Il comunicato stampa emesso all’esito del Consiglio dei ministri del 15 giugno che ha varato il c.d. decreto del fare non lascia dubbio alcuno tra le misure volte ad affrontare la cruciale e spinosa questione dell’efficienza del contenzioso civile v’è quella della reintroduzione della mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali si torna, quindi, con qualche modifica, alla mediazione come condizione di procedibilità per ridurre il contenzioso in entrata.
Del resto, vi erano stati inequivocabili segnali favorevoli alla reintroduzione della obbligatorietà tra i quali possiamo ricordare la relazione finale dei c.d. dieci saggi e le dichiarazioni del vice presidente del C.S.M. Vietti ma anche la posizione espressa sebbene un po’ più sfumata dalla recente Relazione del Governatore della Banca d’Italia. Esclusa la responsabilità civile auto. In attesa di conoscere il testo definitivo del decreto legge e di offrire ai Lettori l’opportuno approfondimento, è bene ora dar conto delle principali novità così come emergono dal comunicato stampa e da una bozza del decreto legge che sta circolando in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Orbene, la prima novità è rappresentata dalla reintroduzione della condizione di procedibilità - con atto avente forza di legge così superando l’ incostituzionalità dichiarata dalla Consulta - per tutte le materia già previste dall’art. 5, d.lgs. n. 28/2010 con l’esclusione, però, della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale e nautica. L’esclusione di questa materia viene ascritta ad una richiesta degli avvocati così il comunicato stampa e giustificata dall’esperienza fallimentare della mediazione in questo settore. E’ vero, però, che quel fallimento era dovuto ad una serie di fattori convergenti la posizione delle assicurazioni, la giurisprudenza di taluni giudici di pace e le posizioni espresse da parte dell’avvocatura tuttavia, è bene ricordare che recentemente è stata varata la conciliazione paritetica tra le compagnie di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Accertamento tecnico preventivo. Merita, peraltro, segnalare una precisazione importante contenuta nella bozza la condizione di procedibilità non opera rispetto ad un ricorso per accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa previsto dall’art. 696-bis cod. proc. civ. L’esclusione - che non significa impossibilità di richiedere la mediazione prima di quell’accertamento - è,a mio avviso, positiva. Ed infatti, spesso l’accertamento tecnico preventivo rappresenta una prima tappa della semplificazione della materia del contendere che non può che favorire la conciliazione delle parti o davanti al consulente tecnico ovvero davanti al mediatore che offre, lo ricordiamo, oltre alla propria competenza in tecniche di mediazione, assoluta riservatezza . Sessione informativa. Ulteriore novità, decisamente importante, è l’introduzione di una sessione informativa che precede l’incontro di mediazione vero e proprio e che già era stata introdotta con diversa disciplina, però in via sperimentale e promozionale, ad esempio, da Unioncamere nel suo Regolamento uniforme per gli organismi di mediazione istituiti presso le Camere di Commercio. Secondo la nuova versione dell’art. 8 l’organismo fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni . Si tratta, cioè, di un incontro al quale parteciperanno le parti finalizzato a far conoscere alle parti ma anche ai loro consulenti l’istituto della mediazione e verificarne le potenzialità con riferimento alla specifica controversia a quest’incontro sarà necessaria la presenza delle parti perché a loro è diretta l’informativa e, soprattutto, la valutazione di utilità dovrà essere condotta con il mediatore. All’esito dell’incontro le parti o formalizzano un mancato accordo o proseguono senza soluzione di continuità probabilmente nella mediazione che potrà portare a un accordo o a un mancato accordo. Tempi e costi del servizio di mediazione. Il decreto legge, dopo aver ripristinato le sanzioni per la mancata partecipazione e la proposta del mediatore e le sue conseguenze sulle spese del giudizio interviene anche sui tempi massimi che da quattro passano a tre mesi e sul tempo massimo per fissare il primo incontro che da quindici giorni passa a trenta giorni dal deposito della domanda. Con riferimento invece ai costi della mediazione, laddove la mediazione dovesse dare esito negativo mancato accordo all’esito dell’incontro preliminare, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro di 250 euro, per le liti di valore superiore . Ecco allora che se l’esito negativo dovesse sfociare in un mancato accordo il che implica che durante la sessione informativa si tratti anche del merito della controversia le parti non saranno tenute a corrispondere l’indennità di mediazione come se il mancato accordo fosse il risultato dell’incontro di mediazione vero e proprio. Rafforzamento della mediazione delegata. Ancora, è stato previsto un rafforzamento della mediazione delegata o, meglio, una sua radicale trasformazione. Ed infatti, se prima la mediazione delegata era un’ipotesi di mediazione facoltativa che richiedeva il consenso delle parti divenendo soltanto in quel momento, poi, obbligatoria ora il giudice potrà ordinare alle parti di rivolgersi ad un organismo di mediazione che, con una disposizione che lascia un po’ perplessi e della quale occorrerà tener conto, indicherà lo stesso giudice a prescindere dalla loro volontà. Incentivi per la presenza degli avvocati. Last but not least , resta da dar conto delle due principali norme volte a favorire gli avvocati nella mediazione. Omologa del verbale di accordo. La prima norma è rappresentata dalla nuova formulazione dell’art. 12, d.lgs. n. 28/2010 che, sicuramente, farà discutere molto e che molto dirà in ordine a taluni aspetti controversi in materia di verbale di accordo. Quella novità consiste nella previsione che soltanto il verbale di accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e che non sia contrario a norme di ordine pubblico e norme imperative potrà essere omologato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 12. Ne deriva che tutte le volte ognuna delle parti non sarà assistita da un avvocato il verbale di accordo non potrà acquisire la qualità di titolo esecutivo il che rappresenta un depotenziamento della mediazione civile e commerciale e molto probabilmente anche una violazione della direttiva europea. Meglio sarebbe stato forse prevedere che laddove tutte le parti fossero assistite dagli avvocati che pure sottoscrivono il verbale di accordo questo potrà costituire un titolo esecutivo a prescindere dall’omologa del Presidente del Tribunale. Avvocati mediatori di diritto. La seconda norma è quella che, lasciando perplesso il lettore, introduce un comma 4- bis all’art. 16 del d.lgs. prevedendo che gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori , che, però, dovranno obbligatoriamente aggiornarsi.
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