I vizi procedurali hanno effetto estensivo?

L’annullamento per vizi procedurali di una ordinanza interlocutoria del Tribunale del riesame, cui consegue l’inefficacia del sequestro preventivo, si estende ai soggetti non ricorrenti.

La sentenza numero 19046/2012, depositata il 18 maggio, si inserisce in un dibattito ancora non concluso e che certamente può ritenersi semplicemente rinviato in ragione della decisione de qua si tratta dell’eventuale perdita di efficacia del sequestro preventivo ove non si sia proceduto ad inviare entro cinque giorni gli atti sui quali detta misura è stata adottata. Il caso è piuttosto “curioso ed intricato”, quanto ai suoi presupposti, sicché conviene riassumere brevemente gli antefatti. Il caso. Nell’ambito di un procedimento di riesame ex articolo 324 c.p.p. promosso da quattro indagati avverso un sequestro cautelare, il Tribunale, non avendo ricevuto tempestivamente tutti gli atti, aveva richiesto per due volte la trasmissione degli stessi. Dopo il secondo sollecito, gli atti mancanti venivano finalmente trasmessi ed il procedimento si concludeva, nel termine di dieci giorni dalla loro ricezione, con la convalida della misura cautelare reale. Un solo indagato aveva promosso ricorso per cassazione avverso il primo provvedimento interlocutorio, deducendone l’abnormità poiché, diversamente, in tal modo si sarebbe potuto giustificare un rinvio sine die del procedimento di impugnazione. La Terza sezione Penale della Corte di Cassazione sentenza numero 24163/2011 aveva accolto il ricorso in questione ed aveva annullato il provvedimento impugnato, dichiarando nel contempo la perdita di efficacia del sequestro cautelare nel presupposto che lo stesso doveva ritenersi caducato in ragione del fatto che comunque non si era proceduto alla trasmissione degli atti entro il termine perentorio di cinque giorni. Tutti gli altri indagati, invece, avevano atteso l’emissione del provvedimento finale, che naturalmente era stato emesso molto prima della decisione della Terza sezione penale. Il provvedimento “finale” era stato così impugnato anche dal “primo” ricorrente. Ne consegue che l’intero procedimento di riesame si era svolto in maniera unitaria, dall’inizio alla fine, nei confronti di tutti gli indagati. Perdita di efficacia del provvedimento impugnato se gli atti non vengono trasmessi nel termine di 5 giorni? La Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione, ritenendo che il sopravvenuto annullamento del sequestro preventivo – dichiarato dalla Terza sezione - non avesse effetto estensivo per le altre posizioni, investita di tutti i quattro ricorsi concernenti la legittimità del provvedimento “finale”, aveva ritenuto necessario l’intervento delle Sezioni Unite, attese proprio le motivazioni della decisione della Terza sezione sopra riferita, che si era posta in aperto contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui in tema di riesame ex articolo 324 c.p.p. non sarebbe prevista la perdita di efficacia del provvedimento impugnato nel caso in cui gli atti non siano trasmessi nel termine di cinque giorni, come invece previsto ex articolo 309, comma 10, c.p.p. per il riesame delle misure cautelari personali coercitive. Il Primo presidente, quindi, aveva accolto l’istanza in questione ed aveva rinviato il tutto alle Sezioni unite, per pronunciarsi sul seguente quesito, peraltro già affrontato ma senza particolare ed approfondita attenzione in una precedente sentenza proprio delle Sezioni unite Cass. SSUU penali, sentenza numero 25932/2008 «se l’omessa trasmissione al tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall'avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l’inefficacia sopravvenuta o se, invece, il tribunale possa richiedere all’autorità procedente l’invio degli atti mancanti». Le Sezioni Unite, con un abile ma ineccepibile espediente, hanno evitato di affrontare direttamente la questione posta alla loro attenzione, provvedendo comunque ad annullare senza rinvio, del tutto ragionevolmente, il provvedimento impugnato, dichiarando così la perdita di efficacia del sequestro preventivo de quo . Secondo l’Alto Consesso, infatti, era ed è da ritenersi errato il presupposto da cui era partita la Seconda sezione e cioè l’impossibilità di poter considerare un effetto estensivo della decisione della Terza sezione Penale della Cassazione. E ciò perché ai sensi e per gli effetti dell’articolo 587 c.p.p. i benefici «estensivi» della decisione emessa in favore di un indagato si applicano agli altri qualora, nel caso vi sia riunione di più procedimenti, l’impugnazione accolta riguardi la violazione di legge processuale. Effetto estensivo delle misure cautelari reali? Da questo punto di vista, la Suprema Corte, richiamandosi ad un consolidato quanto condivisibile indirizzo secondo cui in tema di misure cautelari reali l’effetto estensivo è ammissibile a condizione che la decisione favorevole non sia fondata su «motivi personali» e sempre che il procedimento si sia svolto in maniera unitaria e cumulativa a carico di tutti i soggetti interessati Cass. SSUU penali, sent. numero 34623/2002 , ha dovuto concludere per la sussistenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti. Infatti, come già sopra notato, il procedimento del riesame si era svolto in maniera unitaria ed era indubbio che la decisione della Terza sezione fosse stata giustificata sulla scorta di un vizio del procedimento. Del resto, il fatto che il sequestro avesse avuto per oggetto beni diversi ed appartenenti a soggetti diversi non poteva giustificare una deroga ai principi dell’articolo 587 c.p.p., poiché ciò che rilevava era ed è soltanto la natura procedimentale del vizio denunciato. Da ciò la decisione di riconoscere l’effetto estensivo e di dichiarare l’inefficacia del sequestro preventivo. Conclusioni. È evidente che, al di là delle peculiarità - invero del tutto singolari - del caso in questione, ad oggi sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine alla perdita di efficacia della misura cautelare reale, ove non si trasmettano gli atti nel termine di cinque giorni dalla richiesta. Ed è un contrasto che vale la pena dirimere una volta per tutte sicché coltivare ricorsi per cassazione in merito non può che essere salutare quanto meno dal punto di vista di una «certezza applicativa» del diritto procedurale. Invero, il punto dovrebbe essere risolto positivamente, poiché il rinvio effettuato dall’articolo 324, comma 7, c.p.p. al comma 10 dell’articolo 309 c.p.p., che prevede, tra l’altro, la perdita di efficacia della misura ove non si trasmettano gli atti nei termini appena indicati, è inequivocabile. Eppure se si guarda alla giurisprudenza di legittimità, sviluppatasi nell’arco di oltre diciassette anni e precisamente dalla modifica dell’articolo 309, comma 10, c.p.p. ad opera della Legge numero 332/1995, l’interpretazione prevalente è di segno contrario e la prassi è conforme a questo indirizzo. Il motivo è presto detto il rinvio operato dall’articolo 324, comma 7, c.p.p. più sopra citato – così si argomenta al di là di questo o quel distinguo - deve riferirsi non già alla disposizione oggi in vigore ma a quella monca precedente alla riforma del 1995. Insomma, l’interpretazione corretta sarebbe quella che prediligerebbe uno scollamento tra le diverse disposizioni e che opterebbe per un sostanziale quanto irrazionale annullamento della funzione di garanzia dell’innovazione normativa apportata dalla legge posteriore. Le Sezioni Unite dovranno, quindi, prima o poi decidere in meglio, salvo che nel mentre non intervengano altre “innovazioni” legislative, e nella loro decisione si spera abbiano a cuore sia le garanzie del processo sia l’idea, oggi sempre più avvilita e derisa, che il codice non solo di rito è e deve essere un tutto di organico ed unitario.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 marzo – 18 maggio 2012, numero 19046 Presidente Lupo – Relatore Fumo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 4 novembre 2010 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede in data 5 luglio 2010, nel procedimento penale a carico di P.F. , M.A. , H.G. , W.Z. , G.X.I. e Z.J.J. . I predetti sono sottoposti a indagine con riferimento ai seguenti reati 1 associazione per delinquere, finalizzata al riciclaggio è ipotizzata resistenza di due strutture criminose, l'una facente capo al P. , in qualità di fondatore, socio, amministratore ed azionista di maggioranza della s.r.l H.P.D. Finanziaria , l'altra facente capo, invece, a tale Valvo Alessandro, quale azionista di maggioranza dell'intermediario finanziario GE.DE.FIN. s.p.a. , 2 riciclaggio continuato di denaro liquido attribuito agli appartenenti alle due distinte associazioni per delinquere, nonché a W.Z. , 3 evasione fiscale, 4 contrabbando, 5 falsità documentale reati questi ultimi attribuiti agli indagati di nazionalità cinese , Il sequestro preventivo è stato disposto con riferimento ai soli delitti di contrabbando e riciclaggio. L'oggetto