Procuratore corre dritto in Cassazione per violazione di legge edilizia commessa dal giudice di merito

Perché possa parlarsi di pertinenza in senso urbanistico il manufatto deve presentare una propria individualità, deve essere oggettivamente destinato a soddisfare esigenze di un edificio principale edificato in conformità alla legge, nonché essere sfornito di autonomo valore di mercato e insuscettibile di destinazione autonoma, avere dimensioni ridotte e non porsi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37376 del 12 settembre 2013. Il caso. Ricorso per saltum per il Procuratore della Repubblica che censurava la violazione di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado nel giudicare e assolvere con la formula perché il fatto non sussiste tre imputati committenti, progettista e direttore lavori di aver costruito senza permesso un gazebo, di averlo fatto senza presentazione di un progetto strutturale e di avere falsamente asseverato nella DIA che il manufatto era conforme agli strumenti urbanistici. Leggi edilizie violate? Il nucleo del rimprovero mosso in origine agli imputati è da rintracciarsi nel d.p.r. 380/2001 Testo unico in materia edilizia , nonché per uno di essi il progettista che aveva firmato la DIA nel reato di falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità. La sentenza di primo grado infatti asseriva che il gazebo in legno con copertura andava considerato come pertinenza dell’abitazione principale, non essendo opera edile e quindi che a tale manufatto non si applicava la normativa sul permesso a costruire e antisismica. Rimprovero anche al giudice di merito. Nell’accogliere il ricorso del Procuratore della Repubblica annullando con rinvio, la Suprema Corte specifica che il concetto di pertinenza in senso urbanistico non va confuso con l’accezione civilistica. Il giudice non aveva esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto pertinenza in senso edilizio il gazebo, ma si era limitato a descriverlo nelle sue caratteristiche oggettive gazebo in legno con copertura . Inoltre, anche nell’ipotesi in cui fosse lecito l’esonero dal regime del permesso di costruire, occorreva comunque adempiere all’art. 93 d.p.r. cit., attinente la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche. Sul punto, il giudice non motivava. Così come ometteva una anche formale motivazione in relazione al reato di falso, che non veniva neppure menzionato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 giugno - 12 settembre 2013, n. 37376 Presidente Teresi Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 maggio 2012 il Tribunale di Pesaro ha assolto perché il fatto non sussiste C.V. , L.G. e F.P. per i reati di cui agli articoli 110 c.p. e 44, lettera b , d.p.r. 380/2001 per avere, i primi due come committenti e il terzo come progettista e direttore dei lavori, costruito senza permesso di costruire un gazebo capo a e agli articoli 110 c.p., 95 d.p.r. 380/2001 per averlo fatto senza previo deposito del progetto strutturale capo b nonché F.P. per reato di cui all'articolo 481 c.p. per avere falsamente asseverato quale progettista nella D.I.A. che il manufatto era conforme agli strumenti urbanistici capo c . 2. Ha presentato ricorso per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro denunciando come primo motivo violazione di legge in relazione agli articoli 10, lettera a , e 44, lettera b , d.p.r. 380/2001 il manufatto non potendosi ritenere pertinenza come invece lo aveva qualificato il giudice , come secondo motivo violazione di legge in relazione agli articoli 93 e 95 d.p.r. 380/2001 anche se non soggetta al permesso di costruire, l'opera sarebbe stata comunque soggetta all'articolo 93 d.p.r. 380/2001 e come terzo motivo carenza di motivazione sull'imputazione di cui al capo c . In data 23 maggio 2013 il difensore dell'imputato F. ha depositato memoria difensiva chiedendo in tesi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto e comunque l'assoluzione di F.P. per non avere commesso il fatto. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Nel primo motivo il ricorrente rileva che il Tribunale ha assolto gli imputati ritenendo che per la costruzione di un gazebo non occorre il preventivo rilascio di permesso per costruire, trattandosi di una pertinenza. Effettivamente, il giudice ha assunto tale posizione ha infatti asserito che dalle caratteristiche dell'opera eseguita un gazebo in legno con copertura emerge che la stessa va considerata come pertinenza dell'abitazione principale, non essendo opera edile e pertanto essendo esclusa dal rispetto della normativa sul permesso a costruire ed antisismica . Come denuncia il PM, il giudice ha confuso il concetto civilistico di pertinenza con quello urbanistico, assai più lato del primo da ultimo Cass. sez. 3, 30 maggio 2012 n. 25669 In materia edilizia, affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. e comunque non ha in alcun modo valutato le caratteristiche necessarie per la qualificazione come pertinenza come individuate dall'appena citato arresto anche sotto il profilo edilizio, imitandosi a rilevare che l'opera era, appunto, un gazebo in legno con copertura . Il motivo è pertanto manifestamente fondato. Parimenti fondato risulta il - correlato - secondo motivo, poiché effettivamente l'eventuale esonero dal regime del permesso di costruire non significa esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 93 d.p.r. 380/2001 al riguardo, come già sopra si è riportato, il giudice si limita ad una mera asserzione. Infine, emerge ictu oculi la fondatezza del terzo motivo, relativo alla carenza di motivazione in ordine al reato di cui al capo e in una motivazione che si può complessivamente definire apparente, il Tribunale non fa neppure menzione del reato di cui all'articolo 481 c.p Dalle considerazioni sopra svolte discende, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro.