Chiama l'avvocato per trovare un accordo: il pm non risponde di concussione

Cerca di fare un favore al suo amico e, per trovare un accordo, chiama l'avvocato di controparte. Esclusa la concussione del pm perchè si tratta di transazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 27459/2011 depositata il 13 luglio, ha affermato l'insussistenza della concussione nei casi in cui un Procuratore della Repubblica, in nome dell'amicizia di una parte del processo, contatta l'avvocato di controparte per arrivare ad un accordo.La fattispecie. Il tutto nasce da una controversia di lavoro tra un imprenditore, amico del magistrato, e un'altra persona. Il procuratore, all'epoca dei fatti, contattava telefonicamente il presunto avvocato della controparte, promettendogli di transigere detta controversia, anche perché egli stesso ne aveva interesse, ma, in realtà, la controparte dell'imprenditore era assistita da altro professionista. Accortosi della gaffe, il pm, ricontattava il legale chiedendogli di non tenere conto della telefonata tra loro intercorsa. Tale condotta, quindi, veniva ritenuta dal Gup assolutamente inoffensiva, perché inidonea alla realizzazione del proposito criminoso da qui la decisione di non luogo a procedere in ordine al reato di tentata concussione, per essere stato il reato supposto erroneamente o comunque impossibile articolo 49 c.p. .Il Procuratore Generale di Brescia presentava appello e, in via preliminare, sollevava una questione di incostituzionalità in merito all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere articolo 428 c.p.p. , che il Giudice delle leggi riteneva infondata. La Corte d'appello adita, a quel punto, dichiarandosi incompetente, trasmetteva gli atti alla Suprema Corte. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputato.L'imputato chiede che venga tutelato il suo diritto di difesa. Il ricorrente lamenta l'omessa dichiarazione, da parte della Corte distrettuale, dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal P.G. l'inutilizzabilità delle intercettazioni espletate in diverso procedimento, non essendo previsto per il reato per cui si procede l'arresto obbligatorio in flagranza violazione del diritto di difesa per non essere stati depositati i verbali, le registrazioni delle intercettazioni e i relativi decreti autorizzativi l'omessa motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.Ma il tentativo di concussione dov'è? La Corte di legittimità ritiene che nel fatto contestato, così come ricostruito nella sentenza del Gup di non luogo a procedere, non si ravvisano gli estremi del tentativo di concussione. A prescindere dall'erroneo convincimento dell'imputato che il detto legale fosse il difensore dell'altra parte interessata alla vicenda, la condotta posta in essere dal ricorrente può costituire, a parere della S.C., un illecito disciplinare, ma non certo integrare gli elementi strutturali dell'ipotizzato reato.L'iniziativa del magistrato va inquadrata nell'ambito dei rapporti di natura privata. Momento costitutivo della materialità del delitto di concussione è, innanzi tutto, l'abuso dei poteri o della qualità da parte del pubblico ufficiale, abuso finalizzato alla costrizione o all'induzione del soggetto passivo . Invece, nel caso di specie, non è individuabile tale abuso dei poteri nella condotta dell'imputato, anzi, quest'ultimo, nella telefonata intercorsa, fece leva esclusivamente sui rapporti personali che lo legavano all'imprenditore e non sulla sua posizione istituzionale.Manca anche la dazione o la promessa dell'indebito. I giudici con l'ermellino evidenziano altresì che la mera sollecitazione a definire una lite in corso con una transazione non significa necessariamente, come si ipotizza nel capo d'imputazione, penalizzare gli interessi di una parte a vantaggio dell'altra, ma implica una regolamentazione equilibrata dei contrapposti interessi, attraverso reciproche concessioni convenzionali tra le parti interessate, per porre fine ad una controversia in atto articolo 1965 c.c. .Il magistrato si era attivato solo per una transazione a vantaggio del suo amico imprenditore. Pertanto, la Corte di Cassazione, ritenendo che il fatto non sussiste, rigetta il ricorso del P.G. e dichiara assorbito il ricorso dell'imputato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1° febbraio - 13 luglio 2011, numero 27459Presidente Agrò - Relatore MiloFatto e diritto1. Il Gup del Tribunale di Brescia, con sentenza 21/9/2007, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R. C., in ordine al reato di tentata concussione, per non essere il predetto punibile ai sensi dell'articolo 49, comma secondo, c.p L'addebito specifico mosso al C. è di avere, abusando della qualità e dei poteri di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre l'avv. M. S. al quale telefonava la sera del 4/11/2002, nella convinzione che fosse il difensore di tale G. P., controparte in una controversia di lavoro con l'imprenditore A. D., amico del magistrato a promettergli di transigere detta controversia, facendo conto Che alla stessa fosse interessato direttamente lui anziché il D Il Gup, dopo avere dato atto che l'imputato, essendo stato successivamente informato che il P. non era assistito dall'avv. B. ma da altro professionista, aveva ricontattato il legale, invitandolo a non tenere conto della precedente segnalazione, riteneva che l'azione posta in essere dal C., pur astrattamente inquadrabile nell'ipotizzabile tentativo, si era rivelata assolutamente inoffensiva, perché inidonea alla realizzazione del proposito criminoso.2. Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore Generale di Brescia, sollevando, in via preliminare, la questione di costituzionalità dell'articolo 428 c.p.p., come modificato dalla legge numero 46/06, per asserito contrasto con gli articolo 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, e denunciando nel merito l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato impossibile, che doveva essere apprezzato con valutazione ex ante dell'inidoneità dell'azione a produrre l'evento, e non con valutazione ex post sulla base di quanto in concreto verificatosi.3. