La Cassazione offre una lettura combinata dei distinti ambiti applicativi delle norme disciplinanti la concussione e l'induzione indebita, anche in relazione al più grave reato di estorsione.
La Cassazione, numero 16566/13, Sesta Sezione, depositata il 12 aprile, decide sul ricorso di più pubblici ufficiali condannati in appello per concussione ex articolo 317 c.p., dopo una assoluzione in primo grado. Sopravviene la l. numero 190/2012, che introduce il nuovo reato di «induzione indebita» ex articolo 319 quater c.p A seguito della novella, i giudici offrono una lettura combinata dei distinti ambiti applicativi delle norme, anche in relazione al più grave reato di estorsione. Di seguito, elaborate le nuove qualificazioni dei fatti di reato contestati, rinviano al giudice di merito limitatamente ai trattamenti sanzionatori. La nuova «induzione» ex articolo 319 quater c.p., la distinzione con quella ex articolo 317 c.p. Una sottile persuasione L’induzione in parola è costituita da una semplice azione persuasoria , mirata a convincere il privato – concorrente ex lege dell’azione delittuosa – alla prestazione illecita. Non residua ulteriore spazio sostanziale alla suddetta condotta. Due gli argomenti proposti, in breve. Il primo è di tipo sistematico. La nuova condotta è delimitata ab externo - per il solo pubblico ufficiale - dalla concussione ex articolo 317 c.p. e – per il solo incaricato di pubblico servizio – dal reato di estorsione, fatto salvo dalla espressa riserva di applicazione del «più grave reato» contenuto nella fattispecie di induzione indebita. Dunque la condotta di induzione ex articolo 319 quater cit., di cui entrambi sono agenti di reato, non può sostanziarsi – fra l’incudine ed il martello - nè in «costrizione» ex articolo 317 c.p., né in «minaccia» ex articolo 629 c.p., bensì nella mera condotta persuasoria e sottile tipica di chi usufruisce illecitamente del metus publicae potestatis . . a cui il privato non si nega. Il secondo argomento è ancora di tipo sistematico. Per la Cassazione – vista la novella - l’«induzione» ex articolo 319 quater cit. è la sola condotta convincitoria , a cui il privato non oppone resistenza – è di fatto concorrente nel reato, seppur punito con pena più lieve -, siccome ritiene acquisibile dalla suggestione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio un suo proprio e diretto vantaggio , pur senza dover ricorrere ad incardinare un pactum sceleris - al che sovverrebbe la distinta ipotesi della corruzione -. Non rientra nella fattispecie la c.d. «induzione in errore», in cui il privato è mera vittima non partecipe dell’altrui condotta truffaldina ex articolo 640 c.p., come aggravata dalla qualità pubblica dell’agente di reato. Il giudice dell’appello deve riascoltare il testimone principale, quando intende condannare il già assolto in primo grado. A seguito di assoluzione in primo grado, i giudici reinvestiti devono rinnovare la prova orale – al fine di verificare direttamente l’attendibilità del testimone -, già acquisita in primo grado, solo quando intendano su quella prova fondare principalmente la condanna. La Cassazione si adegua anche alla giurisprudenza comunitaria. Non sussiste lesione del principio del doppio grado di giudizio – eluso, nei fatti, ogni qual volta si è condannati per la prima volta in secondo grado – e del principio di equità del processo quando la prova orale cardine venga sì acquisita dai giudici d’appello nella sola via cartolare, tuttavia questa non sia ragione unica e prevalente del decisum giudiziale peggiorativo per l’imputato. In quest’ultimo caso, si tratterebbe di una mera rivalutazione probatoria, esente da censure.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 febbraio – 12 aprile 2013, numero 16566 Presidente Serpico – Relatore Di Stefano