Lo stavamo aspettando da qualche mese, per l'esattezza da quando l'articolo 9, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, numero 27, aveva abrogato le tariffe professionali. E il 22 agosto G.U. numero 195 del 22 agosto 2012 è arrivato stiamo parlando del Decreto del Ministero di giustizia numero 140 del 20 luglio 2012, ovvero il «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27».
Come si evidenzia già dal titolo del provvedimento, non è rivolto solo agli avvocati, ma a tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. In questa sede, peraltro, ci soffermeremo sui compensi degli avvocati, vale a dire sui primi 14 articoli del decreto peraltro l'articolo 1 è di applicazione generale . Il punto fermo è il principio della libera pattuizione del compenso nel rapporto avvocato-cliente articolo 9, comma 4, D.L. numero 1/2012 , tanto è vero che l'articolo 1, comma 1, del D.M sancisce l'applicabilità dei nuovi parametri da parte dell'organo giurisdizionale «in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso». L'accordo, o pattuizione, deve trovare conferma in un preventivo scritto, che ragioni di opportunità consigliano vivamente che venga sottoscritto per accettazione dal cliente. Ciò non solo per la possibilità di provare, da parte dell'avvocato, un accordo maggiormente remunerativo rispetto a quello cui si giungerebbe da parte del giudice applicando i parametri, ma anche perché la mancanza della prova del preventivo di massima «costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso» articolo 1, comma 6 . La prima cosa che balza agli occhi, a chi era abituato allo storico tariffario è la scomparsa dell'atavica distinzione tra diritti ed onorari . Il che peraltro consente una prima, rapida, riflessione chi oggi piange calde lacrime sulla scomparsa del vecchio tariffario dovrebbe riflettere sulla obiettiva difficoltà di comprensione dello stesso, perfino da parte degli stessi avvocati. Una semplificazione era non solo necessaria, ma anche auspicata da più parti, anche dell'Avvocatura stessa. Da questo punto di vista, i nuovi parametri non si parla più infatti di tariffe pur se decisamente migliorabili sono un passo in avanti. Gli stessi vengono previsti nella tabella A, mentre gli articoli del D.M. offrono i principi generali. Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 2, gli stessi non comprendono le spese c.d. vive , gli oneri e i contributi quindi il contributo per la Cassa Forense e l'I.V.A. . Sono invece omnicomprensivi della prestazioni professionale, con ciò intendendosi incluse le attività accessorie della stessa articolo 1, comma 3 . Le prestazioni professionali forensi sono distinte articolo 2 in attività stragiudiziale e giudiziale. A sua volta l'attività giudiziale è distinta in attività penale, civile, amministrativa e tributaria. Attività stragiudiziale. La liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale deve tener conto articolo 3 del valore e della natura dell'affare del numero e dell'importanza delle questioni trattate del pregio dell'opera prestata dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente dell'eventuale urgenza della prestazione delle ore complessive impiegate per la prestazione. In caso l'affare si concluda con una conciliazione, il compenso può essere aumentato del 40%. Attività giudiziale civile, amministrativa o tributaria. Questa è stata divisa in cinque fasi articolo 4 1 fase di studio della controversia 2 fase di introduzione del procedimento 3 fase istruttoria 4 fase decisoria 5 fase esecutiva. In questo caso la liquidazione dovrà tenere conto del valore della natura e complessità della controversia del numero e dell'importanza delle questioni trattate dell'eventuale urgenza della prestazione del pregio dell'opera prestata dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente del numero di clienti o di controparti con la previsione di un aumento fino al doppio . In caso l'affare si concluda con una conciliazione, il compenso può essere aumentato del 25%. Una novità è la previsione, contenuta nel comma 6 dell'articolo 4, che «l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli» costituisca elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione del compenso. Peraltro sarà interessante vedere come in pratica tale previsione normativa verrà e se verrà applicata. Per quel che concerne la determinazione del valore della controversia, vengono richiamati i principi del codice di procedura civile articolo 5 . Per quanto attiene i procedimenti arbitrali, i compensi vengono parificati ai procedimenti giudiziali di pari valore articolo 6 . Di scarso significato pratico ovvero se ne poteva fare tranquillamente