Manca la procura: la carenza è sanabile con efficacia retroattiva?

di Giusi Ianni

di Giusi Ianni *Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, sentenza del 29 aprile, si occupa della portata applicativa dell'articolo 182 c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009, numero 69.Il difetto di procura prima della riforma del 2009. Prima della riforma, infatti, era pacifico che la procura al difensore dovesse essere prodotta all'atto della costituzione in giudizio della parte articolo 165 e 166 c.p.c. e che eventuali vizi potessero essere sanati solo con effetto ex nunc, senza salvezza, pertanto, delle decadenze e delle preclusioni già maturate.In particolare, per quanto riguarda la posizione dell'attore, si riteneva, sulla base della lettera dell'articolo 125 c.p.c., che la procura al difensore potesse essere versata agli atti anche dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, purché entro il limite temporale della costituzione della parte e, quindi, dell'iscrizione a ruolo della causa Cass. numero 1899/2007 . Ciò significa che gli eventuali vizi afferenti al corretto instaurarsi del rapporto processuale potevano essere validamente sanati solo nell'intervallo di tempo che intercorre tra notifica e costituzione in giudizio, senza possibilità di sanatoria retroattiva in corso di giudizio, neppure per espressa ratifica da parte del soggetto rappresentato ex articolo 1399 c.c. , non operando la disciplina sull'efficacia degli atti compiuti dal falsus procurator nel campo processuale Cass. 9 marzo 2005, numero 5175 .Il difetto di procura a seguito della riforma del 2009. La legge 69/2009, nel modificare il testo dell'articolo 182 c.p.c., ha messo in discussione tali consolidati principi, stabilendo che ove il giudice rilevi un vizio comportante la nullità della procura al difensore deve assegnare alla parte un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa termine perentorio che, ove rispettato, fa produrre alla domanda gli effetti sostanziali e processuali sin dalla data della prima notificazione.A fronte di tale modifica normativa, ferma restando la sanabilità in corso di causa con effetto retroattivo di eventuali profili di nullità del mandato alle liti, ci si è interrogati sull'applicabilità della novellata disciplina al caso di procura completamente inesistente - in senso materiale o giuridico - al momento della costituzione in giudizio della parte.Da un lato, infatti, la norma, nel primo periodo fa riferimento ai vizi della procura che ne importino la nullità, presupponendo, quindi, un mandato esistente ma invalido dall'altro, prevede la concessione di un termine per il rilascio della procura medesima, lasciando intendere, sotto un profilo strettamente letterale, che la procura possa anche del tutto mancare, senza che ciò osti alla possibilità di sanatoria del relativo difetto.Sanatoria sì, ma non se la procura manca. Il Tribunale di Macerata mostra di non aderire a tale ultima opzione ermeneutica, osservando che l'articolo 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge 69/2009, è destinato a trovare applicazione, fuori dalle ipotesi di difetto di rappresentanza, autorizzazione o assistenza articolo 75 c.p.c. , ai soli vizi determinanti la nullità della procura al difensore che, conseguentemente, deve essere versata agli atti del giudizio, pur se affetta da patologia invalidante.A sostegno di tale tesi viene posto, anzitutto, un argomento di carattere letterale, in quanto si osserva che ove il legislatore avesse voluto ammettere la possibilità di sanare la carenza assoluta del mandato, si sarebbe espresso in termini di difetto della procura, usando la stessa terminologia fatta propria nella prima parte del medesimo secondo comma, in relazione ai vizi di rappresentanza, assistenza e autorizzazione della parte, riferiti, invece, con evidenza, alla capacità processuale di cui all'articolo 75 c.p.c. e non al diverso profilo dei poteri del difensore articolo 82 e 83 c.p.c. .Viene, poi, valorizzato un argomento di carattere sistematico, in quanto la riforma del 2009 non ha modificato l'articolo 125 c.p.c., che continua a prevedere quale limite ultimo per il rilascio della procura all'attore quello della costituzione in giudizio della parte, così come l'articolo 83 c.p.c. continua a disporre che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura . Secondo il Tribunale di Macerata, inoltre, argomenti di segno contrario non sono rinvenibili neppure nel riferimento della norma al rilascio della procura, dovendosi i due periodi del secondo comma leggere in combinato disposto e trovando applicazione, quindi, l'ipotesi della concessione del termine per il conferimento della procura solo in relazione al caso del difetto di rappresentanza ex articolo 75 c.p.c., che postula, ai fini della regolare costituzione della parte priva di capacità processuale, il rilascio della procura al difensore da parte del legale rappresentante ad esempio, il tutore nel caso in cui abbia agito direttamente in giudizio un interdetto .Trattasi, comunque, di questione allo stato ancora controversa, in quanto, come riconosce lo stesso estensore, non sono mancati giudici di merito mostratisi favorevoli alla sanatoria anche del difetto di procura Tribunale Verona, 22 aprile 2010, Tribunale di Busto Arsizio, Sezione di Gallarate, numero 325/2010 , sulla base di un'interpretazione probabilmente vicina alla ratio e allo spirito della riforma.La tesi fatta propria dal Tribunale di Macerata, tuttavia, oltre ad avere significativi riscontri di carattere sistematico, sembra trovare conferma in un recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciatesi in una fattispecie avente ad oggetto l'invalida costituzione in giudizio della persona incapace, hanno, sia pure indirettamente, avallato un'interpretazione restrittiva dell'articolo 182 c.p.c., stabilendo che la novellata norma deve essere letta in combinazione con l'articolo 75 c.p.c., comma 2, laddove prevede che le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità Cass., Sez. Unumero , numero 9217/2010 .In tale prospettiva, il difetto di procura sembra, effettivamente, sanabile solo se sia conseguenza di un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione della parte invalidamente costituita, potendosi, altrimenti, ammettere la sanatoria con efficacia retroattiva solo a fronte di un mandato esistente ma affetto da vizi tali da importarne la nullità.* Magistrato ordinario