Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito dell'udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’articolo 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario.
È quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza numero 18292, depositata il 5 maggio 2014. Il minore processato per rapina aggravata. Nel caso di specie un minore extracomunitario è stato sottoposto a procedimento penale per i reati di rapina aggravata, rapina impropria e porto ingiustificato di un coltello. Il procedimento, instaurato con giudizio immediato, è proseguito - dietro richiesta dell’imputato - con rito abbreviato. Registrato il totale fallimento della messa alla prova, il Tribunale – pronunciatosi in composizione collegiale un giudice togato e due giudici a latere onorari, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, ord. giud. – ha condannato il giovane per i reati lui ascritti, non essendovi dubbi in ordine alla rilevanza penale degli addebiti contestati dalla procura. E tuttavia, il dictum di primo grado è stato bruscamente annullato dalla Corte d’appello, adita in sede di gravame dalla difesa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato un vizio processuale inerente la formazione del collegio giudicante più precisamente, si è evidenziato come, in sede di giudizio abbreviato minorile - così come accade nell’ambito dei processi celebrati a carico dei maggiori di età - il giudice deputato a conoscere della vicenda rimane il giudice delle indagini preliminari minorile, nella sua naturale formazione di organo monocratico, e in omaggio al rimando contenuto all’articolo 1 della disciplina del processo minorile al codice di procedura penale. Dal che la pronuncia di primo grado - giusta la violazione cui si è accennato - sarebbe andata affetta da una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ex articolo 178, comma 1, lett. a e 179, c.p.p Per il giudizio abbreviato il collegio è “troppo”. La sentenza dei giudici del gravame, allineata all’opinione dominante in giurisprudenza, è stata contestata dalla procura, che ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ivi chiedendone l’annullamento. Nel ricorso presentato, si è rimarcata l’erroneità dell’interpretazione resa dalla Corte territoriale quanto alla asserita incompetenza a giudicare, nel caso di specie, del tribunale collegiale data l’esigenza ispiratrice dell’intero processo minorile, in virtù della quale è necessario tenere conto della personalità in formazione del minore, integrando le conoscenze giuridiche con quelle delle altre discipline di settore delle quali si fanno promotori i giudici onorari. Coerentemente con tali premesse, la procura ricorrente ha altresì sottolineato come le ipotesi in cui il legislatore ha rimesso all’organo monocratico la possibilità di pronunciarsi sulla reità della condotta serbata da un minore rappresentino casi eccezionali, peraltro giustificati dall’esito - di proscioglimento - cui si perviene si fa richiamo alle ipotesi previste agli articolo 26 e 27, disp. proc. penumero minumero , rispettivamente concernenti la declaratoria di non luogo a procedere per difetto di imputabilità e quella per irrilevanza del fatto La rimessione alle Sezioni Unite. La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, rilevata la nebulosità della questione giuridica sottoposta alla sua attenzione, ha rimesso la questione alle Sezione Unite, chiedendo loro di indicare il giudice minorile deputato a conoscere della vicenda di reato allorché il procedimento sia stato instaurato con giudizio immediato, poi convertito con rito abbreviato. Nelle parole dell’ordinanza di remissione, i giudici chiedono «se nel procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di un giudizio abbreviato, spetti al giudice per le indagini preliminari giudice monocratico ovvero al giudice dell’udienza preliminare nella speciale composizione collegiale prevista dall’articolo 50-bis, co. 2, R.D. 30 gennaio 1941, numero 12 Ordinamento giudiziario aggiunto dall’articolo 14 d.P.R. 22 settembre 1988, numero 449 Norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a carico degli imputati minorenni ». Attenzione al contenuto decisorio delle pronunce. Ebbene, le Sezioni Unite – preliminarmente risolto, in senso negativo, il dubbio circa l’effettiva sussistenza di un’ipotesi di nullità assoluta, non attenendo la questione all’esame il numero dei giudici necessari a costituire il collegio, bensì un problema di competenza funzionale – hanno scelto di defilarsi dall’orientamento maggioritario propugnato dalla Corte d’appello, valorizzando appieno il principio di “adeguatezza applicativa” in forza del quale le disposizioni codicistiche generali devono sempre essere applicate tenendo conto, in modo adeguato, della personalità e delle esigenze educative