a meno! la previsione contenuta nell'articolo 8 secondo cui nelle controversie di lavoro di valore inferiore a € 1.000,00 il compenso, di regola, è ridotto alla metà. Nuova è invece la previsione evidentemente scritta con un occhio, e forse due, alle casse dello Stato dell'articolo 9, che prevede la possibilità della riduzione fino alla metà nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo. Lo stesso articolo 9 prevede poi che per quanto attiene alle controversie seguite a favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio si tenga conto, nella liquidazione, dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. L'articolo 10 prevede invece la riduzione di regola del 50% dei compensi per le ipotesi di declaratoria di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda ovvero di responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c La sopracitata «Tabella A – Avvocati» viene richiamata dall'articolo 11 quale criterio generale di determinazione del compenso, nonché viene esplicitato il criterio di liquidazione per fasi, che vengono descritte, seppur solo a titolo di esempio e non definitivo. Viene in ogni caso, inoltre, espressamente prevista la possibilità per il giudice di diminuire o aumentare il compenso in considerazione delle circostanze concrete. -- articolo 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. 2. Il compenso e' liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. 4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. 7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. 9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. -- Attività giudiziale penale. articolo 12 , Le cinque fasi sono 1 fase di studio 2 fase di introduzione del procedimento 3 fase istruttoria procedimentale o processuale 4 fase decisoria 5 fase esecutiva. In questo caso la liquidazione dovrà tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi dell'eventuale urgenza della prestazione di tutte le particolari circostanze del caso ad esempio il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata . I parametri, anche in quest'ambito non vincolanti per il giudice, sono quelli di cui alla «Tabella B Avvocati», richiamati dall'articolo 14, che, specularmente all'art 11, elenca anche a titolo di esempio il contenuto delle diverse fasi. articolo 14 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 2. Il compenso e' liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività. 4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica. 7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. 8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati. Secondo quanto previsto in linea generale dall'articolo 41 del D.M., lo stesso si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, e quindi anche ai procedimenti in corso ma non definiti. Per quanto concerne gli importo previsti dalle TABELLE a e B, gli stessi sono stati determinati aggiornando i valori contenuti nella vecchia Tariffa del 2004, per quanto non si sia tenuto conto dell'aggiornamento integrale, e inoltre il risultato ottenuto è stato adattato secondo criteri autodefiniti dal Ministero di ragionevolezza e proporzionalità . Senza entrare nel dettaglio delle singole voci, le Tabelle prevedono per ciascuna fase un valore di liquidazione cd. “medio”, con la possibilità per il giudice di aumentare o diminuire con una forbice molto ampia. Il problema pratico più scottante, al momento, è quello dei valori da indicare nell'atto di precetto. Posto che trattasi di importi che non vengono liquidati dal giudice, ci si chiede quali valori indicare, posto che la Tabella A indica inopinatamente, va detto degli importi, peraltro sempre con il sistema a forbice , ovvero indicati tra un minimo e un massimo, molto più bassi rispetto alla sommatoria dei vecchi diritti ed onorari. Ci si è chiesto, quindi, se è possibile indicare la somma pattuita con il proprio cliente. Ad avviso dello scrivente la risposta non può che essere negativa, perché in questo modo si perverrebbe a dare efficacia nei confronti di terzi ad un accordo tra le parti avvocato-cliente . La soluzione prospettabile, in attesa di pronunce chiarificatrici, è quella di indicare nell'atto di precetto la media tra i valori previsti dalla tabella, fatto salvo il diritto dell'avvocato al maggior compenso pattuito nei confronti del proprio cliente. Un altro aspetto da segnalare è la scomparsa della voce spese generali , pari al 12,5% di diritti e onorari. D'altra parte espressamente l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità che l'avvocato e il cliente pattuiscano un rimborso forfettario delle spese.
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