No ad altre chance, sì allo stato di necessità

Ai fini dell’esimente dello stato di necessità, prevista dall’articolo 54 c.p., pur dovendo ritenersi che il danno grave alla persona non sia solo quello alla vita ed all’integrità fisica, ma anche quello minacciato ai beni attinenti alla personalità onore, pudore, libertà , bisogna considerare che il pericolo, che comporta la costrizione a violare la legge, viene a mancare tutte le volte in cui con altri mezzi si possa ottenere quanto è indispensabile per evitare il danno. Di conseguenza, accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave, è necessario che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20425, depositata il 16 maggio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Roma condannava un uomo per aver violato i sigilli apposti ad un immobile sequestrato, di cui l’imputato era stato nominato custode giudiziario, e continuando lì il suo lavoro di carrozziere. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità, prevista dall’articolo 54 c.p Il ricorrente aveva violato i sigilli per poter continuare ad esercitare nel manufatto abusivo l’attività di carrozziere, in modo da garantire il sostentamento economico per sé e la famiglia, non potendo disporre di altri mezzi se non di svolgere il lavoro in quel locale. Non sarebbe sufficiente, a suo giudizio, per escludere l’esimente, considerare la possibilità ipotetica per il reo di ricorrere ad altre condotte penalmente lecite, occorrendo accertare, invece, se tali condotte alternative abbiano pari idoneità a porre in salvo il bene. Possibilità alternative. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, ai fini dell’esimente in questione, pur dovendo ritenersi che il danno grave alla persona non sia solo quello alla vita ed all’integrità fisica, ma anche quello minacciato ai beni attinenti alla personalità onore, pudore, libertà , bisogna considerare che il pericolo, che comporta la costrizione a violare la legge, viene a mancare tutte le volte in cui con altri mezzi si possa ottenere quanto è indispensabile per evitare il danno. Di conseguenza, accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave, è necessario che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale. Nel caso di specie, i giudici territoriali avevano rilevato che, all’atto della nomina come custode giudiziario del ricorrente, l’immobile non era ancora destinato ad officina di carrozziere, per cui l’imputato avrebbe dovuto e potuto individuare un altro luogo in cui svolgere la sua attività. In più, l’imputato avrebbe potuto non solo cercare un’altra sede per la sua officina, ma anche trovare un’altra attività lavorativa, eventualmente pure come carrozziere alle dipendenze di terzi, per mantenere sé e la propria famiglia. Necessità lavorative. Inoltre, lo stato di necessità non era invocabile, in quanto l’immobile non era volto al soddisfacimento di necessità abitative personali e della famiglia, ma finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa. Perciò, pur potendosi, in astratto, ritenere sussistente l’estremo del danno grave alla persona, non altrettanto poteva farsi riguardo all’ulteriore requisito dell’inevitabilità, insussistente nel caso specifico. Il motivo di ricorso veniva, quindi, rigettato. Tuttavia, la Corte di Cassazione rilevava l’intervenuta prescrizione e, di conseguenza, annullava senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 marzo – 16 maggio 2014, numero 20425 Presidente Teresi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. C proponeva tempestivo ricorso, personalmente, avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA, emessa in data 8/01/2013, depositata in data 30/01/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di ROMA in data 11/06/2009, il medesimo imputato veniva prosciolto per intervenuta estinzione per prescrizione, dal reato di cui al capo a , nonché condannato, previa riduzione della pena originariamente inflitta, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, per il reato di cui al capo b , alla pena condonata di mesi 6 di reclusione ed € 300,00 di multa, revocando l'ordine di demolizione e disponendo il dissequestro dell'immobile in particolare, la pronuncia di condanna è stata confermata per la violazione dell'articolo 349, commi 1 e 2, cod. penumero , per avere, in data 7/03/2006, violato i sigilli apposti all'atto del sequestro del 6/10/2004, con cui l'imputato era stato nominato custode giudiziario, proseguendo i lavori sul manufatto abusivo indicato al capo a , dichiarato prescritto. 