L’età avanzata della beneficiaria non rappresenta di per sé una ragione per la nomina di un amministratore di sostegno, ma i vuoti di memoria e le frequenti cadute intellettive sì.
Lo afferma la sentenza numero 16770/12 della Prima sezione civile della Cassazione. Il caso. La persona interessata, un’anziana signora, propone reclamo contro la nomina dell’amministratore di sostegno in suo ausilio, effettuata dal giudice tutelare di Milano dietro richiesta di alcuni parenti. La corte d’appello milanese rigetta il ricorso e la donna impugna il provvedimento per cassazione. PrincipiIl ricorso, articolato sulla base di un unico motivo, censura la violazione dell’articolo 404 c.c. in relazione alla ratio della norma stessa e facendo riferimento ai principi costituzionali. Sostiene infatti la ricorrente che l’amministrazione di sostegno vada esclusa nei casi in cui la persona, pur in età avanzata, possa provvedere in modo autonomo alla tutela di sé e del suo patrimonio. In questo senso sarebbe da leggersi anche la CTU, che descrive la ricorrente come lucida e orientata. e fatti. La Suprema Corte, tuttavia, respinge il ricorso. Il Collegio, premesso che le affermazioni di principio esposte sono astrattamente condivisibili, sottolinea come alcuni elementi di fatto siano stati correttamente valutati dal giudice a quo nell’affermare la necessità dell’amministrazione di sostegno. Tra di essi vengono citati la notevole confusione della beneficiaria in ordine alla quantificazione della somma corrisposta al suo difensore, oltre al fatto che non fosse in grado di determinare il rapporto di cambio lira-euro. Se a ciò si sommano alcuni significativi vuoti di memoria, allora ben si spiega la necessità di nominare un amministratore di sostegno per la gestione straordinaria del patrimonio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 luglio – 2 ottobre 2012, numero 16770 Presidente Fioretti – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con ricorso in data 22.9.2006, A.G. e L. chiedevano la nomina di un amministratore di sostegno in favore della cugina A.E. . Questa si costituiva e chiedeva rigettarsi il ricorso. Il giudice tutelare di Milano provvedeva alla nomina, con decreto in data 7.7.2009. Proponeva reclamo A.E. . La Corte di Appello di Milano, con decreto in data 9.4-3.5.2010 rigettava il reclamo. Ricorre per cassazione l'A. . Nessun'altra parte privata ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con un unico, articolato motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 404 c.c., in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. Si può in linea di principio consentire con le argomentazioni sviluppate in ricorso la ratio dell'istituto, volta a salvaguardare, per quanto possibile, l'autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi sulla sua vita e la sua attività l'esclusione, dunque, dell'amministrazione di sostegno, ove l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio ciò ovviamente anche in caso di avanzata età del soggetto e di notevole consistenza del suo patrimonio la possibilità, per il soggetto, a causa della complessità di gestione, di farsi aiutare da persone di maggior competenza, eventualmente con gli strumenti del mandato e della rappresentanza, ma in piena e totale autonomia, circa la valutazione se utilizzare o meno tali aiuti, e sulla scelta di questi. Nella specie, peraltro, pur dando atto nella CTU che l'A. era lucida ed orientata e allo stato francamente non circonvertibile , il ricorso tace su alcune circostanze di fatto che indicano alcuni limiti,' cadute intellettive, confusioni ricorrenti nell'A. . Il giudice a quo infatti si riferisce ad alcune cadute di memoria l'A. dichiarava di essere contitolare di conti con una vicina ma ciò non rispondeva al vero era caduta in confusione, non mostrando di conoscere esattamente il rapporto di valore lira-Euro, riteneva di aver versato al difensore Euro 10000, mentre risultavano corrisposti Euro 36000. Lo stesso CTU aveva riscontrato nell'A. alcune cadute nei calcoli più complessi e aveva consigliato la nomina dell'amministratore per la gestione straordinaria del patrimonio. Si tratta di valutazioni di fatto, non controllabili in questa sede. In sostanza la ricorrente, al di là delle enunciazioni di principio astrattamente condivisibili, finisce per contestare profili e valutazioni di fatto, presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sorretto da motivazione congrua e non illogica. Va rigettato il motivo, in quanto infondato e, conseguentemente, il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita alcun'altra parte privata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso a norma dell'articolo 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti.