Il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi nell’eventualità di accadimenti imprevedibili e ascrivibili al fatto del danneggiato stesso tra i quali una sua imperizia o imprudenza o di terzi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19998, depositata il 30 agosto 2013. Si infortuna giocando. Il gestore di un campo di calcio si era visto rigettare il suo appello contro la condanna con esclusione della manleva da lui chiesta nei confronti della società assicuratrice - al risarcimento dei danni subiti da un tale per lesioni durante una partita di calcetto nel campo gestito dallo stesso ricorrente. Questi, in Cassazione, si è lamentato del riconoscimento della sua responsabilità in base all’evidenza del nesso causale tra conformazione della cosa in particolare, del palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco e evento lesivo, alla stregua della non contestata adeguatezza delle condizioni della cosa. Per il S.C., la gravata sentenza ha applicato correttamente il consolidato principio per il quale la responsabilità per le cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e necessita del mero rapporto eziologico tra cosa e evento, tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Tutto a norma, ma non è provato il caso fortuito. Gli Ermellini hanno chiarito che l’allegazione e la prova del fortuito che avrebbe potuto consistere nel rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque nella concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai soli fruitori, se non appunto in ipotesi di accadimenti imprevedibili e ascrivibili al fatto del danneggiato stesso o di terzi andavano quindi prospettate dal ricorrente in questione fin dai gradi di merito. Nel caso in esame essendo l’esclusione del fortuito stata posta a base della sentenza di primo grado -, era onere del gestore riportare nel ricorso i passaggi degli atti dei gradi di merito in cui tale ratio decidendi era stata contestata, al fine di escludere la novità della censura in sede di legittimità. Paga il gestore. Pertanto, Piazza Cavour ha rigettato il ricorso, in quanto la sentenza non merita le censure mosse dal ricorrente, essendo stato correttamente il principio di diritto per cui il gestore è responsabile degli infortuni capitati ai fruitori, ove non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 3 luglio - 30 agosto 2013, n. 19998 Presidente Finocchiaro Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 22.11.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di L'Aquila, n. 28 del 13.1.11 1. C.V. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la patita condanna con esclusione della manleva da lui chiesta nei confronti della Fondiaria Ass.ni spa al risarcimento dei danni subiti da D.F. per lesioni durante una partita di calcetto nel campo gestito da esso ricorrente. Gli intimati non svolgono attività difensiva in questa sede. 2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. per essere ivi rigettato. 3. Il ricorrente si duole, con l'unitario motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e di vizio motivazionale, della riconosciuta sua responsabilità in base all'evidenza del nesso causale tra conformazione della cosa in particolare, del palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco ed evento lesivo, alla stregua della non contestata adeguatezza delle condizioni della cosa. 4. - La gravata sentenza applica correttamente l'ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte per il quale la responsabilità per le cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito per tutte, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550 Cass. 7 aprile 2010, n. 8229 Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811 , sia pure beninteso a condizione dell'intervenuta prova del nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia del fatto che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa Cass., ord. 11 marzo 2011, n. 5910 . 5. L'allegazione e la prova del fortuito che bene avrebbe potuto consistere nel rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque nella concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, se non appunto in ipotesi di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso o di terzi andavano quindi prospettata ed offerta dall'odierno ricorrente fin dai gradi di merito ma l'esclusione del fortuito era stata posta a base della sentenza di primo grado come si ricava dalla qui gravata sentenza, al primo rigo della terza facciata , sicché era onere dell'odierno ricorrente riportare nel ricorso i passaggi degli atti dei gradi di merito con l'indicazione della relativa sede processuale di produzione in cui tale ratio decidendi era stata contestata, al fine di escludere la novità della censura in sede di legittimità infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di cui al n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito Cass. 2 aprile 2004, n. 6542 Cass. 10 maggio 2005, n. 9765 Cass. 12 luglio 2005, n. 14599 Cass. 11 gennaio 2006, n. 230 Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540 Cass. 27 maggio 2010, n. 12992 Cass. 25 maggio 2011, n. 11471 Cass. 11 maggio 2012, n. 7295 Cass. 5 giugno 2012, n. 8992 . 6. In difetto di tanto, non può che proporsi il rigetto del ricorso . Motivi della decisione 2. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio. 3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione. Pertanto, la gravata sentenza non merita le censure mossele, essendo stato correttamente stato applicato il seguente principio di diritto il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi. 4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati qui svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.