del provvedimento ablativo è costituito da beni immobili e beni mobili registrati autovetture e un furgone . Va chiarito che, con precedenti ordinanze 18 ottobre 2010 e 28 ottobre 2010 , il medesimo Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inefficacia della misura cautelare reale, pur prendendo atto che la Procura della Repubblica non aveva trasmesso tre informative redatte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza datate 17 giugno 2009, 10 febbraio 2010, 12 aprile 2010 . Per la precisione all'udienza del 18 ottobre 2010, veniva riscontrata l'omessa trasmissione di tutte e tre le informative sopra citate alla successiva udienza del 28 ottobre 2010 il Tribunale rilevava l'intervenuta trasmissione della sola informativa riepilogativa del 17 giugno 2009. In realtà, il Collegio cautelare, proprio in ragione della incompletezza degli atti, aveva, come si è premesso, differito - per due volte - la decisione, invitando l'organo dell'accusa a integrare la documentazione rimessa e disponendo il rinvio ad udienza da fissare entro il termine di giorni dieci a far tempo dalla data di arrivo presso la Cancelleria della Sezione del riesame delle informative di polizia giudiziaria sopra indicate. Peraltro, in entrambe le occasioni, gli indagati avevano eccepito l'intervenuta inefficacia del decreto di sequestro, sulla base del combinato disposto degli articolo 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. penumero , rappresentando che il tribunale del riesame non poteva esercitare potere istruttorio, considerando espressione di tale potere, appunto, la richiesta rivolta all'ufficio di Procura di integrazione documentale. 2. Il Tribunale del riesame, come premesso, ritenendo l'eccezione priva di fondamento, la rigettava. A parere di quel giudice, infatti, il procedimento di riesame delle misure cautelari reali è disciplinato dai commi 9 e 10 dell'articolo 309, secondo il richiamo operato dall'articolo 324, comma 7, cod. proc. penumero , e non anche dal comma 5 del medesimo articolo 309. Conseguentemente, per il Collegio cautelare, il termine di dieci giorni, previsto a pena di decadenza per la decisione ai sensi del combinato disposto degli articolo 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. penumero , deve decorrere, in materia cautelare reale , dalla data di effettiva ricezione degli atti provenienti dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 324, comma 5, cod. proc. penumero . E ciò anche se la ricezione sia tardiva, vale a dire oltre il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 324 cod. proc. penumero principio, per altro, ha osservato il Tribunale romano, già affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698-239699 . Ora, poiché la decisione del Tribunale del riesame era intervenuta nel termine di dieci giorni dall'effettiva ricezione di tutti gli atti richiesti atteso che le informative del 10 febbraio e del 12 aprile 2010 erano pervenute solo in data 29 ottobre 2010 , e poiché la richiesta di integrazione documentale non rappresentava, a giudizio del Collegio cautelare, espressione di potere istruttorio, ma mero adempimento di un dovere funzionale, lo stesso riteneva non essersi verificata alcuna perdita di efficacia del provvedimento cautelare. 3. Superato, con le argomentazioni sopra sintetizzate, l'ostacolo procedurale, il Tribunale ha confermato, come premesso, il provvedimento cautelare reale, in ragione della ritenuta infondatezza dei ricorsi. 4. Va precisato che la difesa di W.Z. aveva tempestivamente proposto ricorso contro il primo provvedimento interlocutorio del 18 ottobre 2010 uno dei due provvedimenti, vale a dire, con i quali il giudicante, rilevato che non erano stati trasmessi tutti gli atti posti a base del decreto di sequestro impugnato, aveva richiesto al Pubblico Ministero di integrare il compendio documentale, rinviando la trattazione dell'udienza e precisando che il termine di dieci giorni per la decisione sarebbe decorso dalla data in cui fossero finalmente pervenuti in cancelleria tutti gli atti richiesti . Tale precedente ricorso di W. è stato assegnato alla Terza Sezione penale della Corte di cassazione, che, in data 3 maggio 2011, con la sentenza 24163, lo ha accolto, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo nei confronti di questo ricorrente. 5. A loro volta, P.F. , M.A. , H.G. e lo stesso W.Z. hanno proposto, tramite i difensori, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza conclusiva del 4 novembre 2010, ricorso che è stato assegnato alla Seconda Sezione penale. 