L’infortunio occorso alla lavoratrice che riporta lesioni in seguito ad un’aggressione per scippo subita mentre rincasa dal lavoro dà luogo ad indennizzo da parte dell’Inail. La copertura, infatti, si estende anche a casi in cui l’evento è stato imprevedibile e atipico, ma comunque indipendente dalla condotta volontaria dell’assicurato.
Lo ha stabilito la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11545/12. Fatto e processo. Una donna, facendo ritorno a casa dal lavoro, subisce un’aggressione a fini di scippo che le provoca varie lesioni. Agisce in giudizio, quindi, chiedendo all’Inail la corresponsione dell’indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all’infortunio patito in itinere. La sua domanda, però, viene respinta sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello di Perugia. Alla base delle decisioni del giudice di merito il rilievo per cui «il fatto colposo di un’altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi». Il ricorso per cassazione proposto dalla donna ha, invece, esito positivo. Nesso di causalità lavoro-casa. La ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all’articolo 2, T.U. numero 1124/65, sostenendo che la tutela previdenziale per gli infortuni in itinere copre anche quelli occorsi per fatti imprevedibili indipendenti dalla volontà dell’assicurato. La Suprema Corte richiama in principio base in tema di infortuni in itinere, stabilendo che il rischio inerente il percorso del lavoratore per recarsi al lavoro, o per fare rientro a casa, è protetto in quanto ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa l’unico limite p rappresentato dal rischio elettivo, che però non viene in rilievo nel caso di specie . Alla luce di tale principio, la Corte territoriale ha erroneamente giudicato escludendo il nesso eziologico tra l’eventi dannoso e l’esecuzione della prestazione lavorativa. Invero, la copertura assicurativa si estende anche a casi come quello in esame, dove l’evento è stato imprevedibile e atipico, ma comunque indipendente dalla condotta volontaria dell’assicurato. Di conseguenza, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 maggio – 10 luglio 2012, numero 11545 Presidente Roselli – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di B.E. , proposta nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all'infortunio in itinere occorsole sulla strada del rientro a casa a seguito di una aggressione avvenuta a fini di scippo che le aveva provocato varie lesioni. La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso di un'altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi. Avverso questa sentenza la B. ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura. Resiste con controricorso l'INAIL. Motivi della decisione Con l'unica censura la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 2 del TU numero 1124 del 1965 e 41 cpc nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, pone, ex articolo 366 bis cpc, il seguente quesito vero che ai fini della tutela previdenziale dell'infortunio in itinere rilevano pure i fatti dannosi e imprevedibili ed atipici purché indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato . Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione è solo in parte ammissibile. Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l'ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti - pur negata da alcune sentenze di questa Corte Cass. 11 aprile 2008 numero 9470 e 23 luglio 2008 numero 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 numero 5471, Cass. 31 marzo 2009 numero 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 numero 14661 - vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione Cass. 1 ottobre 2007 numero 2063 che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto cfr. Cass. 25 febbraio 2009 numero 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 numero 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 numero 2063. Né del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell'articolo 366 bis cpc. Tanto, d'altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex articolo 366 numero 4 cpc. Né è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura Cass. 23 marzo 2005 numero 6225 . Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge Cass. 9 marzo 2009 numero 5624 . Nel merito la censura è fondata. Questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. numero 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo Cass. 14 febbraio 2008 numero 3776 . La Corte del merito non si è attenuta a tale principio in quanto ha ritenuto che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, sicché nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione. La sentenza impugnata va, conseguentemente, questa con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Ancona che si atterrà al principio sopra richiamato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Ancona.