Decide il giudice italiano: i soldi in cambio del visto d’ingresso erano inviati da Milano

Ai fini dell’applicabilità della legge italiana, ex art. 6, comma 2, c.p., basta che anche soltanto un frammento della condotta o il suo evento si sia verificato in Italia, a prescindere dal luogo di consumazione del reato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31001, depositata il 19 luglio 2013. Truffa incertezza sul locus commissi delicti. Il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di una cittadina svizzera in ordine al delitto ascrittole di truffa aggravata, per difetto di giurisdizione del giudice italiano. La vittima della truffa, parte civile, ha presentato ricorso per saltum contro tale sentenza, chiedendone l’annullamento per avere il Tribunale ritenuto che il delitto si fosse consumato in Svizzera, luogo in cui l’imputata aveva conseguito l’ingiusto profitto ricevendo i bonifici bancari a suo favore disposti dalla parte offesa, anziché a Milano, presso la filiale dell’agenzia di trasferimento di denaro, luogo in cui la ricorrente aveva patito la deminutio patrimonii nel momento in cui aveva disposto i bonifici medesimi. La Suprema Corte, ha ritenuto il ricorso fondato. Per gli Ermellini, l’errore in cui è incorsa la gravata sentenza risiede nell’aver considerato, ai fini della giurisdizione, solo il luogo di consumazione della truffa, mentre avrebbe dovuto tenere presente la costante giurisprudenza del S.C., secondo cui basta che si sia verificato in Italia anche soltanto un frammento della condotta, a prescindere dal luogo di consumazione del reato. Ai fini della giurisdizione italiana, è sufficiente che l’induzione in errore si sia verificata in Italia. Nel caso di specie, Piazza Cavour ha rilevato che, sebbene i raggiri siano stati commessi attraverso telefonate effettuate dalla Svizzera, nondimeno uno dei due eventi di cui si compone il delitto di truffa l’induzione in errore si è verificato a Milano, dove si trovava la parte civile e dove la stessa – secondo il capo d’accusa - ha disposto il bonifico con il quale ha accreditato in favore dell’imputata la somma da costei richiesta sotto il pretesto di far ottenere al figlio un visto di ingresso per l’Italia. Alla luce di ciò, il S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 giugno - 19 luglio 2013, n. 31001 Presidente Carmenini– Relatore Manna Ritenuto in fatto Con sentenza del 27.10.11 il Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.L., cittadina svizzera, in ordine al delitto ascrittole - truffa aggravata ai danni di B.J. - per difetto di giurisdizione del giudice italiano in assenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 10 co. 2 c.p La parte civile B.J. ricorreva per saltum contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per violazione ed erronea applicazione degli artt. 6 e 640 c.p., per avere il Tribunale ritenuto che il delitto si fosse consumato in ., luogo in cui l'imputata aveva conseguito l'ingiusto profitto ricevendo i bonifici bancari a suo favore disposti dalla parte offesa, anziché a ., presso la filiale della Western Union, luogo in cui la ricorrente aveva patito la deminutio patrimonii nel momento in cui aveva disposto i bonifici medesimi. Con memoria depositata il 6.6.13 la ricorrente ha insistito nella censura formulata in ricorso. Considerato in diritto 1 - Si premetta che la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento pur senza aver espressamente specificato, nel proprio ricorso, che l'atto è proposto ai soli effetti civili valga in proposito la sentenza delle S.U. di questa S.C., n. 6509 del 20.12.12, dep. 8.2.13, orientamento cui va data continuità. Ciò premesso, il ricorso è fondato. L'errore in cui è incorsa la gravata sentenza risiede nell'aver considerato, ai fini della giurisdizione, solo il luogo di consumazione della truffa per cui è processo, mentre avrebbe dovuto tenere presente la costante giurisprudenza di questa S.C. da confermarsi anche nella presente sede secondo la quale, ai fini dell'applicabilità della legge italiana, ex art. 6 cpv. c.p. basta che anche soltanto un frammento della condotta o il suo evento si sia verificato in Italia cfr., da ultimo, Cass. Sez. IV n. 44837 dell'11.10.12, dep. 15.11.12 , a prescindere dal luogo di consumazione del reato. Nel caso di specie, sebbene i raggiri per cui si procede siano stati commessi attraverso telefonate effettuate dalla Svizzera, nondimeno uno dei due eventi intesi in senso naturalistico di cui si compone il delitto di truffa l'induzione in errore si è verificato a ., dove si trovava la parte civile e dove la stessa - secondo il capo d'accusa - ha disposto il bonifico con il quale ha accreditato in favore della C. la somma da costei richiesta sotto il pretesto di far ottenere al figlio un visto di ingresso per il nostro paese. Il rilievo che precede assorbe ogni altra considerazione svolta in ricorso circa il tempo e il luogo di consumazione del delitto p. e p. ex art. 640 c.p. in caso di bonifico disposto dall'Italia verso l'estero. In conclusione, la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio, ex art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.