Quando la ristrutturazione edilizia straordinaria non costituisce reato

Non può configurarsi il reato di abuso edilizio, per mancanza dell’elemento soggettivo, nel caso di ricostruzione di un edificio conseguente al crollo accidentale del precedente, imprevisto e imprevedibile dall’imputato.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 27677, depositata il 26 giugno 2014. Il caso. L’imputato veniva dichiarato colpevole, in primo grado e in appello, e condannato per reati edilizi ed ambientali ex articolo 44, lett. b , d.P.R. numero 380/2001 capo A , articolo 93, 94, 95 e 64, 65, 71 e 72 TU edilizia capi B e C e articolo 181 d.lgs. numero 42/2004 capo D . L’uomo ricorreva per cassazione, lamentando, in primo luogo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in secondo luogo, l’inosservanza delle disposizioni definitorie degli interventi di manutenzione straordinaria articolo 31, lett. b , l. 457/78 e 20, lett. b , l. reg. 71/80 , e infine, la violazione delle norme che disciplinano gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento statico o di restauro conservativo non alteranti lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici articolo 149 d.lgs. numero 42/2004, in relazione agli articolo 146 e 181, con influenza sul reato di cui all’articolo 44, lett. c , d.P.R. numero 380/2001 . Elemento soggettivo del reato. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rinveniva nella motivazione della sentenza impugnata l’omissione della valutazione dell’elemento psicologico del reato. La Corte d’appello si era, infatti, limitata genericamente a sostenere l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato sulla base della sussistente coscienza e volontà del fatto in capo all’imputato per aver dato a terzi l’incarico di eseguire i lavori. In questo modo veniva, peraltro, affermato un principio palesemente erroneo, secondo il quale per l’integrazione dei reati edilizi ed ambientali sarebbe stato sufficiente la coscienza e volontà dell’azione, configurandosi, così, una sorta di responsabilità oggettiva. Nel caso di specie, invero, si trattava di un crollo accidentale del precedente edificio, imprevisto ed imprevedibile, con conseguente mancanza di colpa stante l’imprevedibilità dell’evento in relazione alla mera necessitata attività materiale di ricostruzione di quanto crollato. Interventi di manutenzione straordinaria. La difesa dell’imputato aveva, inoltre, sottolineato che gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è richiesta la sola autorizzazione del sindaco, comprendono anche la sostituzione di parti strutturali dell’edificio, purchè non modificanti i volumi, la superficie e la destinazione d’uso e, nel caso di specie, l’immobile era stato ricostruito, sostanzialmente, nella sua consistenza originaria. Pacifica è la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, secondo la quale «gli interventi di ristrutturazione edilizia ricomprendono anche la demolizione e la ricostruzione del preesistente manufatto purchè vi sia identità dell’area di sedime e ne rimangano inalterate la volumetria e la sagoma, configurandosi, diversamente, un intervento di “nuova costruzione”» Cass., Sez. III, numero 28212/2008 . Si era ribadito, inoltre, che «gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione, e sono eseguibili previa denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 1, comma 6, l. numero 443/2001» Cass., Sez. III numero 14239/2006 . Nella sentenza impugnata, non vi era alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali, nel caso in esame, dovesse escludersi che si trattasse di un intervento di ristrutturazione edilizia non alterante l’area di sedime, la volumetria e la sagoma dell’edificio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso e annullava la sentenza impugnata limitatamente ai capi A e D .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 maggio – 26 giugno 2014, numero 27677 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo Con sentenza del 24 novembre 2011, il giudice del tribunale di Modica dichiarò M.C. colpevole dei reati di cui capo A all'articolo 44, lett. b , d.p.R. 6 giugno 2001, numero 380 capo B agli articolo 93, 94 e 95 testo unico dell'edilizia capo C agli articolo 64, 65, 71 e 72 testo unico dell'edilizia capo D all'articolo 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, numero 42, e lo condannò alla pena di mesi uno e giorni 15 di arresto ed € 10.000 di ammenda, con l'ordine di demolizione e la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione. La corte d'appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, ridusse la pena a 20 giorni di arresto ed € 10.000 di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado. L'imputato, a mezzo dell'avv. R.R. e dell'avv. A.C., propone ricorso per cassazione deducendo 1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che dalla deposizione testimoniale è emerso che l'intervento si era reso necessario a seguito del crollo imprevedibile ner infiltrazioni d'acqua del muro dell'edificio. Erroneamente si è ritenuto che si trattasse di una intenzionale demolizione. In ogni caso mancava la colpa, che richiede la prevedibilità dell'evento, qui inesistente, sicché la semplice attività materiale di ricostruzione non è idonea per affermare la responsabilità senza alcuna motivazione sul difetto dell'elemento psicologico, pur dedotto nei motivi di appello. 