DURC efficace per più gare

Non esistono norme primarie che prescrivano l'emanazione del DURC per la partecipazione ad ogni gara di appalto tale adempimento contrasterebbe infatti con il principio della semplificazione amministrativa.

Il Consiglio di Stato, sulla base di quanto espresso nell'ordinanza numero 1465 del 23 aprile 2013, ritiene che l'interpretazione secondo la quale per ciascuna specifica gara d'appalto deve essere emanato uno specifico DURC sia in netto contrasto con il principio di semplificazione dell'azione amministrativa. Bocciati gli orientamenti del MinLav e dell’INAIL. L'ordinanza boccia dunque le interpretazioni fornite nelle circolari numero 7/2008 dell'INAIL, numero 35/2010 del Ministero del Lavoro e numero 145/2010 dell'INPS. Quest'ultima, in particolare, precisava che il documento unico di regolarità contributiva «deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto». Il DURC apre la porte a tutti i bandi nei 3 mesi di validità. Secondo i giudici del Consiglio di Stato indurre all'emissione di un nuovo DURC pur essendo già operante un altro che attesta la situazione contributiva dell'azienda, è una procedura in contrasto con il principio della semplificazione amministrativa. Nell'ordinanza si sottolinea che «non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d'appalto debba riferirsi alla specifica gara d'appalto, mentre disposizioni contenute in circolari, invocate dall'appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem». Non sono dunque applicabili le circolari che si pongono in contrasto con la legge e che invadono lo spazio riservato al legislatore.

Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 23 aprile 2013, numero 1465 Presidente Lignani – Estensore Noccelli Fatto e diritto - osservato in via preliminare, quanto all’ammissibilità della domanda proposta dall’appellante, che appare dubbia la possibilità di contestare in via autonoma la verifica dei requisiti di regolarità contributiva nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, in quanto dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 8, del d.lgs. 163 del 2006 può desumersi il generale principio che “l’atto conclusivo della procedura di gara è sempre e comunque l’aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce una mera condizione di efficacia”, poiché, diversamente ragionando, “l’aggiudicazione stessa verrebbe ad assumere diversa valenza provvedimentale e lesività a seconda che la verifica de qua sia stata o meno condotta, come pure può accadere, prima dell’aggiudicazione medesima, il che urta contro la logica complessiva del sistema normativo in esame” cfr., sul punto, Cons. St., sez. V, 14.2.2012, numero 1516 - rilevato comunque, anche prescindendo da questo e dagli altri dedotti, complessi e molteplici, profili di inammissibilità delle doglianze sollevate da Security Service s.r.l., che l’appello cautelare, in questa fase di sommaria delibazione, non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto, sulla base di una disamina complessiva della documentazione versata in atti, non sembrano emergere elementi tali da far ritenere la sussistenza delle lamentate irregolarità contributive sia in capo alla mandataria originaria che alla mandataria subentrante - considerato in particolare, quanto alla contestata efficacia probatoria di tale documentazione, che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, numero 7 ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, numero 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, numero 145 , invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem cfr., sul punto, Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, numero 6487 - rilevato, inoltre, che non sussistono nemmeno, sulla base della documentazione in atti, elementi tali da far ritenere il mutamento soggettivo dell’a.t.i. aggiudicataria dell’appalto in riferimento alle quote di riparto - ritenuto, infine, che la novità e la complessità delle questioni trattate impongono la totale compensazione delle spese inerenti alla presente fase cautelare tra le parti P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza respinge l’appello Ricorso numero 2413/2013 . Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.