Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, d.lgs. numero 150/2011, la proposizione del ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero può avvenire mediante servizio postale e, ai fini della tempestività, deve farsi riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricezione.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 15981/19, depositata il 14 giugno. Succedeva che, dopo la dichiarazione di inammissibilità da parte del GdP del ricorso proposto da uno straniero, in quanto tardivo, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, il ricorrente lamenta violazione degli articolo 13, comma 8, d.lgs. numero 286/1998 e 18, comma 3, d.lgs. numero 150/2011, poiché tale norma prevede la proposizione del suddetto ricorso anche a mezzo del servizio postale e, per la tempestività, deve farsi riferimento alla data di spedizione. Ricorso tardivo o tempestivo? Per gli Ermellini il ricorso dello straniero risulta essere fondato, posto che, ai fini della tempestività dell’impugnazione del decreto di espulsione dello straniero deve farsi riferimento alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale e non alla data di ricezione da parte della cancelleria del giudice adito. Questo perché la Corte Costituzionale, con sentenza numero 278/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 13, comma 8, d.lgs. numero 286/1998 come sostituito dall’articolo 12, comma 1, l. numero 189/2022 e poi modificato dall’articolo 1, comma 2, d.l. numero 241/2004, convertito dall’articolo 1, comma 1, l. numero 271/2004, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la produzione del ricorso dello straniero avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, «quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente». Per tale ragione il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio ad altro GdP.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, ordinanza 22 febbraio – 14 giugno 2019, numero 15981 Presidente Scaldaferri – Relatore Vella Rilevato che 1. con l’ordinanza impugnata, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da I.H. - inviato per posta in data 04/09/2017 e pervenuto all’ufficio in data 06/09/2017 - avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 05/07/2017, notificatogli in pari data 2. il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, comma 8, e del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 18, comma 3, poiché quest’ultima norma consente la proposizione del ricorso avverso il decreto di espulsione anche a mezzo del servizio postale e, ai fini della sua tempestività, deve farsi riferimento non già alla data di ricezione da parte della cancelleria del giudice adito, bensì a quella di spedizione 3. a seguito di deposito della proposta ex articolo 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che 4. il ricorso è fondato, poiché ai fini della tempestività dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte Cost. numero 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, comma 8, come sostituito dalla L. numero 189 del 2002, articolo 12, comma 1, e poi modificato dal D.L. numero 241 del 2004, articolo 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 271 del 2004, articolo 1, comma 1, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente Cass. numero 21683/2010 cfr. Cass. numero 15193/2012 per cui ai fini della tempestività dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero, si deve avere riguardo alla data di presentazione dell’atto all’ufficio di rappresentanza diplomatica o consolare e non alla data della consegna del medesimo atto all’ufficio giudiziario adito, dal momento che i tempi di tale inoltro e consegna non dipendono dal ricorrente e, dunque, non possono essere posti a suo carico . 5. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio ad altro Giudice di Pace di Roma, per l’esame del ricorso proposto da I.H. avverso il decreto di espulsione, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altro Giudice di Pace di Roma, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.