5.1 Con il ricorso in questione, la difesa di P. ha dedotto la illegittimità del provvedimento di acquisizione di ufficio di atti di indagine non trasmessi al Tribunale del riesame dalla Procura della Repubblica e la conseguente inutilizzabilità degli stessi per violazione degli articoli 324 e 309 cod. proc. penumero Ha affermato questo ricorrente che, conseguentemente, si è verificata la perdita di efficacia della misura, per la omessa, tempestiva pronunzia. Ha dedotto ancora la nullità del provvedimento a causa della motivazione mancante, ovvero meramente apparente, nonché la violazione degli articoli 321, 125 cod. proc. penumero , 348-ter cod. penumero e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992. numero 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, numero 356. 5.2 La difesa di M.A. moglie del P. ha dedotto censure analoghe in rito, oltre alla mera apparenza della motivazione, con conseguente violazione degli articoli 125, comma 3, cod. proc. penumero e 12-sexies del testo normativo sopra ricordato. 5.3 La difesa di H.G. ha impugnato esplicitamente le tre ordinanze 18 ottobre, 28 ottobre, 4 novembre 2010 , deducendo la abnormità dei provvedimenti di rigetto dell'eccezione relativa alla tardiva trasmissione degli atti, posto che solo il 13 ottobre 2010 l'ufficio del Pubblico Ministero aveva fatto pervenire al Tribunale una parte degli atti relativi alla misura impugnata e che l'eccezione era stata rigettata dal Tribunale, il quale, contestualmente, aveva chiesto all'ufficio del Pubblico Ministero l'invio di atti e, in particolare, delle informative della Guardia di Finanza redatte in data 17 giugno 2009, 10 e 12 aprile 2010. Tale richiesta, rimasta, una prima volta, inevasa da parte del Pubblico Ministero, era stata reiterata nell'udienza del 28 ottobre 2010. A parere del ricorrente, le due predette ordinanze interlocutorie hanno determinato una crisi funzionale del procedimento di riesame, il quale deve, viceversa, essere improntato al rispetto del principio di speditezza e di economia processuale in esso non è contemplata la possibilità di una stasi, tanto più che il Tribunale non può supplire, con argomentazioni proprie, a carenze motivazionali del provvedimento impugnato, tale da renderlo inesistente. 5.4 La difesa di W.Z. , impugnando l'ordinanza del 4 novembre 2010 dunque, la terza ordinanza, vale a dire quella che ha deciso sulla richiesta di riesame, rigettandola , ha dedotto violazione dell'articolo 309, comma 9, cod. proc. penumero , sviluppando censure analoghe a quelle proposte nell'interesse di H.G. , evidenziando l'assenza, nel sistema del riesame, di poteri istruttori in capo al tribunale l'esercizio di tali poteri, per questo ricorrente, ha portato a ripetuta violazione del termine di caducazione previsto all'articolo 309, comma 9, del codice di rito il ricorrente lamenta, inoltre, il vizio di motivazione, per essere assolutamente generica la indicazione degli elementi indizianti va ricordato che, come premesso, questo ricorrente aveva - precedentemente e autonomamente-proposto ricorso anche avverso l'ordinanza del 18 ottobre 2010 . 6. La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione - investita, come premesso, del ricorsi di tutti e quattro gli indagati e quindi anche del ricorso di W. avverso il provvedimento conclusivo del Tribunale del riesame quello datato 4 novembre 2010 e, implicitamente o esplicitamente, anche avverso i provvedimenti interlocutori del 18 ottobre e del 28 ottobre 2010 tranne ovviamente che per W. - ha, con ordinanza del 6 maggio 2011, depositata il 20 dello stesso mese a dubitato che la pronuncia della Terza Sezione della Corte di cassazione sul ricorso proposto da W. possa aver spiegato effetto estensivo nei confronti delle posizioni degli altri indagati, coinvolgendo il provvedimento conclusivo b ricordato la giurisprudenza delle Sezioni Unite la già citata sentenza Ivanov del 2008 , in base alla quale la perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente entro il quinto giorno dall'istanza, non essendo richiamato nell'articolo 324, comma 7, del codice di rito il comma 5 del precedente articolo 309, che prevede il predetto effetto di caducazione per le misure cautelari personali con la conseguenza, secondo la citata giurisprudenza, che il termine di dieci giorni, entro il quale, a pena di decadenza della misura reale, il tribunale del riesame si deve pronunciare ai sensi degli