In caso di inadempimento parziale nell’ambito di negozi collegati, il giudizio della non scarsa importanza dell’inadempimento non può essere affidato solo all’entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, ma deve essere valutato anche con riferimento allo scopo pratico unitario perseguito dalle parti.
Il caso. Una società operante nel settore dell’informatica commissionava a due diverse ditte la fornitura di macchinari e di supporti informatici. Il Tribunale di Monza, provvedendo su un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava la risoluzione di contratti di fornitura per il colpevole inadempimento delle società fornitrici e condannava una delle due alla restituzione alla committente della somma pagata sulla base del decreto ingiuntivo poi revocato. La Corte d’appello di Milano confermava la decisione emessa in primo grado e la soccombente dunque, proponeva ricorso per cassazione. Nel resistere la società committente proponeva ricorso incidentale anche la seconda società fornitrice resisteva in giudizio. La valutazione degli elementi di prova non spetta al giudice di legittimità. La ricorrente eccepiva che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto sussistente un collegamento negoziale fra i contratti stipulati tra una delle fornitrici e la committente e tra quelli stipulati da quest’ultima e l’altra società fornitrice. La Corte d’Appello aveva ritenuto esistente il collegamento negoziale in oggetto, in quanto vi era una concordanza degli impegni assunti dalle ditte fornitrici. A dire della ricorrente, però, non vi era né la prova di un intento comune di tutti gli stipulanti e né di un nesso teleologico tra i negozi giuridici. Le due ditte, infatti, avrebbero dovuto integrare tra loro i due software forniti da ciascuna di esse e richiesti dalla committente con due contratti sottoscritti contestualmente. Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che il motivo di impugnazione della ricorrente si risolvesse nella prospettazione di fatti alternativi a quelli del giudizio di merito e, pertanto, ha rilevato che il giudizio di legittimità non potesse essere utilizzato al fine di far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado al diverso convincimento soggettivo della parte. I dati acquisiti nel corso dei pregressi di giudizio attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi oggetto di ricorso per cassazione. La non scarsa importanza dell’inadempimento nel collegamento negoziale deve essere valutato anche con riferimento allo scopo pratico. La ditta fornitrice inoltre, eccepisce che la Corte territoriale, anziché dichiarare la risoluzione dei contratti e degli effetti, avrebbe dovuto valutare la possibilità di una risoluzione parziale poiché il software fornito dalla ricorrente poteva essere utilizzato indipendentemente dall’integrazione con il software commissionato all’altra ditta. Anche con riferimento a tale motivo i giudici di legittimità hanno condiviso quanto affermato dai giudici di merito, ovvero, anche nell’ipotesi di inadempimento parziale, il giudizio della non scarsa importanza dell’inadempimento in negozi collegati non può essere affidato solo all’entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, ma deve essere valutato anche con riferimento allo scopo pratico unitario perseguito dalle parti. Nella specie si è verificato il fallimento della ottimale informatizzazione dell’azienda committente, in quanto i programmi erano scollegati e mal funzionanti nell’insieme. Richieste risarcitorie e limiti temporali di proponibilità. La committente, nel ricorso incidentale, assumeva che la Corte di merito le aveva negato il diritto al risarcimento del danno, non ammettendo tra l’altro la c.t.u. in ordine alla quantificazione del danno subito. I giudici d’appello rigettavano le richieste risarcitorie della committente sul rilievo che le stesse non erano state riproposte nelle conclusioni del giudizio di primo grado, né negli scritti difensivi e che, di conseguenza, la richiesta di prova testimoniale formulata in appello era inammissibile. La committente evidenziava in Cassazione che le istanze istruttorie erano state ribadite nella comparsa conclusionale in primo grado. La Suprema Corte ha osservato sul punto che, nella comparsa conclusionale, si possono illustrare conclusioni già ritualmente introdotte nel processo, ma non se ne possono assumere di nuove o di diverse rispetto a quelle formulate nelle conclusioni. In via conclusiva la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha compensato le spese tra le parti.