del minore. Con raffinata analisi esegetica, gli Ermellini hanno rimarcato l’assoluta simmetria della funzione che il giudice esplica in sede di giudizio abbreviato rispetto a quella svolta in sede di udienza preliminare, sicché non vi è ragione per diversificare la composizione dei giudici, tanto meno sulla base di meri “accidenti procedurali” quale appunto la scelta discrezionale del pm di procedere con giudizio immediato anziché ricorrere al decreto che dispone il giudizio , come tali incapaci di incidere sui poteri decisori che rimangono i medesimi tanto nell’ambito del rito che si disputa con l’udienza preliminare quanto in quello del rito abbreviato preceduto dall’instaurazione del giudizio immediato. In altri termini, se la decisione cui è possibile pervenire in esito al rito ordinario che si arresta all’udienza preliminare sono le medesime di quelle che si registrano in esito al rito abbreviato non vi è ragione alcuna per differenziare la composizione del collegio deputato a statuire sulla vicenda, poiché per entrambe le ipotesi ricorre l’esigenza di attivare i presidi processuali volti a tener conto della personalità del minore. Il principio di diritto. Sulla scorta di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno annullato con rinvio la sentenza impugnata pronunciando il seguente principio di diritto «Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’articolo 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario».
Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 27 febbraio – 5 maggio 2014, numero 18292 Presidente Santacroce – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 maggio 2012 il Tribunale per i minorenni di Bologna, nella composizione prevista per la udienza preliminare un magistrato in funzione di presidente e due giudici onorari a latere condannava in sede di giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, B.H.A. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 300 Euro di multa per i reati di rapina aggravata, rapina impropria e porto ingiustificato di coltello in omissis . A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni, con la sentenza in epigrafe, annullava l'indicata sentenza del Tribunale per i minorenni a norma dell'articolo 604 cod. proc. penumero , con rinvio degli atti al Giudice per le indagini preliminari in sede, ravvisando, nella particolare funzione esercitata giudice chiamato a giudicare sulla richiesta di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato , l'incompetenza del giudice nella composizione collegiale un magistrato togato e due giudici onorari prevista in genere per la udienza preliminare nel processo minorile dall'articolo 50-bis, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, numero 12 Ordinamento giudiziario , aggiunto dall'articolo 14 d.P.R. 22 settembre 1988, numero 449 Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni , ritenendo competente, non trattandosi di funzione esercitata in udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari, che, anche nel processo minorile, a norma del comma 1 del medesimo articolo 50-bis, è organo monocratico. La Corte bolognese precisava, sulla scorta anche di varie pronunce di legittimità, che, in forza del generale rinvio operato dall'articolo 1 d.P.R. 22 settembre 1988, numero 448 recante Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni , e in mancanza di previsioni specifiche inserite nella disciplina del processo minorile, alla fattispecie andava applicata la disposizione dell'articolo 458 cod. proc. penumero , che individua nel giudice per le indagini preliminari organo monocratico la competenza a decidere nell'ambito del giudizio abbreviato innestato su giudizio immediato. Osservava ancora la Corte di appello che, pur non avendo l'appellante - che si era doluto solo della revoca della messa alla prova precedentemente disposta e della misura eccessiva della pena - proposto la questione della composizione dell'organo giudicante, questa doveva ritenersi rilevabile d'ufficio, inerendo alla competenza funzionale del giudice e comunque alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabiliti dall'ordinamento giudiziario, ricadendosi così in una ipotesi di nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma degli articolo 178, comma 1, lett. a , e 179 cod. proc. penumero . 2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, conformandosi al tenore di precedenti impugnazioni proposte sulla medesima questione in altri procedimenti, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e deducendo che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di appello, nel processo minorile deve essere il g.u.p. collegiale , e non già il g.i.p. monocratico , a giudicare in caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato nei confronti di imputato minorenne. 