articoli 324, comma 7,e 329, comma 10, cod. proc. penumero decorre dalla data di ricezione di tutti gli atti, anche se trasmessi in ritardo c affermato che la richiesta rivolta dal tribunale del riesame all'autorità giudiziaria procedente di integrare la trasmissione degli atti non è espressione di poteri istruttori, ma rappresenta una condotta necessitata, in quanto il collegio cautelare deve assumere fa sua decisione sulla base di tutti gli atti a suo tempo valutati dal giudice per le indagini preliminari per l'emissione della misura cautelare d rilevato che la decisione della Terza Sezione che aveva accolto, come premesso, il ricorso di W. e dunque la tesi difensiva prospettata dal predetto si pone in contrasto con la citata giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, e che, se, dunque, essa Seconda Sezione avesse seguito la giurisprudenza prevalente, si sarebbe determinato un contrasto, addirittura all'interno dello stesso procedimento. 7. Per tali ragioni, la Seconda Sezione, con ordinanza del 6 maggio 2011, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. penumero . 8. Con provvedimento del 24 maggio 2011, il Primo Presidente, rilevato che il contrasto era stato ravvisato solo sulla base del dispositivo della sentenza della Terza Sezione della Corte di cassazione, non essendo ancora stata depositata la motivazione, ha restituito gli atti - ex articolo 172 disp. att. cod. proc. penumero - alla sezione rimettente. 9. Il 16 giugno 2011 è stata depositata la motivazione della sentenza della Terza Sezione penale sentenza decisa, come già chiarito, nell'udienza del 3 maggio 2011 ricorso del solo W. . La ragione dell'annullamento senza rinvio viene esplicitata nel senso della abnormità del provvedimento del Tribunale del riesame, atteso che esso ha prorogato, secondo quanto si legge in sentenza, un termine perentorio già scaduto. 10. Con atto depositato il 22 settembre 2011, la difesa di W. ha rinunciato al ricorso già pendente innanzi alla Seconda Sezione. 11. Con ordinanza del 23 settembre 2011, fa Seconda Sezione, preso atto del deposito della motivazione della sentenza della Terza Sezione - con la quale, come premesso, in accoglimento del ricorso di W. , è stata annullata senza rinvio l'ordinanza del 18 ottobre 2010 ed è stata disposta la perdita di efficacia della misura cautelare reale, emessa nei confronti del predetto imputato – ha nuovamente rilevato il contrasto giurisprudenziale ed ha, per la seconda volta, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. 12. Con decreto del 22 novembre 2011, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando, per la trattazione, l'udienza in camera di consiglio del 23 febbraio 2012 in tale udienza, tuttavia, il ricorso non è stato trattato, attesa la adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dalla predetta categoria professionale. Rinviato a nuovo ruolo, il ricorso è stato rifissato per la odierna udienza, nel corso della quale, esso è stato trattato e discusso. Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente “se l'omessa trasmissione ai tribunale dei riesame, nel termine di cinque giorni dal’avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l'inefficacia sopravvenuta o se, invece, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente rinvio degli atti mancanti”. 2. Occorre, tuttavia, affrontare preliminarmente la questione dell'eventuale effetto estensivo che l'accoglimento, da parte della Terza Sezione di questa Corte, della impugnazione proposta nell'interesse di W.Z. contro l'ordinanza interlocutoria del 18 ottobre 2010, potrebbe aver spiegato nei confronti degli altri ricorrenti. È infatti evidente che, se l'annullamento senza rinvio disposto dalla Terza Sezione, con la sentenza numero 24163/11, in accoglimento del ricorso del predetto, dovesse estendere la sua efficacia anche agli altri indagati, dovrebbe essere annullata, del pari senza rinvio, anche nei confronti di P. , M. e H.G. , l'ordinanza conclusiva 4 novembre 2010 e dovrebbe essere dichiarata la perdita di efficacia del provvedimento ablativo nei confronti di tutti gli indagati, anche non ricorrenti. L'articolo 587 del codice di rito, per quanto attiene alla estensione della impugnazione, prevede che essa debba verificarsi a quando più persone abbiano concorso nel medesimo reato e la impugnazione sia proposta da uno solo degli imputati, purché detta impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali b quando, pur procedendosi per reati diversi, i