Autista ubriaco: i calcoli sono da lasciare all’etilometro

In sede di taratura dell’etilometro, l’apparecchio viene impostato in modo che la misurazione tenga conto di un margine di tolleranza, per cui, all’esito del test cui è sottoposto il conducente del veicolo, l’etilometro indicherà un tasso alcolemico inferiore a quello effettivamente rilevato.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 27606, depositata il 25 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Pistoia condannava un imputato per il reato previsto dall’articolo 186, comma 2, lettera c , c.d.s. guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro . La Corte d’appello di Firenze riformava in parte la sentenza e derubricava il reato in quello disciplinato dall’articolo 186, comma 2, lettera b , c.d.s. guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro . Secondo i giudici di secondo grado, l’articolo 4 dell’allegato 1 al d.m. numero 196/1990 regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza prevede un margine di errore dell’etilometro, nel caso di specie fino all’8%. Di conseguenza, il tasso alcolemico dell’imputato doveva essere ridotto a 1,45, con conseguente derubricazione del reato. Il Procuratore Generale della Repubblica ricorreva in Cassazione, lamentando l’erronea interpretazione del d.m. numero 196/1990. Impostazione dell’etilometro a favore del conducente. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che la normativa prevista nel d.m. comporta che, in sede di taratura dell’etilometro, l’apparecchio venga impostato in modo che la misurazione tenga conto di un margine di tolleranza, per cui, all’esito del test cui è sottoposto il conducente del veicolo, l’etilometro indicherà un tasso alcolemico inferiore a quello effettivamente rilevato. Infatti, il margine di tolleranza è previsto a favore dell’utente e non dell’apparecchio e l’etilometro è già tarato in considerazione il probabile errore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 maggio – 25 giugno 2014, numero 27606 Presidente Romis – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 19 gennaio 2011 il Tribunale di Pistoia dichiarava L.N. colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. c e 2 sexies del decreto legislativo 30.04.1992 numero 285 e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza il difensore del L. proponeva appello. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18.03.2013, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, derubricato il reato in quello di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b e 2 sexies del Codice della Strada, rideterminava la pena in mesi 1 e giorni 24 di arresto ed euro 800 di ammenda, revocava l'ordine di confisca amministrativa da parte del Prefetto e ordinava il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del veicolo in oggetto riduceva la sospensione della patente di guida a mesi 10 confermava nel resto. Riteneva la Corte territoriale che l'articolo 4 dell'allegato 1 al DM 22.05.1990 numero 196 prevede un margine di errore dell'apparecchio etilometro, nel caso di specie fino all'8%. Il tasso alcolemico del L. doveva quindi essere ridotto a 1,45 e tale riduzione comportava la derubricazione del reato nell'ipotesi di cui alla lettera b , non potendosi tenere conto dell'altra misurazione superiore , in quanto la legge prescrive che la prova sia valida solo allorchè si ottenga da una doppia misurazione conforme al superamento dei vari limiti previsti dalle lettere a , b e c . Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e concludeva chiedendone l'annullamento per erronea interpretazione e applicazione del decreto ministeriale numero 196 del 22.05.1990. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Come correttamente osservato dal Procuratore generale ricorrente la Corte territoriale non ha considerato che la normativa emanata con il decreto ministeriale numero 196 del 22.05.1990 comporta che, in sede di taratura dell'etilometro, l'apparecchio viene impostato in modo che la misurazione tenga conto di un margine di tolleranza, con la conseguenza che, all'esito del test cui è sottoposto il conducente del veicolo, l'etilometro indicherà un tasso alcolemico inferiore a quello effettivamente rilevato, essendo il margine di tolleranza previsto a favore dell'utente e non dell'apparecchio ed essendo pertanto l'etilometro già tarato considerando il probabile errore. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze, altra sezione.