Automobile con chilometraggio taroccato, venditore responsabile. Se non dimostra di non essere riuscito a scoprire il bluff

Amara sorpresa per il compratore, una volta portato a termine l’acquisto. Legittima la richiesta di rescissione del contratto, anche se il dolo del venditore è soltanto omissivo. Eppoi la quantità di strada percorsa è un fattore rilevante nell’individuazione del prezzo.

Oltre 25milioni di vecchie lire per un’automobile usata, in ottime condizioni e con una ‘vita vissuta’ breve appena 25mila chilometri . Ma, ad acquisto concluso, arriva l’amara sorpresa il chilometraggio è taroccato. Conseguente, e legittima, la richiesta del compratore di vedere rescisso il contratto. Perché la quotazione, riferita a un modello di automobile, non può essere standard, e, soprattutto, perché – chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 1480/2012, Seconda sezione Civile, depositata oggi – il venditore, anche se non responsabile dell’alterazione, ha l’onere di dimostrare di non esserne a conoscenza. Altrimenti è ipotizzabile il dolo omissivo. Che affare La trattativa con l’officina è rapida e semplice, e si chiude positivamente 25milioni di lire, più il valore del veicolo dato in permuta, ed ecco le chiavi della nuova automobile, in ottime condizioni e con un chilometraggio contenuto. Che, però, si rivela truffaldino Secondo la ricostruzione del compratore, difatti, la vettura, di proprietà di un autonoleggio – e non di un privato –, aveva compiuto 60mila chilometri in un anno, e poi era stata ceduta – tramite un socio – all’officina finita sotto accusa e infine rivenduta a lui, che aveva percorso altri 4mila chilometri. Ecco spiegata la decisione del compratore di adire le vie legali per ottenere l’annullamento del contratto per «dolo del venditore». E la richiesta viene accolta in pieno dal Tribunale. Ma Fatti puliti. a sorpresa la Corte d’Appello ribalta la pronuncia di primo grado, assolvendo il venditore, desumendo, dalla vicenda, l’inesistenza del raggiro. Secondo i giudici, difatti, erano significativi, poi, elementi come la «consegna, dopo pochi giorni dall’acquisto, dell’originale carta di circolazione», la documentazione e le prove attestanti che «l’alterazione del contachilometri» non era imputabile al venditore, la firma del venditore in calce a una dichiarazione in cui egli affermava «di aver visitato e di aver trovato l’automobile in perfetto ordine e in tutto conforme a quanto convenuto». Nessun ipotesi di dolo, quindi, a carico del venditore, ovvero l’officina a cui si era rivolto il venditore. Inganno? La battaglia giudiziaria arriva, inevitabilmente, anche in Cassazione. A presentare ricorso è, of course, il compratore. Quest’ultimo contesta, tout court, la pronuncia di secondo grado, ribadendo le accuse nei confronti del venditore e sottolineando, tra l’altro, che «era pacifico che il contachilometri» della vettura appena acquistata «fosse stato manomesso» e che l’acquisto era strettamente connesso a «una percorrenza chilometrica indicata di circa 25mila chilometri, mentre, in realtà l’autovettura aveva percorso circa 64mila chilometri». Seguendo questa linea di ragionamento, il compratore continua ad affermare, con forza, che il venditore lo aveva «tratto in inganno, cedendogli un’autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri» e che egli non poteva «non sapere», e quindi non aveva neanche rispettato l’obbligo di «informare delle circostanze a lui sconosciute ma determinanti del suo consenso». E, a corredo, viene anche criticata l’affermazione dei giudici di Appello, secondo i quali «il prezzo praticato» era «grosso modo conforme alle quotazioni per quel modello» piuttosto, sostiene il compratore, bisogna tenere presente che la percorrenza chilometrica costituisce elemento essenziale «nell’acquisto di una vettura usata». Responsabilità da acclarare. A riaprire la querelle provvede proprio la Cassazione, che, accogliendo il ricorso, mette in discussione, almeno in parte, le valutazioni compiute in Appello. Ci sono, infatti, secondo i giudici di piazza Cavour, alcune lacune da colmare Andava verificato, soprattutto, in secondo grado, se il venditore – ipotizzando non sia stato l’autore dell’alterazione – fosse «comunque a conoscenza di quella manomissione», anche per ragioni di logica, perché il venditore «avendo acquistato l’automobile da un autonoleggio, avrebbe potuto ragionevolmente dubitare che una società di autonoleggio potesse dismettere un’autovettura dopo un anno, con soli 21mila chilometri» e poi essendo, il venditore, un’autofficina «era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione» della vettura. Ciò è fondamentale soprattutto tenendo presente che il dolo «quale causa di annullamento del contratto» può consistere anche «nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive». Eppoi, a margine, i giudici di Cassazione criticano anche la ‘valutazione di mercato’ compiuta in Appello per quale motivo, due autovetture, dello stesso modello, di cui «l’una abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all’altra», dovrebbero avere la stessa quotazione? I troppi angoli oscuri vanno illuminati, e questo compito viene affidato alla Corte d’Appello, che dovrà fare chiarezza, soprattutto sulla responsabilità del venditore, per dare una risposta alla richiesta avanzata dal compratore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 gennaio – 2 febbraio 2012, numero 1480 Presidente Oddo – Relatore Scalisi Svolgimento del processo L'officina Fratelli M. ed E. Z., quale socio della stessa officina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003, proponevano appello avverso la sentenza numero 1402 de ! 