L’interlocutore a cui dovrà rivolgersi il contribuente per le istanze di interpello sull’IMU? Il Comune.
Il caso. Un contribuente ha presentato istanza di interpello, chiedendo chiarimenti sul trattamento agevolato come abitazione principale di un immobile dove non ha la residenza anagrafica. L’Agenzia, dal canto suo, sostiene - con la risoluzione numero 73/E del 6 luglio scorso - che sono riservate agli enti locali, dalle norme relative all’imposta sugli immobili, le attività di accertamento e riscossione. In pratica, la risoluzione chiarisce che è il Comune l’interlocutore a cui dovrà rivolgersi il contribuente per le istanze di interpello sull’Imposta Municipale Unica. Istanza di interpello sull’Imu? Risponde il Comune Non spetta all’Agenzia delle Entrate, infatti, fornire risposte alle istanze di interpello presentate dai contribuenti sulla corretta applicazione della disciplina Imu. Questo è quanto dispone – secondo la risoluzione numero 73 – l’articolo 13 del d.l. “Salva-Italia”. L’Agenzia delle Entrate - sentito anche il parere della direzione del Federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze - ha ribadito dunque l’attualità e l’operatività dell’indirizzo fornito dall’allora Dpf con la risoluzione numero 1/2002, relativo all’Ici. in quanto titolare della potestà di imposizione. In pratica, «ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo».
Agenzia delle Entrate, risoluzione 6 luglio 2012, numero 73/E Interpello – articolo 11, legge 27 luglio 2000, numero 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l’Imposta Municipale propria IMU Quesito La Direzione Regionale del ha trasmesso l’istanza di interpello con la quale TIZIA, residente nel Comune ALFA, ha chiesto di conoscere l’orientamento di questa Agenzia in merito ad alcune modalità applicative della nuova imposta municipale. In particolare, l’istante dichiara di essere proprietaria di una quota, pari al 33%, di un immobile sito nel comune BETA e nel quale risiedono i due fratelli. TIZIA chiede, pertanto, quale sia il trattamento fiscale che debba scontare la proprietà parziale dell’appartamento ai fini IMU, in applicazione delle norme di riferimento. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’istante, rilevando di non avere altre proprietà immobiliari oltre a quella oggetto dell’interpello e di non poter procedere alla vendita dell’appartamento in questione in quanto il medesimo è abitato dai fratelli, ritiene di dover pagare l’IMU fruendo delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, sebbene non abbia la residenza nello stesso comune dove si trova l’immobile soggetto a tassazione. Parere dell'agenzia delle entrate L’istanza di interpello proposta afferisce ad aspetti gestionali dell’imposta municipale propria istituita con decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, la cui applicazione, che era prevista a decorrere dal 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 dall’articolo 13, comma 1, del DL 6 dicembre 2012 numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214. Il citato articolo 13, comma 2, individua il presupposto impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, ivi compresa l’abitazione principale e le eventuali pertinenze della stessa. Inoltre, la norma in questione, ex comma 11 ultimo capoverso, afferma che “le attività di accertamento e di riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni”. Al riguardo, tenuto conto che la richiamata disposizione riserva le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale ai comuni, deve ritenersi applicabile al caso di specie, sentito anche il parere del Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale, la Risoluzione numero 1/DPF del 29 gennaio 2002, nella quale si afferma che “ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo.”. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.