2.1. L'Ufficio ricorrente denuncia, formalmente con un unico motivo di ricorso, la violazione della legge penale , osservando che il generico richiamo alle norme del codice di procedura penale operato, per quanto non espressamente previsto per i minorenni, dall'articolo 1 disp. proc. penumero minumero , non consente di ritenere che possa pronunciarsi una sentenza in ambito minorile senza tenere conto della peculiarità della personalità in formazione dell'imputato, essendo sempre necessaria, ai fini della decisione, l'integrazione delle ordinarie conoscenze giuridiche con quelle proprie di altre discipline, di cui sono esperti i giudici onorari. Ogni diversa interpretazione, tendente a introdurre eccezioni all'indicato principio, contrasterebbe con la volontà legislativa di far giudicare il minore con le garanzie proprie del collegio previsto dall'articolo 50-bis, comma 2, ord. giud., dato che un possibile esito di condanna, con la conseguente scelta demandata al giudice circa il tipo e la entità della pena, non può prescindere nel processo minorile dall'analisi puntuale e specialistica della personalità dell'imputato minorenne. Il fatto che sia funzionalmente demandata al g.u.p. la competenza ad espletare l'attività di udienza, eventualmente anche pervenendosi alla definizione del giudizio, indurrebbe, inoltre, a ritenere che il giudizio abbreviato, pur se introdotto a seguito di decreto di giudizio immediato, debba essere necessariamente celebrato dal g.u.p., nella peculiare composizione collegiale prevista dall'ordinamento giudiziario per il processo minorile. D'altro canto - si osserva ancora - quando il legislatore, nell'ambito del processo minorile, ha ritenuto di conferire al g.i.p. il potere di decidere il merito del giudizio lo ha fatto con espressa previsione normativa ed entro ben precisi limiti, come ad esempio nelle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto articolo 27 disp. proc. penumero minumero o di declaratoria di non luogo a procedere per difetto di imputabilità articolo 26 del medesimo testo normativo . 2.2. Si deduce poi nel ricorso - sotto altro profilo - che le figure di g.i.p. e g.u.p. appartengono organicamente all'unico ufficio del giudice per le indagini preliminari, tra loro distinguendosi solo in ragione della specifica attività di volta in volta espletata nei singoli procedimenti. Tale aspetto implica che, anche se si volesse propendere per l'attribuzione di competenza, nel caso di specie, al giudice per le indagini preliminari monocratico, non sarebbe comunque ravvisabile alcuna lesione del principio del giudice naturale ovvero alcuna situazione di incompetenza funzionale, come invece ritenuto dalla Corte di appello nella impugnata sentenza. 3. La Seconda Sezione penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza dell'11 dicembre 2013, ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire se nel procedimento a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, appartenga al giudice per le indagini preliminari ovvero al giudice dell'udienza preliminare nella composizione collegiale prevista dall'articolo 50-bis, comma 2, ord. giud. Nell'ordinanza di rimessione, premessa la condivisione delle ragioni addotte dal Procuratore Generale ricorrente, si osserva che siffatta linea interpretativa si pone tuttavia in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, orientatasi a riconoscere la competenza del g.i.p. minorile - organo monocratico - a celebrare il rito abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato Sez. 4, numero 38481 del 16/09/2008, V.A., Rv. 241552 Sez. 6, numero 14389 del 05/02/2009, S.M., Rv. 243254 Sez. 2, numero 44617 del 12/07/2013, M.G.N., Rv. 257360 . Agli argomenti basati prevalentemente su considerazioni di tipo esegetico - formale su cui si fonda la consolidata giurisprudenza, la Seconda Sezione contrappone ragioni di ordine sistematico e di inquadramento degli istituti nei principi ispiratori della specialità della condizione dell'imputato minorenne, che fanno preferire la tesi sostenuta dall'Ufficio ricorrente. Nella ordinanza si aggiunge peraltro che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la questione della incompetenza dell'organo giudicante di primo grado non era rilevabile d'ufficio, non potendosi ravvisare una nullità assoluta in relazione alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire il collegio, posto che “nel caso di specie [aveva] giudicato il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, perfettamente capace e costituito secondo quanto previsto dalle leggi e dall'ordinamento giudiziario” citandosi, a conforto di questo assunto, Sez. 2, numero 35444 del 28/05/2013, numero m. . Sulla base di tali considerazioni, nella prospettiva di un'auspicata revisione dell'indirizzo giurisprudenziale contrastato, la Sezione rimettente ha dunque sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite. 4. Il Primo Presidente, con decreto del 3 gennaio 2014, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica. Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così formulata Se, nel procedimento a carico di imputati minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, spetti al giudice per le indagini preliminari giudice monocratico ovvero al giudice dell'udienza preliminare nella speciale composizione collegiale prevista dall'articolo 50-bis, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, numero 12 Ordinamento giudiziario , aggiunto dall'articolo 14 d.P.R. 22 settembre 1988, numero 449 Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni ”. 2. Preliminare all'esame dell'accennata questione è quella, di tipo strettamente processuale, della natura del vizio che, in ipotesi, deriverebbe dalla inosservanza delle regole sulla composizione del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado. Infatti, se il supposto vizio, come sostenuto dall'ordinanza di rimessione oltre che dal Procuratore Generale ricorrente , sia pure come argomento di chiusura e quasi come obiter dictum, non fosse comunque idoneo a integrare una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di appello - che su tale aspetto non era stata investita dall'impugnazione dell'imputato - dovrebbe essere annullata per la sola ragione che non sussistevano i presupposti formali per l'applicazione dell'articolo 604, comma 5, cod. proc. penumero , e non sarebbe quindi consentito entrare nel merito del quesito. Invece, se il tema della composizione dell'organo giudicante minorile monocratico o collegiale attiene a profili che evocano una ipotesi di nullità assoluta, esso dovrebbe essere necessariamente affrontato, perché solo dopo la sua risoluzione potrebbe dirsi se è stato, o non, correttamente disposto da parte della Corte di appello l'annullamento della sentenza di primo grado ex articolo 604 cod. proc. penumero . In altri termini, in tanto le Sezioni Unite sono abilitate a risolvere la questione rimessa dalla Seconda Sezione in quanto riconoscano che, ove dovesse riconoscersi validità alla linea interpretativa privilegiata dalla Corte di appello, si sarebbe prodotta una nullità assoluta tale da imporre l'annullamento d'ufficio della sentenza di primo grado. 3. Ad avviso delle Sezioni Unite il tema attiene per l'appunto a un vizio che, ove fosse ritenuto sussistente, sarebbe idoneo a determinare una nullità assoluta. 3.1. In via di prima approssimazione, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi toccare l'aspetto - cui anche si riferisce la Corte di appello - del “numero dei giudici necessari per costituire i collegi [ ] stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario”, evocato dall'articolo 33, comma 1, cod. proc. penumero evenienza che ricorre sia quando il numero o deve intendersi anche la qualità dei componenti del collegio non corrispondano a quelli previsti dalla legge, sia quando a emettere il provvedimento è un giudice singolo invece di un giudice collegiale contra, in questa ipotesi, Sez. 3, numero 18779 del 15/03/2012, Martino, Rv. 252642, per un caso di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. monocratico in luogo di quello collegiale previsto dalla legislazione emergenziale in materia di rifiuti della Regione Campania , sia, ancora, per l'evidente analoga ratto, quando si verifica il caso inverso. E se così fosse, il vizio ritenuto sussistente dalla Corte di appello integrerebbe certamente una nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a norma del combinato disposto degli articolo 33, comma 1, 178, comma 1, lett. a e 179, comma 1, cod. proc. penumero . Ma questa ipotesi ad eccezione di quanto stabilito specificamente per “l'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico” dall'articolo 33, comma 3, cod. proc. penumero attiene a ben vedere al caso, invero piuttosto raro nella pratica, in cui l'organo giudicante, del quale non si discute la competenza, risulti irregolarmente composto. Si veda, per un'applicazione in tema di composizione del tribunale di sorveglianza, Sez. 1, numero 1933 del 25/06/1990, Rossi, Rv. 184707, a proposito della disposizione dell'articolo 70, comma 5, Ord. Penumero , in una fattispecie - ritenuta integrare una nullità assoluta proprio per la violazione delle regole concernenti il numero dei giudici necessari per costituire i collegi - in cui il tribunale di sorveglianza era risultato composto da tre magistrati togati, oltre che dal presidente e da due esperti laici, e non, come previsto dalla riferita norma, dal presidente, da un magistrato di sorveglianza a da due esperti. In altri casi la giurisprudenza si è occupata, con varie soluzioni, di