2003 con la quale, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di S., annullava il contratto di compravendita intercorso tra S. e l’officina fratelli M., avente ad oggetto un’autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di lire 25.000.000, oltre il valore del veicolo dato in permuta dall’acquirente. G. S. aveva chiesto al Tribunale di Ravenna intervenuto in sostituzione del Pretore, in conseguenza della soppressione della Pretura l’annullamento del contratto di compravendita di cui si dice per dolo del venditore. Si costituivano l'officina fratelli M. ed E. Z., eccependo di non aver mai taciuto mentito sulla provenienza dell'auto, di aver consegnato l'originale della carta di circolazione pochi giorni dopo l'acquisto negavano di avere manomesso il contachilometri e che il veicolo era stato venduto in ottimo stato d'uso e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate. Chiedevano, che la domanda venisse rigettata e, in via riconvenzionale, che il S. fosse condannato al risarcimento danni per lite temeraria. La Corte di appello di Bologna, con sentenza numero 1175 del 2005, accoglieva l’appello e riformava totalmente la sentenza dekl Tribunale di Ravenna. Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei fatti consegna dopo pochi giorni dell’acquisto dell’originale carta di circolazione da cui risultava l’identità del precedente proprietario, cje il S., molti mesi dopo l’acquisto del veicolo, si limitò a contestare l’esistenza dell’alterazione del contachilometri senza fare alcuna menzione della menzogna dello Z. sull’identità del proprietario del veicolo escludeva l’esistenza del raggiro. A sua volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimostravano che l’alterazione del contachilometri non fosse imputabile ai convenuti. E di più, il S. aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di aver visitato e di aver trovato l’automobile in perfetto ordine e funzionamento e in tutto conforme a quanto convenuto. La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da memoria. La società fratelli M. di B. C. e C. sas. e Z. E. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. S. denuncia a con il primo motivo. la violazione e falsa applicazione degli articolo 112 c.p.c., 1337 c.comma 1375 c.comma e 1429 c.comma nonché, omessa. e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. . Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'articolo 1439 cod. civ. perché era pacifico che il contachilometri dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all’acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km, mentre, in realtà, l’autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un’autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell’articolo 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l’attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso. b Con il secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli articolo 112 e 116 c.p.comma e dell’articolo 1439 c.c., nonché omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. . La Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti A non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l’inganno subito in ordine all’informazione sul precedente proprietario dell’auto, che anziché essere un privato era un autonoleggio. B non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l’Autoservizi Maggiore acquistò l’autovettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km, se successivamente in data 27 febbraio 1996 l’auto fu consegnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto deposito all’officina M., se il sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km, è chiaro che l’autovettura prima di essere venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti Autoservizi M., sig. M. e sig. Z Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall’Autoservizi M. perché, trattandosi di un’impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini. Allora quella manomissione può essere stata effettuata o da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli M. C Apodittica, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l’affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all’epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell’acquisto di un’autovettura usata. 1.1. = Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed entrambi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 1.1. a = A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell’automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che nel caso in esame, quell’alterazione integrasse gli estremi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell’acquirente perché a quell’alterazione non era imputabile ai venditori b il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall’autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all’epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso e avrebbe dovuto farlo di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l’autore dell’alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l’automobile da un Autonoleggio, avrebbe dovuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la M. spa, potesse dismettere un’autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo un’autofficina, ragionevolmente era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell’autovettura stessa. E di più, la Corte bolognese non chiarisce –e lo avrebbe dovuto fare le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l’una abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all’altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure “grosso modo”. 1.1. b = A sua volta, il “dolo” quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 cod.civ. può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata dolo commissivo quanto nel nascondere alla conoscenza altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive dolo omissivo . Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente. In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza impugnata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.