Con la risoluzione numero 57/E del 30 maggio scorso, l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti dai sostituti d'imposta, dai CAF e dai professionisti abilitati, in merito ad alcune novità normative che incidono sull'esercizio dell'assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014. I chiarimenti forniti riguardano, tra l'altro, le modalità di erogazione dei rimborsi superiori a 4 mila euro.
Sul limite della scadenza per la presentazione del modello 730/2014 ai CAF dipendenti o ai professionisti abilitati, fissata per oggi, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 57/E del 30 maggio 2014, risponde ai quesiti posti dai sostituti d'imposta e dai CAF, in merito ad alcune novità normative che incidono sull'esercizio dell'assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione. I chiarimenti forniti riguardano, tra l'altro, le modalità di erogazione dei rimborsi superiori a 4 mila euro e l'incidenza di detti rimborsi sugli acconti delle imposte per il 2014. Rimborsi superiori a 4 mila euro i controlli preventivi dell'Agenzia. Premesso che la Legge di Stabilità 2014 articolo 1, co. 586, Legge numero 147/2013 ha disposto che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta , l'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini , effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4 mila euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l'Agenzia chiarisce che sono rimborsati dal sostituto d’imposta con le retribuzioni, nei tempi ordinari, i rimborsi complessivamente superiori a 4 mila euro derivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia e eccedenze da precedente dichiarazione rilevano, ai fini del controllo, le somme identificate come eccedenza, anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione, mentre risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014, e dunque non concorrerà al raggiungimento della soglia dei 4 mila euro, l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione che sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non concorrono al raggiungimento dei 4 mila euro, non facendo parte dell’importo risultante a rimborso, le somme risultanti dal quadro “I - Imposte da compensare” del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24 nella forma congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi . Rimborso diretto da parte dell'Agenzia e acconto IRPEF o cedolare secca. In caso di rimborso diretto da parte dell'Agenzia ossia nelle ipotesi di rimborso superiore a 4 mila euro oppure di rimborso in assenza di sostituto d'imposta , in assenza di seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o uguale all’importo del rimborso rigo 164 del prospetto di liquidazione , il soggetto che presta l’assistenza fiscale non deve produrre il risultato contabile sul modello 730-4 destinato al sostituto d’imposta, mentre in caso di importo superiore al rimborso, il modello 730-4 deve essere prodotto limitatamente alla differenza tra i due importi. Stesse modalità anche in caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto d’imposta, che non deve effettuare i rimborsi superiori a 4 mila euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione, in assenza di seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o uguale all’importo del rimborso rigo 164 del prospetto di liquidazione diversamente, deve trattenere sulla retribuzione, nel mese di novembre, la somma risultante dalla differenza tra i due importi. Rimborso tramite IBAN. I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nella pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate. fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_AgEntrRis57_E_s