Assumere droghe prima di mettersi alla guida non sempre è reato

Per la sussistenza del reato di guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente non basta provare che il soggetto abbia assunto droghe prima di essersi posto alla conduzione di un veicolo, bensì occorre dare la prova che, in realtà, tale assunzione abbia concretamente cagionato un’alterazione psico-fisica nel soggetto postosi alla guida.

«Per l’integrazione del reato è necessaria la prova dell’alterazione psicofisica del soggetto» questo è quanto affermato ieri dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 28170, depositata il 27 giugno 2013. Il Tribunale e la Corte di appello decretavano l’assoluzione – con la formula perché il fatto non sussiste di un ragazzo, imputato del reato di guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, ex articolo 187 C.d.S Irrequietezza, occhi lucidi e aver fumato in precedenza non basta. Per i giudici di merito, infatti, il mero riscontro della positività ai cannabinoidi non è elemento idoneo a dimostrare lo stato di alterazione nei fatti, inoltre, il prevenuto aveva ammesso di aver fumato uno ‘spinello’ il giorno precedente al controllo. Inoltre, i presunti dati sintomatici non potevano essere qualificati univocamente la ‘agitazione’ poteva ben essere riconducibile allo stress dovuto alla sottoposizione degli accertamenti di P.G., mentre le pupille dilatate erano compatibili con l’ora notturna. C’è attualità del consumo. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale secondo il P.G., infatti, i primi giudicanti non avrebbero valorizzato i dati probatori consistenti nel rinvenimento di un mozzicone di spinello nell’abitacolo e di un pezzetto di hashish, che sono sicuramente chiaro segnale dell’attualita’ del consumo. Non è sufficiente la prova della assunzione di uno spinello! Il ricorso è infondato. Sulla scia di un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte afferma che la condotta tipica del reato di cui all’articolo 187 C.d.S. non è il guidare dopo aver assunto sostanze psicotrope, bensì il guidare in uno stato di alterazione psico–fisica dovuto a tale assunzione. Perché possa dirsi provata la responsabilità dell’agente, quindi, non basta che lo stesso abbia assunto stupefacenti prima di mettersi alla guida, ma occorre anche che tale assunzione abbia causato, nei fatti, una modificazione sensoriale. Differenze ontologiche con la guida sotto l’effetto di alcool. Per la sussistenza del reato di guida sotto influssi alcolici è sufficiente provare che chi conduceva il veicolo abbia superato uno dei tassi indicati dall’articolo 186 comma 2 C.d.S. diversamente, perché sussista la fattispecie di cui all’articolo 187 C.d.S., invece, occorrono sia un accertamento di tipo tecnico – biologico, sia altre circostanze che provino lo stato di alterazione. Tale differenza di disciplina è giustificata da ragioni di ordine scientifico mentre l’alcool viene assorbito velocemente dall’organismo, invece le tracce di sostanze psicotrope permangono a lungo, tanto che anche gli esami tecnici rivelano la loro fallacia, in quanto possono dare un esito positivo in relazione ad un soggetto che abbia assunto gli stupefacenti anche molti giorni addietro e che, quindi, non versi –nei fatti in uno stato di alterazione. Mancano elementi idonei a provare la sussistenza dell’alterazione al momento della guida. La Suprema Corte, quindi, rigetta il ricorso dell’accusa, ritenendo che la sentenza assolutoria della Corte di appello sia immune da vizi di illogicità, avendo la stessa dato conto – con congrua motivazione – che dalle risultanze processuali non emergevano elementi idonei a provare lo stato di alterazione, elemento costitutivo del reato in esame, la cui sussistenza è imprescindibile per la sua integrazione.

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 21 marzo – 27 giugno 2013, numero 28170 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/3/2012 la Corte di Appello di Ancona confermava l'assoluzione di M.M. , perché il fatto non sussiste, pronunciata dal Tribunale di Camerino in relazione al reato di cui all'articolo 187 C.d.S., per guida di un'auto Fiat Punto in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti acc. in omissis . Osservava la Corte che la mera positività ai cannabinoidi non era idonea a dimostrare lo stato di alterazione. Infatti il M. aveva giustificato la positività con uno spinello fumato il giorno precedente. Inoltre i presunti dati sintomatici non erano univoci, infatti la irrequietezza ben era riconducibile alla sottoposizione al controllo della P.G. inoltre, le pupille dilatate erano compatibili con l'ora notturna del controllo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, lamentando la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, non avendo il giudice di merito valorizzato i dati probatori costituiti dalla presenza di un mozzicone di spinello in auto ed il rinvenimento di un pezzo di hashish, che lasciavano trasparire la attualità del consumo. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Va osservato che questa Corte ha più volte ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall'articolo 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza numero 41796 del 11/06/2009 Ud. dep. 30/10/2009 , Rv. 245535 Cass. Sez. 4, Sentenza numero 33312 del 08/07/2008 Ud. dep. 11/08/2008 , Rv. 241901 . In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente che vi sia la prova che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'articolo 186 C.d.S., comma 2 per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'articolo 187 C.d.S. è necessario, sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Invero, per integrare la tipicità del fatto, secondo il dettato dell'articolo 187 C.d.S., necessita che altri elementi probatori dimostrino la sussistenza alterazione psicofisica. Infatti, a differenza dell'alcool che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. In questa ottica la differenza di disciplina tra gli articolo 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale. Nel caso di specie la Corte di merito, dopo avere precisato che la alterazione psicofisica è un elemento costitutivo della fattispecie in disamina, ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica, che dagli atti processuali non emergevano elementi sicuri da cui desumere la sua sussistenza, assolvendo quindi l'imputato con decisione che, per quanto detto, non merita alcuna cesura. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.