Non si può configurare il reato di diffamazione a carico del giornalista e del suo direttore quando il presunto contenuto diffamatorio di un articolo riguardi solamente una notizia secondaria che, nel contesto dell’informazione, non leda direttamente la reputazione del soggetto, essendo la stessa già stata compromessa dalla verità della notizia principale.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 39980, depositata il 9 ottobre 2012. Niente diffamazione anche se si attribuiscono fatti specifici? La Corte di Appello di Roma ha assolto un giornalista ed il direttore di un noto quotidiano italiano dal reato di diffamazione a mezzo stampa, anche se nell’articolo incriminato venivano in parte erroneamente attribuiti fatti determinati alla persona offesa. Come è noto, l’attribuzione di fatti specifici ad un soggetto è fattispecie più grave rispetto a quella prevista dal primo comma dell’articolo 595 c.p. che, indicando la condotta materiale del reato, evidenzia come questa si sostanzi nell’offesa dell’altrui reputazione, ossia la percezione, opinione e/o considerazione che altri hanno di un determinato soggetto. La Corte di Cassazione, con tale pronuncia, ha, dal canto suo, affermato la correttezza di tale decisione. Il caso . In particolare, l’articolo trattava di alcuni fatti relativi a reati di truffa in danno di società assicuratrici, corruzione e falsi, posti in essere da un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione degli stessi, composta in parte da medici ed in parte da finti pazienti che simulavano degli incidenti stradali. La censura mossa dalla persona offesa riteneva la sussistenza del reato diffamatorio a carico degli imputati, ponendo in evidenza, come il lettore, dal titolo dell’articolo potesse ricavare una distorta realtà dei fatti, così giungendo a ritenerlo coinvolto nel reato associativo menzionato per il quale, ancora, tra l’altro, al momento della pubblicazione, non era stata nemmeno formulata una richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM e per il quale poi non veniva nemmeno imputato. La critica mossa ha riguardato, dunque, la circostanza che, in concreto, sia venuto a mancare il necessario requisito della verità della notizia, ossia la corrispondenza tra ciò che si racconta e ciò che si è effettivamente verificato, in assenza della quale non è possibile una esatta formazione dell’opinione pubblica. Tuttavia, è stata ritenuta corretta la decisione della Corte di merito, secondo cui, attraverso la lettura dell’articolo, non potesse assolutamente trarsi il convincimento che nei confronti della persona offesa si sia proceduto anche per il reato associativo, in quanto la posizione di questo è stata esattamente delimitata ai soli reati di falso. Dal titolo si ricavava solamente il contenuto dell’intero complesso investigativo riguardante anche altre persone, che corrispondeva al vero e non ingenerava nessuna confusione tra le varie posizioni, esplicitamente differenziate nel prosieguo . Ma se la notizia riportata non è comunque del tutto precisa? Tuttavia, l’unico dato non rispondente al vero, peraltro, non specificamente censurato dal ricorrente, corrispondeva alla circostanza che, all’atto della pubblicazione dell’articolo e contrariamente a quanto scritto, la persona offesa non fosse ancora stata rinviata a giudizio, circostanza realizzatasi comunque di lì a poco, limitatamente ai reati di falso e, dunque, non smentita dalla successiva attività del PM. Correttamente, dunque, secondo gli ermellini, la Corte di Appello ha escluso il reato diffamatorio a carico del giornalista e del suo direttore, in quanto non può parlarsi di un errore vero e proprio o, comunque, di falsità della notizia riportata, ma di una mera imprecisione, priva di ulteriore valenza offensiva, relativa ad una notizia secondaria rispetto a quella principale, vera, avente ad oggetto la sottoposizione del ricorrente alle indagini preliminari per i reati di falso ed in relazione ai quali ha operato correttamente la esimente del diritto di cronaca. La Corte approfitta per ribadire il principio di autosufficienza del ricorso . Sulla scorta della specifica doglianza del ricorrente circa una errata valutazione degli atti di causa da parte del giudice di merito, e in particolare del collegamento dello stesso con il reato di associazione per delinquere, presuntivamente emergente già dal titolo, la Corte, ribadisce, tuttavia, un principio cardine in materia di ricorso per cassazione. Allorché il ricorrente lamenti l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, come nel caso di specie, è onere dello stesso allegarli al ricorso o, comunque, riportarli integralmente nel ricorso medesimo, in quanto alla Corte è precluso un esame diretto degli atti, salvo che dal ricorso appaia con evidenza il vizio dedotto. Mancando, come nel caso di specie, tale allegazione o indicazione, già solo per questo, dunque, il ricorso sarebbe irricevibile.