evenienze simili riguardanti ad esempio la composizione della corte di assise v. tra molte, Sez. 1, numero 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, Bogdan, Rv. 223693 Sez. 6, numero 2892 del 04/02/1998, Ripa, Rv. 210337 Sez. 1, numero 1895 del 10/06/1987, dep. 1988, Masala, Rv. 177582 , o la componente onoraria, necessariamente diversificata per genere in base all'articolo 50 ord. giud. e quindi incidente non sull'elemento numerico ma su quello qualitativo , relativa al tribunale per i minorenni caso esaminato da Corte cost., ord. numero 172 del 2001 , o ancora, nella vigenza del codice del 1930 - dove la norma di riferimento era quella dell'articolo 185, comma primo, numero 1 - i provvedimenti di competenza del giudice istruttore Sez. 1, numero 6944 del 04/03/1985, Trombini, Rv. 170080 . La previsione di nullità si riferisce dunque ai casi in cui, proprio per la composizione numerica o qualitativa alterata, non sia possibile la identificabilità dell'organo che esercita la giurisdizione alla stregua delle previsioni di ordinamento giudiziario, “non potendo la decisione di un organo di composizione numerica diversa da quella prescritta dalla legge costituire espressione di quella sovranità [ ] impersonata da quel giudice nell'esercizio del magistero giurisdizionale” così, in un molto lontano precedente, relativo alla irregolare composizione dell'adunanza del Consiglio di Stato, Sez. U civ., numero 3008 del 11/10/1952, Tesauro c. Mortati, Rv. 880247 . Nel caso in esame, invece, venendo in questione organi del tribunale per i minorenni nettamente diversi e ai quali si riconnettono distinte competenze in relazione a determinate funzioni, non si discute se il giudice che ha emesso la sentenza in primo grado fosse irregolarmente composto a fronte delle previsioni di ordinamento giudiziario, essendo invece da stabilire quale sia l'organo competente per la funzione di giudice dell'abbreviato innestato su un giudizio immediato , e cioè se il g.i.p. minorile monocratico o se il g.u.p. minorile collegiale, nella speciale composizione di un magistrato togato e di due giudici-esperti onorari e se queste regole di ripartizione di funzioni siano state osservate. Non ricorre perciò - neppure in astratto - la ipotesi di nullità costituita dal mancato rispetto delle norme di ordinamento giudiziario che definiscono il numero dei giudici necessario per costituire il collegio . 3.2. Nel caso di specie è invece evocabile una ipotesi di violazione delle regole sulla competenza funzionale , che, come più volte detto, implica la risoluzione della questione se nel procedimento minorile appartenga alla competenza del g.i.p. monocratico ovvero al g.u.p. collegiale la specifica funzione di giudice del giudizio abbreviato nascente da giudizio immediato. 3.3. L'incompetenza funzionale - nozione di risalente elaborazione dottrinale e successivamente accettata definitivamente dalla giurisprudenza - implica il “disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento” così Sez. U, numero 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 198219 cui adde, ex aliis, Sez. U, numero 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229981, nonché, implicitamente, Sez. U, numero 3088 del 17/01/2006, Bergamasco, in motivazione ovvero, secondo altra definizione, espressa da illustre dottrina, il discostamento dalle regole sulle attribuzioni che “l'ordinamento giuridico assegna a un determinato organo [ ] in considerazione della qualità della funzione che l'organo è chiamato a svolgere”. Va sottolineato che le citate sentenze numero 3088 del 2006, Bergamasco e numero 4419 del 2005, Gioia, hanno affermato la rilevabilità di ufficio di una ipotesi di incompetenza funzionale riguardante proprio la materia della ripartizione di competenze dettate dal codice di procedura penale tra l'organo che dispone il giudizio immediato e l'organo che deve decidere su un rito speciale in quei casi, un patteggiamento . Che la violazione delle regole sulla competenza funzionale sia produttiva di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, deve considerarsi ormai, anche alla luce delle decisioni citate, jus receptum. Si deve dunque concludere che se le regole sulla competenza funzionale previste dall'ordinamento processuale minorile fossero state nel caso in esame violate - sul presupposto che la sentenza nel giudizio abbreviato derivante da giudizio immediato non doveva essere emessa dal g.u.p. collegiale ma dal g.i.p. monocratico - a ragione la Corte di appello avrebbe annullato la decisione di primo grado, a norma dell'articolo 604, comma 4, cod. proc. penumero , in quanto inficiata da una nullità assoluta. 