2. Con il ricorso, tempestivamente proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 606, lett. b , c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'articolo 54 c.p. Si duole il ricorrente per essere pervenuta la Corte territoriale a giudizio di condanna facendo acriticamente proprie le argomentazioni del primo giudice al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta l'esimente dell'articolo 54 c.p., invocata nei motivi di appello, in considerazione delle ragioni che avevano spinto il ricorrente a violare i sigilli, esercitando il medesimo nel manufatto abusivo l'attività di carrozziere, al fine di garantire il sostentamento economico per sé e per i familiari la Corte d'appello avrebbe escluso erroneamente l'esimente de qua, senza tener conto del fatto che il ricorrente avrebbe agito in stato di bisogno, come del resto riconosciuto alla giurisprudenza di legittimità in relazione al reato di costruzione abusiva edilizia la situazione del resto, non sarebbe stata evitabile, non disponendo il ricorrente di altri mezzi se non quello di svolgere il proprio lavoro in locale idoneo, a fronteggiare il dissesto finanziario del proprio nucleo familiare le argomentazioni richiamate dalla Corte d'appello per negare l'esimente sarebbero erronee, in quanto alle carenze di bisogni, solo teoricamente può far fronte la moderna organizzazione sociale con i suoi vari istituti, sicché non sarebbe sufficiente, al fine di ravvisare l'esimente, considerare la possibilità ipotetica per il reo di ricorrere ad altre condotte penalmente lecite, occorrendo accertare se tali condotte alternative abbiano pari o analoga idoneità a porre in salvo il bene, accertamento mancante nel caso di specie. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell'articolo 606, lett. e , c.p.p., per mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di superiore valenza rispetto alla contestata aggravante. La sentenza sarebbe illegittima in quanto, confermando il diniego delle attenuanti generiche prevalenti all'aggravante del comma 2 dell'articolo 349 c.p., avrebbe immotivatamente aderito alla scelta dei primo giudice, sul presupposto dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio in concreto inflitto la motivazione avrebbe eluso il motivo di appello, in cui si lamentava l'erroneità dell'affermazione dei primo giudice nel ritenere quale fattore negativo la circostanza che il ricorrente avrebbe proseguito i lavori di ultimazione del manufatto adibito a carrozzeria, perseverando nelle condotte criminose attraverso la violazione dei sigilli la Corte avrebbe tautologicamente identificato la condotta integrativa del reato, con l'elemento ostativo alla concessione del beneficio, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi di appello il giudice, nell'esercitare il proprio potere discrezionale, deve in ogni caso rendere chiaro ed intelligibile il proprio iter argomentativo, esplicitando le ragioni della prevalenza o dell'esaustività di un parametro di riferimento rispetto all'altro. 2.3. Infine, la difesa, sul presupposto dell'ammissibilità del ricorso, eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto. Considerato in diritto 3. Il ricorso dev'essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per le ragioni di seguito esposte. 4. Deve, anzitutto, ritenersi manifestamente infondato il primo motivo. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dell'esimente di cui all'articolo 54 cod. penumero , pur dovendo ritenersi che il danno grave alla persona non è solo quello alla vita ed all'integrità fisica, ma altresì quello minacciato ai beni attinenti alla personalità, quali, ad esempio, quello alla libertà, al pudore, all'onore, al decoro, è peraltro da considerarsi che, alla stregua della detta disposizione, il pericolo cioè la costrizione a violare la legge, viene a mancare tutte le volte in cui con altri mezzi si possa ottenere quanto è indispensabile per evitare il danno Nella fattispecie, relativa a violazione di sigilli apposti ad un manufatto abusivo, la Corte ha escluso l'invocato stato di necessità, osservando che il pur grave disagio in cui si risolve la mancanza dell'alloggio può essere evitato dimorando temporaneamente presso parenti od amici e ricercando, nel contempo un'abitazione Sez. 6, numero 222 del 24/11/1993 - dep. 13/01/1994, Aprea, Rv. 197236 . Nello stesso senso, si è poi ribadito che Ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità, accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave è necessario che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale ne consegue che non è applicabile l'esimente in oggetto al reato di violazione di sigilli commesso per rientrare in possesso di cose personali custodite in un appartamento al quale l'A.G. aveva posto i sigilli Sez. 3, numero 17592 del 12/01/2006 - dep. 22/05/2006, Paoleschi, Rv. 234184 . Dall'esame dell'impugnata sentenza emerge, in particolare, che i giudici d'appello abbiano fatto buon governo dei principi in precedenza affermati da questa Corte, avendo sottolineato la Corte territoriale che, alla data del 6/10/2004, all'atto della nomina quale custode giudiziario del ricorrente, l'immobile non era ancora destinato ad officina di carrozziere sicché l'imputato avrebbe dovuto