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 giugno - 9 ottobre 2012, numero 39980 Presidente Zecca – Relatore Guardiano Ritenuto in fatto Con sentenza pronunciata il 10.6.2011 la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 6.6.2007, aveva assolto G.P. e M.U. dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non costituisce reato. Al G. era contestato il reato di cui agli articolo 57, 595, co. 1, 2 e 3, c.p., e 13, l. 8 febbraio 1948, numero 47, avendo omesso, nella sua qualità di direttore del quotidiano omissis il controllo necessario ad impedire la pubblicazione, il , sulle pagine della cronaca dell' del suddetto quotidiano, di un articolo, a firma del M. , ritenuto offensivo della reputazione di B.S. , costituitosi parte civile nel presente giudizio. Al M. , invece, era contestato il reato di cui di cui agli articolo 57, 595, co. 1, 2 e 3, c.p., e 13, l. 8 febbraio 1948, numero 47, perché pubblicando sulla cronaca dell' del quotidiano omissis del l'articolo Assicurazioni truffate, processate quei sei - falsi incidenti stradali, chiesto dal PM S. il giudizio per medici e finti pazienti offendeva la reputazione di B.S. , anche con l'attribuzione di fatti determinati, affermando, tra l'altro, al termine delle indagini le persone indagate dalla Procura e per le quali è richiesto il rinvio a giudizio sono rimaste in sei, i medici e S.B. , che attestavano le false lesioni in ospedale . Ha proposto ricorso la costituita parte civile, B.S. , lamentando la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, in quanto dal titolo e dal testo dell'articolo pubblicato su omissis poteva desumersi che il dr. B. , alla data del era stato rinviato a giudizio su richiesta del P.M., sulla base di una ipotesi accusatola che vedeva il B. inserito in un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati in materia di truffa in danno di società assicurataci, corruzione e falsi, attraverso la simulazione di incidenti stradali, in cui i medici, come il Dott. B. , rivestivano un ruolo essenziale, laddove quest'ultimo, prescindendo dalla circostanza che alla data del non era stato formulata nemmeno la richiesta di rinvio a giudizio, era stato, invece, rinviato a giudizio solo per la falsità di due referti radiologici da lui sottoscritti, venendo successivamente assolto. Se ne deduce, dunque, che nel caso in esame non può parlarsi di veridicità della notizia data, con conseguente impossibilità di configurare la scriminante del diritto di cronaca. Considerato in diritto Il ricorso non appare fondato e, quindi, non può essere accolto. Il principale motivo di doglianza del ricorrente, è rappresentato dal rilievo che dalla lettura del titolo e del contenuto dell'articolo a firma del M.U. , pubblicato sulla edizione umbra del quotidiano omissis , il lettore poteva ricavare il convincimento, da un lato che nei confronti del Dott. B.S. si procedesse per il delitto di associazione a delinquere finalizzata, tra l'altro, alla perpetrazione di un pluralità di delitti di truffa in danno di compagnie di assicurazioni, simulando il verificarsi di incidenti stradali, con conseguenti lesioni in capo alle supposte vittime, attestate da una documentazione medica falsa, artatamente creata allo scopo dall'altro che il B. , alla data di pubblicazione dell'articolo, fosse già stato rinviato a giudizio per tale reato, circostanza verificatasi solo in seguito ed esclusivamente in relazione alla asserita falsità di due referti radiologici da lui sottoscritti, accusa dalla quale egli era stato poi assolto, ex articolo 530, co. 1, c.p.p. cfr. pag. 2 del ricorso . Osserva, in particolare, il ricorrente, invitando implicitamente la Corte ad effettuare la relativa verifica, che basterà .esaminare il testuale tenore dell'articolo incriminato per prendere cognizione che il redattore collega immediatamente l'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla truffa alla persona del ricorrente cfr. pag. 3 del ricorso , articolo che, tuttavia, egli non allega, né trascrive in forma integrale. Orbene già in questa prospettazione è dato cogliere una incompletezza che rende irricevibile il ricorso sul punto, avendo il ricorrente, in tutta evidenza, violato il principio dell'autosufficienza del ricorso, che, affermato dalla giurisprudenza civile in relazione al disposto dell'articolo 360 numero 5 c.p.c., è valido ed operante anche in sede penale allorché venga lamentata l'omessa o travisata come nel caso in esame valutazione di specifici atti processuali, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1.2011, numero 5833, G. . Ciò in quanto, come è stato affermato, quando si denuncia il vizio di motivazione il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso cfr. Cass., sez. VI, 8.7.2010, numero 29263, C. e altro, rv. 248192 . Peraltro, la corte di appello, con motivazione assolutamente lineare, specifica ed immune da vizi, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, evidenzia come, attraverso la lettura dell'articolo in questione, non possa assolutamente trarsi il convincimento che nei confronti del Bqffa si proceda anche per il reato associativo, in quanto la posizione di quest'ultimo è delimitata ai reati di falso e il suo nome e citato specificamente fra i medici che attestavano le false lesioni in ospedale , laddove i reati nel complesso citati a inizio articolo riguardano l'intero impianto investigativo, che riguarda anche altre persone e risponde al vero, senza che si possa ingenerare confusione tra le varie posizioni, esplicitamente differenziate nel prosieguo e senza che mai al B. sia attribuita una partecipazione all'associazione a delinquere, alle truffe ed alle corruzioni cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata . Allo stesso modo dalla sola lettura del titolo dell'articolo, come riportato nel capo d'imputazione, non può assolutamente desumersi che nei confronti del B. il pubblico ministero abbia chiesto il rinvio a giudizio per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di un pluralità di truffe in danno di compagnie assicuratrici, in quanto in esso non si fa alcun riferimento specifico al reato associativo ovvero alla persona del ricorrente. In definitiva, dunque, come pure sottolineato dalla corte territoriale, l'unico dato non rispondente al vero contenuto nell'articolo è rappresentato dalla circostanza che, all'atto della sua pubblicazione, il pubblico ministero non aveva ancora formulato alcuna richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del B. , che, tuttavia, sarebbe intervenuta poco dopo, sia pure limitatamente ai reati di falso. Proprio basandosi su questa circostanza della richiesta di rinvio a giudizio effettivamente intervenuta dopo la pubblicazione dell'articolo, la corte di appello ha escluso la presenza di un contenuto diffamatorio, con motivazione che non appare né illogica, né contraddittoria. Si tratta, infatti, di una mera imprecisione, priva di ulteriore valenza offensiva di una notizia secondaria rispetto a quella primaria, avente ad oggetto la sottoposizione del B. alle indagini preliminari per i reati di falso, in relazione alla quale opera l'esimente del diritto di cronaca, riconosciuta da un consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, quando l'inesattezza riguarda dati secondari, che nel contesto dell'informazione, sono inidonei a ledere ulteriormente la reputazione del soggetto, reputazione già compromessa dalla verità della notizia principale cfr., Cass., sez. V, 8.4.2009, numero 28258, rv. 244200 Cass., sez. V, 21.9.2005, numero 37463, A., rv. 232324 . Nel caso in esame, peraltro, ad ulteriore riprova della natura secondaria e marginale della menzionata inesattezza militano due ulteriori elementi 1 il giornalista ha indicato lo svolgimento e la conclusione delle indagini preliminari nel senso, favorevole alla tesi dell'accusa, in cui si sarebbero effettivamente sviluppate, senza essere smentito dal pubblico ministero, che ha effettivamente esercitato l'azione penale nei confronti del B. proprio esclusivamente per i reati per i quali, come riferito nell'articolo, egli era indagato 2 come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, alla quale si riporta la corte di appello, nel corpo dell'articolo si affermava anche che il pubblico ministero aveva emesso l'avviso di conclusione delle indagini, pur senza indicare i nominativi degli indagati ed elencando i reati, atto realmente adottato dal rappresentante della pubblica accusa alla data di pubblicazione dell'articolo cfr. pagg. 4-5 della sentenza di primo grado , che lasciava tendenzialmente presumere come probabile la richiesta di rinvio a giudizio, essendo alternativo alla richiesta di archiviazione. Tali considerazioni, trovano, infine, ulteriore conferma nella stessa prospettazione dei motivi di ricorso ad opera della parte civile, che non lamenta tanto l'inesattezza della notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio del B. , quanto piuttosto l'indicazione di quest'ultimo come partecipante ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa ed in quanto tale oggetto di richiesta di rinvio a giudizio cfr. pag. 4 del ricorso , indicazione che, come ha evidenziato la corte territoriale, non è dato evincere né dal titolo, né dal corpo dell'articolo. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di B.S. va, dunque, rigettato, ai sensi dell'articolo 615, co. 2, c.p.p., con condanna del ricorrente, giusto il disposto dell'articolo 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.