3.4. È il caso di segnalare che, proprio per il mancato rilievo che avrebbe dovuto essere dato al vizio invalidante che va riconnesso ai casi in cui non sono state rispettate le regole sulla competenza funzionale, Sez. 2, numero 3544 del 28/05/2013, V., Rv. 257106, ha - non condivisibilmente - ritenuto privo di interesse il ricorso del pubblico ministero che aveva dedotto la nullità della sentenza di abbreviato nascente da immediato a carico di un minorenne in quanto emessa dal g.u.p. collegiale in luogo del g.i.p. monocratico. 3.5. Va ancora puntualizzato che ai fini del rispetto della competenza funzionale non riveste alcun rilievo, contrariamente a quanto assunto dal Procuratore Generale ricorrente, la considerazione che il g.i.p. e il g.u.p. minorile appartengano “all'unico ufficio del giudice per le indagini preliminari”, dato che la competenza in questione si distingue appunto in base alle rispettive funzioni e non in base ai rispettivi uffici si veda ad esempio, proprio in materia di ripartizione tra g.i.p. e g.u.p. della competenza - concepita come funzionale - ad emettere provvedimenti cautelari, nell'ambito del tribunale ordinario, tra le altre, Sez. 1, numero 5609 del 22/01/2008, Maggio, Rv. 238867 fermo restando che l'asserzione appare quanto meno inesatta, dato che se anche la rubrica dell'articolo 50-bis è intitolata Giudice per le indagini preliminari , nel corpo dell'articolo si distinguono le funzioni del g.i.p. monocratico da quelle del g.u.p. collegiale quest'ultimo, tra l'altro, fatto rientrare nella dizione tribunale per i minorenni e dette funzioni in via generale sono state nettamente separate a livello tabellare a partire quanto meno dal d. lgs. 19 febbraio 1998, numero 51 v. in particolare l'articolo 7-bis, commi 2-bis e 1-ter, ord. giud. . Sicché non può affermarsi che il giudice della udienza preliminare minorile si identifica nel giudice per le indagini preliminari , al pari di quanto è da dire per il tribunale ordinario v. articolo 43-bis, comma 3, lett. b, ord. giud. fermo restando che entrambi sono organi dello stesso tribunale per i minorenni v. articolo 2 disp. proc. penumero minumero . 4. Occorre di conseguenza passare al merito della questione su cui è incentrata l'ordinanza di rimessione. Ritengono le Sezioni Unite che nel processo minorile è applicabile anche per il giudizio abbreviato innestato su un giudizio immediato la regola secondo cui il giudice deve avere la speciale composizione del g.u.p. prevista per la udienza preliminare dall'articolo 50-bis, comma 2, ord. giud. un magistrato e due giudici onorari, un uomo e una donna . 4.1. Nella giurisprudenza di legittimità questa linea interpretativa appare generalmente contrastata, essendo sostenuta soltanto, a quanto risulta, dalla ordinanza di rimessione della Seconda Sezione. L'orientamento dominante parte dal rilievo che l'articolo 50-bis ord. giud. rubricato, come detto, Giudice per le indagini preliminari , relativo al processo minorile, individua come competente per l'adozione dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini un giudice singolo comma 1 , prescrivendo una speciale composizione collegiale un magistrato e due giudici onorari, un uomo e una donna per la funzione di udienza preliminare comma 2 . Considerato poi che la funzione di giudice dell'abbreviato nascente da decreto di giudizio immediato, da un lato, fuoriesce dalla fase delle indagini preliminari e, dall'altro lato, non trova collocazione nella udienza preliminare, e che non si rinvengono nell'articolo 50-bis criteri di individuazione dell'organo preposto a tale specifica funzione nel processo minorile, varrebbe il generale rinvio operato dall'articolo 1, comma 1, disp. proc. penumero minumero , “per quanto da esse non previsto”, alle disposizioni del codice di procedura penale c.d. principio di sussidiarietà , e, quindi, anche all'articolo 458 cod. proc. penumero , non derogato dalle disposizioni minorili, il cui comma 2 dispone che sulla richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato provvede, previa fissazione della udienza, lo stesso g.i.p. monocratico , pur se impersonato da un magistrato diverso da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato, data la previsione di incompatibilità di cui all'articolo 34, comma 2, cod. proc. penumero . In breve, il ricorso a detta norma di rinvio sarebbe necessario, non soccorrendo al riguardo, per le ragioni già dette, la previsione dell'articolo 50-bis ord. giud Per tale orientamento, v. Sez. 2, numero 44617 del 12/07/2013, M., Rv. 257360 Sez. 2, numero 3335 del 08/01/2010, B.J., numero m. Sez. 6, numero 14389 del 05/02/2009, S., Rv. 243254 Sez. 4, numero 38481 del 16/09/2008, V., Rv. 241552 Sez. 1, numero 14669 del 18/01/2007, T., Rv. 236573 quest'ultima espressasi in un caso in cui dalla tesi della competenza dell'organo monocratico nella fattispecie di cui si è detto si è fatta discendere quella della competenza in capo allo stesso organo a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di aggravamento della misura cautelare applicata all'imputato minorenne . Non vi sarebbe poi alcuna inadeguatezza dell'organo monocratico a giudicare il minore, considerato che il g.i.p. minorile ha una particolare professionalità settoriale, tanto che in altri casi esso è espressamente abilitato a definire il giudizio nei confronti dell'imputato minorenne, come previsto dall'articolo 26 declaratoria di non imputabilità trattandosi di soggetto infraquattordicenne o dall'articolo 27 disp. proc. penumero minumero sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto . 4.2. L'ordinanza di rimessione e la prevalente dottrina sono di opinione contraria, e il Collegio condivide questa diversa linea interpretativa, in base alle considerazioni che seguono. 4.3. In primo luogo, è proprio il dato formale privilegiato dalla giurisprudenza dominante che non sembra avere il significato univoco che ad esso si vuole attribuire. Il generale rinvio operato dall'articolo 1, comma 1, disp. proc. penumero minumero alla disciplina codicistica rappresenta un argomento debole, sia per il carattere generale di chiusura di tale previsione sia perché, esso, come ogni disposizione, deve confrontarsi con il pacifico canone interpretativo secondo cui il senso di qualsivoglia norma, quando non assolutamente incontrovertibile, deve tenere conto del complesso della disciplina in cui trova collocazione. D'altronde, il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale, su cui si fa generalmente leva, vale per quanto non previsto dalle disposizioni sul processo penale minorile, ma questa espressione non equivale a quella per quanto non specificamente previsto . Mentre va tenuto in conto che il secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni codicistiche generali “sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne principio c.d. di adeguatezza applicativa . Ora, non è dubbio che la funzione di giudizio nel processo minorile richiede specifiche indagini sulla personalità del minore che implicano l'intervento di un organo specializzato, integrato da esperti, diversificati per genere, che affiancano il giudice in quanto in possesso di particolari competenze v. articolo 50 ord.giud. . Come espresso sub articolo 2 disp. proc. penumero minumero dalla Relazione al Testo Definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni p. 219 , “se è vero che prontezza d'intervento e di presenza continua sono tipici requisiti del giudice per le indagini preliminari e militano a favore della monocraticità, è anche vero che esistono ragioni del massimo rilievo a favore della collegialità prima fra tutte l'esigenza di mantenere la specialità dell'organo, determinata dalla presenza dei componenti privati accanto ai magistrati togati. E tale esigenza è ancor più viva quando si considerino i vari sbocchi dell'udienza preliminare minorile, nella quale la funzione di garanzia della legalità si accompagna a complesse valutazioni sulla personalità del minorenne che richiedono l'apporto della componente laica del collegio. Opportuna appare quindi la scelta effettuata nell'articolo 14 delle Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario [introduttivo dell'articolo 50-bis], dove si rimettono a un collegio composto da un magistrato togato e da due giudici onorari i provvedimenti da assumere in udienza preliminare, limitando la monocraticità ai soli provvedimenti di competenza del giudice delle indagini preliminari”. Va rimarcato che la previsione di una competenza collegiale per la funzione di udienza preliminare venne inserita su sollecitazione della Commissione bicamerale parlamentare oltre che di vari organi istituzionali interpellati per il parere , che, in sede di esame del testo sul progetto preliminare con specifico riferimento all'elencazione degli organi giudiziari minorili contenuta nell'articolo 2 disp. proc. penumero minumero aveva segnalato l'opportunità “che il giudice nella udienza preliminare sia collegiale date le funzioni particolari che tale giudice si vede attribuire”. Non può condividersi la tesi, sostenuta in alcune pronunce espressive dell'orientamento dominante, secondo cui la particolare specializzazione del giudice minorile sarebbe garanzia sufficiente per una adeguata valutazione da parte dell'organo monocratico della personalità del minore, giacché essa incontra inesorabilmente l'obiezione per cui, stando a un simile argomento, non si comprenderebbe la scelta del legislatore di affidare a un organo collegiale misto la funzione di udienza preliminare, sede ove non necessariamente si pronunciano sentenze sul merito della imputazione, come invece avviene all'esito di giudizio abbreviato, qualunque sia il percorso processuale che in esso confluisce. Per di più il contenuto