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 giugno – 6 settembre 2012, numero 14929 Presidente Finocchiaro – Relatore Armano Svolgimento del processo Il Tribunale di Monza, provvedendo in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la risoluzione dei contratti di fornitura di macchinari e di supporti informatici stipulati fra la s.r.l. Elettromeccanica Tironi, committente, e la Sindata s.p.a e la Tecnest s.r.l. tornitrici, per il colpevole inadempimento delle società fornitrici ed ha condannato la Sindata alla restituzione alla Elettromeccanica Tironi della somma di Euro 90.526,96 pagata sulla base del decreto ingiuntivo poi revocato. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale. Propone ricorso la Sindata s.p.a con tre motivi. Resiste la Elettromeccanica Tironi e propone ricorso incidentale con cinque motivi e presenta memoria Resiste la Tecnest s.r.l. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia vizio di motivazione ex articolo 360 numero 5 su un punto decisivo indicato sul collegamento negoziale fra i contratti stipulati fra la Sindata e la Tironi e quelli stipulati da quest'ultima e la Tecnest. Assume la ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto il collegamento fra i distinti negozi giuridici con motivazione apodittica, in mancanza di prova di un intento comune di tutti gli stipulanti e di un nesso teleologico fra i negozi. 2. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto il collegamento negoziale fra i negozi in oggetto sul rilievo della precisa concordanza degli impegni assunti dalle ditte fornitrici, come contenuti nell'offerta, del contenuto dello studio di fattibilità e dei contratti stipulati e delle istruzioni di uso fornite dalla ditte, aventi ad oggetto l'integrazione fra il sistema Sinergia fornito dalla Sindata con il software Flex fornito dalla Tecnest, da cui emergeva la necessità a carico delle ditte fornitrici di integrazione e interoperatività dei due software, acquistati con due contratti sottoscritti contestualmente. 3. Della linea argomentativa così sviluppata la ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l'impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. 4. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito a! diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono ai libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'articolo 360, comma primo, numero 5 , cod. proc. civ In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, numero 3881. 5. Con il secondo motivo si denunzia difetto motivazione ex articolo 360 numero 5 in relazione all'accertata gravità dell'inadempimento. Sostiene la ricorrente che la motivazione della Corte di appello è del tutto generica e priva di riferimenti obbiettivamente apprezzabili,anche alla luce del fatto che la valutazione compiuta dai c.t.u in ordine all'efficienza del sistema installato è giunta a conclusioni diametralmente opposte. 6. Il motivo è infondato. La Corte di appello, sulla base delle risultanze della c.t.u., ha affermato che il sistema integrato dei due programmi era di per sé deficitario ed inadeguato con persistenti anomalie e malfunzionamenti, irrisolti nel corso di ben quattro anni. 7. La valutazione dell'inadempimento e della gravità dello stesso è logica e non contraddittoria e conforme al diritto, in quanto le ditte venditrici non hanno fornito il sistema integrato di hardware e software come propagandato e offerto in relazione all'interesse dell'acquirente di giungere ad una completa informatizzazione dell'azienda. Del resto la ricorrente non denunzia specifiche illogicità e contraddizioni della motivazione, ma asserisce che essa è contraria alle conclusioni dei c.t.u 8. Premesso che il vizio di motivazione deve riguardare illogicità intrinseche nel ragionamento del giudice di merito e non il contrasto con le risultanze probatorie, si osserva che la ricorrente non ha riprodotto in ricorso le c.t.u. a cui fa riferimento, se non per pochi righi, in modo da non consentire comunque a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure. 9. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione articolo 1458 e 1459 c.c. e insufficiente motivazione in ordine alla risoluzione parziale dei contratti e dei suoi effetti. Assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la possibilità di una risoluzione parziale, una volta considerato che il software fornito dalla Sindata poteva avere autonoma applicazione indipendentemente dall'integrazione con il Software fornito dalla Tecnest. 