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 4/2/2010, dopo avere preso atto che l'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 428 c.p.p., sollevata con ordinanza 17/3/2008, era stata dichiarata infondata dal Giudice delle leggi con sentenza numero 242/09, riteneva la propria incompetenza a conoscere dell'impugnazione e qualificata la stessa come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Suprema Corte.4. Avverso quest'ultima decisione proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo 1 inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 568 c.p.p., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal P.G., che aveva deliberatamente scelto un mezzo di gravame non consentito 2 inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 268 e 270 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni espletate in diverso procedimento, non essendo previsto per il reato per cui si procede l'arresto obbligatorio in flagranza 3 violazione della legge processuale, per non essere stati depositati, contestualmente all'avviso ex articolo 415 bis c.p.p., i verbali, le registrazioni delle intercettazioni e i relativi decreti autorizzativi, con conseguente violazione del diritto di difesa 4 violazione della legge processuale articolo 267 c.p.p. per omessa motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.5. Il ricorso proposto dal P.G. è infondato e deve essere rigettato. Tale conclusione assorbe conseguentemente, al dì là di ogni altra considerazione in rito, che pure avrebbe in astratto - un qualche rilievo, le doglianze articolate dal C. nel proprio ricorso.Osserva preliminarmente la Corte che l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere da parte del P.G., che sollecita il rinvio a giudizio dell'imputato, ha effetto pienamente devolutivo, nel senso che attribuisce al giudice dell'impugnazione ampi poteri decisori, con la possibilità di una globale rivalutazione, entro i limiti logicamente del sindacato di legittimità, della statuizione del giudice dell'udienza preliminare, a prescindere dall'oggetto delle critiche articolate nell'atto d'impugnazione. Per effetto dell'impugnazione ad opera del Pubblico Ministero, l'imputato è rimesso nella fase processuale iniziale, può riproporre tutte le istanze a sua difesa circa la rilevanza giuridica del fatto contestatogli, e non è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame, in una prospettiva diversa quella presa in considerazione dal giudice a quo, della sussistenza o meno di tutti gli estremi per la configurazione del delitto di cui si discute.Ciò posto, ritiene la Corte che nel fatto contestato e così come ricostruito nella sentenza di non luogo a procedere del 21/9/2007 non sono ravvisabili gli estremi dell'ipotizzato tentativo di concussione, il che impone, a norma dell'articolo 129, comma 2, c.p.p., di superare ogni riferimento alla figura del reato impossibile e alla connessa causa di non punibilità ex articolo 49, comma secondo, c.p., su cui fa leva la decisione in verifica.L'intervento del C. sull'amico avv. B., perché si attivasse nel transigere una controversia di lavoro tra G. P. e l'imprenditore A. D., pure amico del magistrato, a prescindere dall'erroneo convincimento dell'imputato che il detto legale fosse il difensore del P., può costituire - al limite - un illecito disciplinare, ma non integra gli elementi strutturali dell'ipotizzato reato.L'iniziativa del C., per quello che si evince dalla sentenza impugnata, va inquadrata nell'ambito dei rapporti, di natura privata, che legavano il predetto, per un verso, all'avv. B. e, per altro verso, all'imprenditore D Momento costitutivo della materialità del delitto di concussione è, innanzi tutto, l'abuso dei poteri o della qualità da parte del pubblico ufficiale, abuso finalizzato alla costrizione o all'induzione del soggetto passivo.Non è individuabile concettualmente, nella condotta contestata all'imputato, l'abuso dei poteri, concretandosi questo nell'esercizio del potere secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla sua natura. Il C., nel sollecitare la transazione della lite innanzi citata, non fece certamente leva sui poteri, abusandone, che gli derivavano dalla sua posizione istituzionale di sostituto Procuratore della Repubblica, considerato che non pose in essere alcuna estrinsecazione oggettiva della funzione della quale egli era investito, ma fece leva esclusivamente sui rapporti personali che lo legavano al S. e al D Non è apprezzabile neppure, nella condotta dell'agente, l'abuso della qualità, inteso come uso indebito della posizione personale rivestita, indipendentemente e a prescindere dall'esercizio dei poteri a questa corrispondenti. L'abuso della qualità implica comunque una strumentalizzazione della posizione di preminenza rivestita dal pubblico ufficiale, il che significa che assume rilievo, ai fini che qui interessano, l'eventuale estrinsecazione dinamica di tale posizione soggettiva e non il mero aspetto statico della medesima. Nel caso in esame, nessun elemento di fatto, univocamente sintomatico del dinamismo prevaricatore, risulta essere stato accertato.Altro momento costitutivo della materialità del delitto di concussione è la dazione o la promessa dell'indebito.Nella vicenda di cui si discute, l'indebito non è tale oggettivamente, perché la mera sollecitazione a definire una lite in corso con una transazione non significa necessariamente, come si ipotizza nel capo d'imputazione, penalizzare gli interessi di una parte a vantaggio dell'altra, ma implica una regolamentazione equilibrata dei contrapposti interessi, attraverso reciproche concessioni convenzionali tra le parti interessate, per porre fine ad una controversia in atto articolo 1965 c.c. . Nulla induce a ritenere, sulla base degli elementi acquisiti, che l'imputato si attivò per una transazione a vantaggio del proprio amico imprenditore. Né l'indebito può ravvisarsi, per le considerazioni innanzi svolte, nelle modalità della richiesta fatta dall'imputato all'avv. B., nell'ambito di un rapporto personale che legava i due.6.La sentenza 21/9/2007 del Gup del Tribunale di Brescia deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza 21/9/2007 del Gup del Tribunale di Brescia perché il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso del P.G. e dichiara assorbito il ricorso del C