Prescrizione lunga per il risarcimento se il danno è conseguenza di reato

Quando l'incidente è considerato reato, anche se il giudizio penale non è stato promosso, il diritto al risarcimento non si prescrive in due anni ma nei termini più lunghi previsti per il reato.

Se l'illecito civile che ha originato il sinistro stradale è considerato dalla legge come reato, anche se il giudizio penale non è stato promosso, in assenza di querela, all'azione risarcitoria non si applica la prescrizione biennale, ma quella eventualmente più lunga prevista per il reato. È il principio che viene ribadito nella sentenza numero 15883 della Corte di Cassazione, depositata il 20 luglio.La fattispecie. I genitori di una ragazza, investita da un'automobile con gravi conseguenze invalidanti, chiedevano il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione della compagnia assicurativa, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento, ritenendo applicabile la prescrizione biennale, in mancanza di querela da parte dei danneggiati. I genitori della ragazza proponevano ricorso per cassazione.Se il danno è la conseguenza di un reato, penalmente non perseguito, si applica la prescrizione più lunga, non quella biennale. La S.C. torna ad affermare il principio che se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato, anche se il giudizio non è stato promosso, per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, e non quella biennale, ai sensi dell'articolo 2947, comma 3, c.c Il termine di prescrizione decorre dalla data del fatto.Ciò al fine di consentire al giudice civile di accertare, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costituitivi.Rinvio in appello per la decisione nel merito. Nel caso di specie, risulta accertato che l'incidente è avvenuto nel 1996 e che la prima costituzione in mora, agli effetti di legge, è avvenuta nel 2011, con la conseguenza che l'azione di risarcimento, esercitata con il giudizio de quo, non risulta tardiva ed estinta, ma perfettamente valida. Il Collegio, quindi, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte territoriale per una decisione nel merito.