procedimenti siano stati riuniti, se l'impugnazione proposta da un imputato, non essendo esclusivamente personale, riguardi violazione di legge processuale. Naturalmente, in virtù del disposto del comma 2 del l'articolo 61 cod. proc. penumero , la disciplina sopra richiamata si estende alla figura dell'indagato. Tanto premesso, va ricordato che, in tema di misure cautelari reali, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha ritenuto che l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifichi a condizione che detta decisione non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo Sez. U, sent. numero 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222261 . Nel caso in esame, non è dubbio che ricorra il carattere della unitarietà. Invero unitariamente è sorto il procedimento a carico di più soggetti, sottoposti a indagine per diversi reati, alcuni di natura associativa dunque, a concorso necessario articolo 416 cod. penumero , altri contestati in concorso. In danno degli indagati è stato emesso, nell'ambito del predetto procedimento, decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto distinti beni, appartenenti ai diversi indagati. La procedura innanzi al Tribunale del riesame è stata coltivata da P. , da M. , da H., da W. , da G. e da Z. . Il Collegio cautelare, come anticipato, ha emesso tre ordinanze, due definite interlocutorie 18 e 28 ottobre 2010 e una conclusiva 4 novembre 2010 . Tutte e tre le ordinanze sono riferibili ai quattro indagati la terza perché ha deciso sulle istanze di riesame dagli stessi proposte, le prime due perché hanno disposto la acquisizione di atti relativi a tutti gli indagati , ritenuti necessari ai fini del decidere. La solitaria impugnazione di W. avverso l'ordinanza del 18 ottobre 2010 non ha determinato la frammentazione del procedimento, che è proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ha comportato la anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche P. , M. e H. hanno coltivato con il ricorso poi assegnato alla Seconda Sezione penale di questa Corte. Tutti hanno denunziato, sia pure con cadenze diverse, un vizio, oltre che dei singoli provvedimenti cautelari, anche e preliminarmente della procedura di riesame, che, per quel che si è detto, si è svolta con caratteristiche di unitarietà. Non può dunque condividersi l'assunto suggerito nell'ordinanza di rimessione del 23 settembre del 2011 della predetta Seconda Sezione, nella parte in cui sostiene che il procedimento si sarebbe svolto con modalità non unitarie, con la conseguenza che non potrebbe farsi luogo alla estensione degli effetti favorevoli, scaturiti dall'accoglimento, da parte della Terza Sezione di questa stessa Corte, del ricorso di W. . Invero, come sopra chiarito, anche a ritenere che il provvedimento di sequestro abbia avuto struttura plurisoggettiva se tale si deve considerare un provvedimento che ha avuto ad oggetto beni diversi, appartenenti a più persone , nondimeno struttura unitaria ha avuto il procedimento di riesame, nell'ambito del quale, l'ordinanza del 18 ottobre 2010, essendo strettamente attinente allo sviluppo del procedimento stesso, ha riguardato - e non poteva che riguardare - tutti i ricorrenti. 3. La Terza Sezione di questa Corte ha ritenuto di ravvisare nell'ordinanza interlocutoria impugnata da W.Z. un vizio del procedimento cautelare tanto radicale da sfociare, a suo avviso, nell'abnormità, in quanto avrebbe prorogato un termine perentorio già scaduto, anziché dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro . Si tratta, evidentemente, di una ritenuta violazione della legge processuale, che non può non incidere sulla posizione di tutti i ricorrenti, comportando, in conseguenza dell'effetto estensivo che essa determina, l'annullamento senza rinvio, per tale ragione, della ordinanza conclusiva 4 novembre 2010 , impugnata dagli attuali ricorrenti. Naturalmente, da ciò deriva la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo nei confronti di tutti gli indagati, anche di coloro G.X.I. e Z.J.J. che non hanno proposto ricorso per cassazione. 4. La questione per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite non può, dunque, in questa sede, essere affrontata. P.Q.M. Ritenuto l'effetto estensivo della impugnazione proposta da W.Z. ed accolta dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza, numero 24163/11, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 5 luglio 2010, anche nei confronti dei non ricorrenti per cassazione.