10. Il motivo è infondato. Come affermato dalla Corte di merito anche in caso di inadempimento parziale il giudizio della non scarsa importanza dell'inadempimento in negozi collegati non può essere affidato solo all'entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, ma deve essere valutato nel risultato complessivo, che nella specie è stato il sostanziale totale fallimento della ottimale informatizzazione dell'azienda per mezzo dei programmi operativi offerti come integrati ed invece scollegati e mal funzionanti nell'insieme. 11. Il primo motivo del ricorso incidentale è relativo al rapporto con la Tecnest. Si denunzia vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 5 c.p.c La ricorrente Tironi, dopo il riferimento nella intitolazione del motivo all'articolo 360 numero 5 c.p.c., denunzia che la corte di appello sul punto ha affermato che la risoluzione contrattuale e la restituzione del prezzo hanno soddisfatto ed esaurito la posta. Assume la ricorrente che con tale affermazione la Corte di merito ha commesso un errore materiale invertendo le controparti processuali. 12. Il motivo è inammissibile per genericità, mancata indicazione del fatto controverso che viene indicato solo con la locuzione sul punto e omessa indicazione dei punti contraddittori della motivazione. 13. Si ricorda che il motivo con cui si lamenta il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione Cass. 3441/2008, 2697/2008 . 14. La ricorrente denunzia come asserito errore materiale, che avrebbe portato la Corte a confondere le parti del processo, un errore che, se esistente costituirebbe, un errore in iudicando e non un mero errore materiale. 15. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'articolo 112 e 346 c.p.c. e dell' articolo 1462 c.c Assume la ricorrente che la Corte di merito ha negato il diritto al risarcimento dei danni nei confronti di Tecnest sulla base di una clausola contrattuale limitativa della responsabilità mai invocata dalla Tecnest che non ha mai indicato neanche l'importo fatturabile. 16. Con il terzo motivo si denunzia violazione e 1332 e 1362 c.c. e vizio di motivazione individuato nella contraddittorietà della motivazione là dove la Corte ha ritenuto nei confronti della Sindata che i disagi subiti dalla Tironi erano stati in qualche modo compensati dal parziale utilizzo del sistema informatico. 17. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli articolo 2697 c.c., 115, 178 e 281 bis c.p.c. ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c La ricorrente ritiene che erroneamente la Corte di merito non ha ammesso la c.t.u in ordine alla quantificazione de danno subito dalla Tironi e le prove testimoniali di cui era stata ribadita la richiesta di ammissione nella comparsa conclusionale di primo grado. 18. Come quinto motivo si denunzia la violazione degli articolo 1453 e 1226 c.c. per la mancata liquidazione del danno. 19. Il secondo terzo,quarto e quinto motivo di esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica e sono infondati. La Corte di appello ha rigettato la domanda risarcitoria della Tironi sul rilievo che le richieste istruttorie non sono state riproposte nelle conclusioni del giudizio di primo grado né negli scritti difensivi e che la richiesta di prova testimoniale formulata in appello era inammissibile. La ricorrente incidentale censura tale statuizione evidenziando che l'istante istruttorie erano state ribadite nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. 20. Si osserva che nella comparsa conclusionale si possono illustrare ed argomentare conclusioni già ritualmente introdotte nel processo, ma non se ne possono assumere di nuove o dì diverse da quelle formulate nelle conclusioni. Inoltre la funzione della c.t.u è quella di fornire al giudice un ausilio in materie tecniche in cui non ha competenza, ma non di supplire a deficienze probatorie delle parti. Una volta accertata la mancanza dì prova del danno,il giudice non aveva alcun obbligo di disporre la c.t.u per provare un danno di cui la parte non aveva fornito la prova. 21. Le argomentazioni relative al parziale uso del sistema fornito dalla Sindata ed alla clausola limitativa di responsabilità non costituiscono la ratio decidendi del rigetto della domanda di risarcimento che si fonda sulla mancanza di prova del danno. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.