che deve essere informato dal diretto interessato – non determina alcuna causa di invalidità degli atti processuali. In altri termini, grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito al difensore. Nessuna restituzione nel termine per proporre appello. All’autorità giudiziaria la nomina fiduciaria era stata correttamente trasmessa nel termine per proporre appello risultava, pertanto, la nomina di un difensore di fiducia che avrebbe potuto impugnare la condanna. La effettiva mancata conoscenza di tale nomina non costituisce invalidità processuale appartenendo alla sfera personale dell’imputato che è stato negligente , pertanto, non sussistono i presupposti per la restituzione in termini caso fortuito o forza maggiore .
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 aprile – 11 maggio 2017, numero 23065 Presidente Carcano – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. T.A. chiede l’annullamento della ordinanza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta dallo stesso presentata per la rimessione nel termine per proporre l’appello avverso la sentenza di condanna pronunciata il 24 ottobre 2015 da Tribunale di Roma nei suoi confronti. La Corte di appello dava atto che in primo grado l’imputato era stato difeso da due difensori di fiducia con dichiarazione del 20 novembre 2015, l’imputato aveva confermato uno dei difensori di fiducia al quale riservava i motivi di appello , che in data 14 dicembre 2015 avevano rinunciato al mandato difensivo che il 29 dicembre 2015 l’imputato, al quale era stato nominato nel frattempo un difensore d’ufficio, aveva nominato un nuovo difensore di fiducia confermato il 18 febbraio 2016 che pertanto era compito dell’imputato, sempre assistito dall’inizio del procedimento da un difensore fiduciario, vigilare sul difensore fiduciario perché presentasse l’appello. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione la Corte di appello, con una motivazione illogica e carente, avrebbe respinto l’istanza in esame, non considerando il dies a quo per proporre l’appello, non valutando che all’imputato non era stata comunicata la nomina del difensore di ufficio, che il difensore di fiducia non era stato avvisato della intervenuta nomina della quale apprendeva in via casuale solo in data 16 febbraio 2016 e che il ricorrente è rimasto per un lasso di tempo privo di difensore. 2. Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo cui la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall’articolo 123 cod. proc. penumero , deve essere comunicata dal direttore dell’Istituto penitenziario soltanto all’Autorità giudiziaria, ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all’imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali Sez. 1, numero 23611 del 04/04/2014, Perillo, Rv. 259646 Sez. 2, numero 7673 del 03/11/2015, Gjoshi, non mass. Sez. 1, numero 18243 del 19/02/2015 Emmanuello, non mass. . Va precisato che l’autorità giudiziaria non aveva a sua volta alcun onere di comunicare al difensore di fiducia la nomina pervenuta dall’imputato in effetti, tale obbligo non è previsto da alcuna norma e l’incombente di informare il difensore è proprio della sfera di autonomia gestionale dell’imputato cfr. Sez. 6, numero 23114 del 07/06/2011, Palombella, Rv. 250511 . Pertanto, risultando il ricorrente assistito dal difensore di fiducia nella pendenza del termine per proporre appello, non può ritenersi ricorra il caso fortuito o la forza maggiore per farsi luogo alla restituzione nel termine. Per completezza deve aggiungersi che, secondo la prospettazione del ricorrente, dal 29 dicembre 2015 data della nomina al 16 febbraio 2016 data in cui il difensore avrebbe appreso casualmente della nomina fiduciaria - quindi quasi per due mesi - il T. non si è attivato in alcun modo per contattare il difensore di fiducia, né con telefonate, né con lettere, né chiedendo un colloquio in carcere con il legale. Basta ricordare che grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito al difensore Sez. 4, numero 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087 Sez. 4, numero 20655 del 14/03/2012, Fenoli, Rv. 254072 Sez. 5, numero 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695 Sez. 2, numero 12922 del 09/03/2007, Rosati, Rv. 236389 . Principio che è stato ribadito anche dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 96 , avendo stabilito che non si può imputare allo Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d’ufficio o scelto dall’imputato, essendo previsto un obbligo di intervento solo se la lacuna dell’avvocato d’ufficio sia manifesta o venga portata a conoscenza delle autorità in qualsiasi altro modo. La stessa Corte ha di recente ribadito che la condotta della difesa è essenzialmente una questione tra l’imputato e il suo difensore, sia che questi sia stato nominato in base ad un programma di gratuito patrocinio sia che sia remunerato privatamente Corte EDU, 01/09/2015, Giorgini c. Italia, § 66 . Nel caso in esame, viepiù va rilevato che l’imputato non ha mai portato all’attenzione delle autorità eventuali difficoltà che egli stava incontrato nella preparazione della sua difesa. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.