e potuto, in ragione dei vincoli di indisponibilità dell'immobile impostigli con il sequestro e la nomina di custode, individuare un altro luogo ove svolgere la sua attività inoltre, si legge in sentenza, il ricorrente non solo avrebbe potuto trovare altra sede per la sua officina, ma avrebbe potuto trovare anche altra attività lavorativa, anche come carrozziere alle dipendenze di terzi, almeno provvisoriamente, per mantenere sé e la propria famiglia senza incorrere nella violazione della legge penale. Infine, osserva il Collegio, lo stato di necessità non è nemmeno invocabile nel caso in esame, atteso che è pacifico che l'immobile in questione non era volto al soddisfacimento di necessità abitative personali e della famiglia, ma finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa pur potendosi, dunque, in astratto - aderendo alla tesi difensiva - ritenere sussistente l'estremo del danno grave alla persona, non altrettanto può ritenersi quanto all'ulteriore requisito dell' inevitabilità altrimenti , nel caso di specie insussistente. 5. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Ed invero, non può ritenersi che il giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze eterogenee, devoluto al giudice di merito, esaurisca l'obbligo di motivazione se si risolve nella mera esecuzione del c.d. bilanciamento, non assistito da motivazione adeguata. E' pacifico, anzitutto, che il fatto previsto nel capoverso dell'art 349 cod. penumero costituisce una circostanza aggravante dell'ipotesi semplice contemplata nel primo comma. Infatti, la qualità di custode, che determina l'aumento di pena, non fa che aggiungere un elemento accessorio al fatto tipico della violazione di sigilli, cosi come avviene in tutti i casi in cui la legge assegna uno speciale effetto aggravante ad una qualificazione soggettiva. Del resto, il capoverso in esame applica ad un caso particolare la norma generale contenuta nell'articolo 61 numero 9, che configura come circostanza aggravante il caso in cui il fatto sia commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione Sez. 5, numero 73 del 31/07/1975 - dep. 08/01/1976, Legnani, Rv. 131752 . Tanto premesso, emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza che il giudice d'appello, investito della richiesta di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti riconosciute sulle aggravanti nel caso di specie, quella di cui all'articolo 349, comma secondo, c.p. , non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali il bilanciamento non potesse risolversi in un giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza delle attenuanti sull'aggravante contestata. Anzi, ad un attento esame della motivazione, la spiegazione fornita si appalesa contraddittoria, atteso che, mentre, da un lato, i giudici d'appello premettono che le modalità e le circostanze dei fatti nonché la situazione personale del ricorrente consentono di applicare una pena più mite, dall'altro, con riferimento al giudizio di bilanciamento, si limitano a ribadire il giudizio di equivalenza operato immotivatamente dal primo giudice. La Corte territoriale è, dunque, venuta meno al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia espressamente chiesto al giudice d'appello la commutazione del giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti nel più favorevole giudizio di prevalenza delle attenuanti, il giudice di secondo grado deve espressamente e specificatamente motivare, emettendo quindi la relativa declaratoria, ove la richiesta venga accolta, ovvero limitarsi ad una pura e semplice formula di conferma nel dispositivo, ove la richiesta venga disattesa, sempre che nella parte motiva la richiesta stessa sia stata specificatamente presa in esame nella fattispecie la suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata ritenendo che, in assenza di ogni declaratoria al riguardo, il riconoscimento del più favorevole giudizio di prevalenza delle attenuanti non potesse ritenersi implicito nel puro e semplice fatto della riduzione di pena operata dal giudice dell'appello per il reato più grave, ed aggravato, posto a base della continuazione Sez. 1, numero 3468 del 20/02/1986 - dep. 08/05/1986, Calea, Rv. 172599 . 6. L'accoglimento di tale motivo d'impugnazione comporterebbe l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame. Deve, tuttavia, rilevarsi l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, termine interamente decorso, in assenza di sospensioni come attestato anche dal giudice di appello v. pag. 2 dell'impugnata sentenza , alla data del 7/09/2013. Ne consegue, pertanto, l'obbligo di questa Corte di disporre l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, atteso che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275, principio che - come precisato dalle Sezioni Unite - trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il residuo reato estinto per prescrizione.