2 inosservanza delle disposizioni definitorie degli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articolo 31, lett. b , 1. 457/78 e 20, lett. b , l. reg. 71/78. Lamenta che queste eccezioni dedotte nei motivi di appello sono state respinte dalla sentenza impugnata senza alcuna motivazione. Secondo tali disposizioni, invero, nella nozione rientra anche la sostituzione di parti strutturali dell'edificio purché non siano modificate la volumetria, la superficie e la destinazione d'uso e in tal caso è sufficiente la autorizzazione comunale, la cui mancanza costituisce un illecito amministrativo. Il giudice ha dato atto che l'immobile è stato ricostruito nella sua consistenza originaria, mentre la corte non ha risposto alla censura. 3 violazione dell'articolo 149 d. lgs. 22 gennaio 2004, numero 42, in relazione agli articolo 146 e 181, con influenza sul reato di cui all'articolo 44, lett. c , d.p.R. 6 giugno 2001, numero 380. Lamenta che la corte d'appello non ha considerato che ai sensi dell'articolo 149 cit. non è richiesta l'autorizzazione di cui agli articolo 146, 147 e 159 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento statico o di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Motivi della decisione Il ricorso è fondato relativamente ai reati di cui ai capi A e D perché effettivamente la corte d'appello non ha dato congrua ed adeguata risposta alle specifiche eccezioni sollevate in proposito con l'atto di appello. Innanzitutto, l'appellante aveva dedotto la mancanza dell'elemento psicologico del reato, sia pure sotto il profilo della colpa, dal momento che si sarebbe trattato, secondo la tesi difensiva, di un crollo accidentale del precedente edificio, imprevisto ed imprevedibile, con conseguente mancanza di colpa stante l'imprevedibilità dell'evento in relazione alla mera necessitata attività materiale di ricostruzione di quanto crollato. La sentenza impugnata ha omesso di valutare questo motivo di impugnazione, sia pure per disattenderlo, ma si è limitata genericamente ad affermare che era ravvisabile l'elemento soggettivo del reato, per la ragione che sussisteva la coscienza e la volontà del fatto dell'imputato per avere dato a terzi l'incarico di eseguire i lavori. Con ciò però non solo non è stata data risposta allo specifico motivo di appello, ma si è anche affermato un principio erroneo, secondo cui per l'integrazione dei reati edilizi ed ambientali sarebbe sufficiente la coscienza e volontà dell'azione, ossia una sorta di responsabilità oggettiva, senza che sia necessario verificare l'elemento della colpevolezza. In secondo luogo, con l'appello la difesa aveva eccepito che gli interventi di manutenzione straordinaria - per i quali è richiesta la sola autorizzazione del sindaco - comprendono anche la sostituzione di parti strutturali dell'edificio, purché non vengano modificati i volumi, la superficie e la destinazione d'uso ed aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva appunto accertato che l'immobile era stato ricostruito, sostanzialmente, nella sua consistenza originaria. Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario volti a trasformare l'organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso» Sez. III, 16.6.2011, numero 36528, Fai, m. 251039 «la ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma articolo 3, comma primo lett. d , d. P.R. numero 380 del 2001 , diversamente dandosi luogo a nuova costruzione assentibile unicamente con permesso a costruire e non anche con denuncia di inizio attività» Sez. III, 17.2.2010, numero 16393, Cavallo, m. 246757 «gli interventi di ristrutturazione edilizia ricomprendono anche la demolizione e la ricostruzione del preesistente manufatto purché vi sia identità dell'area di sedime e ne rimangano inalterate la volumetria e la sagoma, configurandosi, diversamente, un intervento di nuova costruzione » Sez. III, 8.4.2008, numero 28212, Di Giacomo, m. 240587 . Inoltre, si è affermato che «Gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione, e sono eseguibili previa denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1, comma sesto, della L. 21 dicembre 2001 numero 443» Sez. III, 8.3.2006, numero 14239, Prioriello, m. 233933 conf. 21.1.2010, numero 8738, Perna, m. 246218 . Il ricorrente eccepisce altresì che l'articolo 149 del d. lgs. 22 gennaio 2004, numero 42, dispone che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lett. a , non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 «a per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici». Ora, nessuna di queste specifiche eccezioni è stata adeguatamente valutata e confutata, anche per respingerla, dalla corte d'appello, la quale non ha spiegato per quali ragioni nel caso in esame dovesse escludersi che si trattasse di un intervento di ristrutturazione edilizia nel quale siano rimaste inalterate l'area di sedime, la volumetria e la sagoma, limitandosi a richiamare genericamente la dimensione del locale e non specificando in che modo e in quale misura sarebbero stati alterati i parametri preesistenti della superficie e del volume. La sentenza impugnata va dunque annullata per carenza di motivazione relativamente ai reati di cui ai capi A e D , con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catania per nuovo esame. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catania limitatamente ai capi A e D della rubrica. Rigetta nel resto il ricorso.