organico dei tribunali per i minorenni, con particolare riguardo a quelli numericamente più piccoli, determina non infrequentemente la necessità di sostituzione dei giudici togati, per situazioni di incompatibilità o di altro genere, con magistrati incardinati nei tribunali ordinari, mediante la procedura di supplenza esterna o di applicazione rispettivamente previste dagli articolo 97 e 110 ord. giud. e tale ricorrente evenienza era stata alla base della questione costituzionalità decisa con ordinanza Corte cost. numero 330 del 2003, che, nel dichiarare la stessa manifestamente infondata, ha osservato che in simili situazioni “la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici”. Non vale, poi, replicare che in alcuni casi a emettere sentenze di merito è un giudice minorile monocratico. Si tratta di competenze peraltro non rimaste immuni da rilievi critici da parte della dottrina specialistica relative alla declaratoria della non imputabilità o della irrilevanza del fatto che sfociano in provvedimenti liberatori per l'imputato che, lungi dall'implicare un giudizio di colpevolezza, sono tesi anzitutto ad assicurare, quando è possibile, l'anticipata fuoriuscita del minore dal procedimento v. Corte cost., sent. numero 103 del 1997 e non sono, comunque, afflittivi in cui è, perciò, meno forte ed evidentemente recessiva rispetto all'interesse alla definizione anticipata l'esigenza di un apporto qualificato di esperti, pur se in linea generale determinante nella elaborazione di programmi rieducativi adeguati alla personalità in formazione dell'imputato, che si affianca alla valutazione prevalentemente tecnico-giuridica del magistrato togato. 4.4. Mantenendosi, poi, sul piano strettamente esegetico, vale osservare che, in base all'articolo 441, comma 1, cod. proc. penumero , al giudizio abbreviato si estendono le disposizioni previste per la udienza preliminare e posto che anche questa norma deve ritenersi richiamata dall'articolo 1, comma 1, disp. proc. penumero minumero , potrebbe dunque dirsi che è alle norme della udienza preliminare minorile, in cui il giudice ha composizione integrata, che il rinvio deve intendersi essere fatto. Va ancora considerato che nell'articolo 458 cod. proc. penumero , il quale, nella contrastata tesi, sarebbe indirettamente richiamato dalla equivoca disposizione dell'articolo 1, comma 1, disp. proc. penumero minumero , non può evidentemente cogliersi una ratio di attribuzione di una competenza speciale al g.i.p. contrapposta a quella del g.u.p. organi entrambi monocratici nel processo a carico dei maggiorenni , ma semplicemente quella di individuare l'organo che, non devolvendosi il processo alla fase dibattimentale, è chiamato a decidere sul giudizio abbreviato innestato sulla richiesta di giudizio immediato, con indicazione delle relative formalità procedimentali. Fermo restando che il g.i.p. che ha fissato l'udienza in cui si dovrà decidere circa la instaurazione del giudizio abbreviato deve comunque passare la mano ad altro organo appartenente al medesimo ufficio si veda, tra le altre, Sez. U, numero 30200 del 28/04/2011, Ohonba, in motivazione . Di contro, nel processo minorile, non sarebbe ragionevole che, per una scelta del p.m. - che può essere affatto discrezionale - circa le modalità di esercizio dell'azione penale richiesta di decreto di giudizio immediato anziché emissione del decreto che dispone il giudizio, che da luogo alla udienza preliminare , possa mutare la individuazione, e con essa la composizione da collegiale a monocratica, del giudice chiamato a una stessa funzione, quella appunto del giudizio abbreviato, che si esplica secondo norme processuali del tutto analoghe e sfocia negli stessi esiti. 4.5. In conclusione, alla via esegetica che contrappone la fisionomia monocratica del g.i.p. a quella collegiale del g.u.p. minorile nell'ambito dell'identico munus di giudizio si deve preferire quella che trae risolutiva ragione dalla simmetria della funzione che il giudice esplica in sede di giudizio abbreviato, che non vi è ragione che sia diversificata sulla base di accidenti procedurali che non incidono sui poteri decisori e per di più derivano da scelte che possono dipendere da valutazioni discrezionali del pubblico ministero. È infatti il peculiare contenuto decisorio degli esiti del giudizio abbreviato che impone la composizione collegiale dell'organo giudicante, non la sede formale in cui questi si innestano. 5. Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'articolo 50-bis, comma 2, dell'ordinamento giudiziario . 6. Da quanto sopra discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Firenze che, in sede di nuovo giudizio, dovrà procedere all'esame dei motivi di appello pretermessi dalla Corte bolognese. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Firenze.