Mediazione e credito d’imposta: parola al Ministero della Giustizia

Con un comunicato del 12 giugno – pubblicato sul sito istituzionale – il Ministero ha fornito alcune precisazioni sugli specifici adempimenti necessari per la determinazione della misura del credito d’imposta. La nota fa riferimento in particolare all’articolo 20 del d.lgs. numero 28/2010, norma disciplinante la determinazione del credito nei procedimenti di mediazione.

La disciplina. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di esito positivo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, invece, il credito viene dimezzato. Si rammenta che il credito d’imposta è riconosciuto per qualsiasi procedimento di mediazione per le controversie civili e commerciali su diritti disponibili, sia esso facoltativo o relativo a quelle materie per le quali è condizioni imprescindibile di procedibilità della domanda giudiziale. Raccolta dei dati in un sistema computerizzato. Nell’informativa del Ministero si segnala che è stata inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari. Inoltre è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà – con maggiore agilità e sicurezza – la compiuta comunicazione agli interessati dell’importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011. Infine viene precisato che se l’indicazione relativa al credito è pervenuta solo in data successiva rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione ad hoc.