Avvocati, generosità e solidarietà nella previdenza forense

Nel suo intervento al Congresso straordinario di Milano il Presidente di Cassa Forense ha detto testualmente che «Cassa Forense è, come gli altri enti previdenziali privati, un ente autonomo fondazione di diritto privato come riconosciuto dal d.lgs. numero 509/1994 articolo 2 , che svolge attività di natura pubblica gestione di forma obbligatoria di previdenza e assistenza , ed alla stessa non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti articolo 1 . Il sistema previdenziale forense, al pari di quello dei liberi professionisti in genere, è ispirato al principio cardine della solidarietà intercategoriale, e la sua funzione consiste nella reazione ad una situazione di bisogno dell’iscritto, ragion per cui la pensione non è il mero corrispettivo dei contributi versati, ma soddisfa un interesse diverso e superiore della categoria».

Muovendo dall’affermazione che Cassa Forense non elargisce privilegi, ma fonda il suo sistema sulla solidarietà, il Comitato dei Delegati nella riunione del 16 dicembre 2011, di fronte all’articolo 24, comma 24 della legge 211/2011 ha ribadito di opporsi al grave sacrificio della propria autonomia e di voler proseguire con la stabilità finanziaria, la tutela delle fasce più deboli, che sarebbero invece colpite dall’inevitabile aumento della contribuzione, peraltro in un momento di gravissima crisi della professione forense. Sta di fatto che si sta lavorando per rimanere nel sistema di calcolo retributivo della pensione. Sia il Presidente di Cassa Forense che il Comitato dei Delegati muovono da un errore di fondo confondendo la solidarietà con la generosità del sistema di calcolo retributivo della pensione. «La pensione non è il mero corrispettivo dei contributi versati, ma soddisfa un interesse diverso e superiore della categoria». A dirlo è stato proprio il Presidente di Cassa Forense. Ed è proprio in questo passaggio che si annida l’errore di cui abbiamo parlato. Com’è noto il sistema pensionistico, e quindi anche quello forense, è un meccanismo redistributivo che trasferisce risorse correntemente prodotte dalla popolazione attiva a favore di chi abbia cessato l’attività lavorativa per ragioni di età o non sia più in grado di partecipare al processo produttivo per una sopravvenuta incapacità lavorativa o sia legato da rapporti familiari con persone decedute che hanno fatto parte della forza lavoro. Nascono così le pensioni di vecchiaia o di anzianità, di invalidità o di inabilità e la pensione ai superstiti. Al finanziamento delle pensioni sono destinati tipicamente i contributi sociali. In presenza di uno squilibrio fra entrate contributive e uscite pensionistiche lo Stato può intervenire o direttamente o attraverso trasferimento di risorse agli enti di previdenza, facendo ricorso alla fiscalità generale. Nel caso di Cassa Forense però, come ha ricordato lo stesso Presidente, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti. È evidente allora che tra la pensione e la contribuzione vi deve essere un rapporto diretto perché il pensionato non può ricevere più di quanto ha versato salvo creare il debito previdenziale. Com’è ormai noto il sistema di calcolo retributivo, mediamente, regala a tutti gli iscritti il 50% della prestazione che non risulta finanziata dalla contribuzione versata. Per questo si dice che il sistema di calcolo retributivo è molto generoso nei confronti di tutti gli iscritti ma un tanto è possibile solo perché genera debito previdenziale. Le pensioni retributive sono caratterizzate da uno scarso collegamento tra contributi versati e prestazioni ricevute. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un vero e proprio regalo a carico della collettività. Calcolarne l’ammontare non è semplice perché dipende da molti parametri. Se ne può ottenere una stima attraverso un indicatore della generosità dei sistemi pensionistici denominato in gergo tecnico Present Value Ratio PVR . L’indicatore misura, al momento del pensionamento, il valore attuale atteso dei benefici pensionistici ai quali l’individuo ha diritto a fronte del montante contributivo del lavoratore, fatto pari ad € 100,00. Michele Belloni e Flavia Coda Moscarola, Il regalo del retributivo, 25.10.2011 in www.lavoce.info . Nelle diverse funzioni e nelle modalità di finanziamento di un sistema previdenziale si possono riconoscere diversi concetti di equità. Si afferma che un sistema pensionistico realizza l’equità assistenziale quando tutti gli iscritti possono raggiungere un livello di reddito minimo, determinato in ragione delle circostanze economiche e dei valori sociali prevalenti. Si afferma che un sistema pensionistico realizza l’equità previdenziale quando a tutti gli iscritti a parità di durata della vita lavorativa è garantita la stessa percentuale dell’ultima retribuzione o della media delle ultime retribuzioni. Si afferma poi che un sistema pensionistico verifica l’equità attuariale quando tutte le storie contributive e pensionistiche individuali sono caratterizzate dallo stesso tasso di rendimento interno ovverosia quando è uguale per tutti gli individui il tasso che uguaglia ad un certo istante il valore attuale dei contributi versati al valore attuale delle prestazioni Roberto Artoni, Elementi di scienza delle finanze, Il Mulino, 2005, pag. 242 . È vero che il sistema previdenziale forense è un sistema ricco di solidarietà ma la solidarietà, per sua stessa definizione, va fatta nei confronti degli iscritti che versano in stato di bisogno e non nei confronti di tutti gli iscritti come oggi invece avviene essendo ciò possibile per la generosità del sistema di calcolo retributivo. Ma tale generosità la si fa creando e aumentando a dismisura il debito previdenziale che oggi, essendo in rapporto di 5 1 rispetto al patrimonio di Cassa Forense, appare già insostenibile. Se ci fossero le risorse economiche, la generosità nei confronti di tutti gli iscritti potrebbe avere una sua giustificazione ma non nella situazione attuale dove il sistema retributivo funziona solo perché genera debito previdenziale che qualcuno, le generazioni future, prima o poi dovrà pagare. È quindi necessario interrompere il sistema attuale per avviarci verso il più virtuoso sistema di calcolo contributivo della pensione che non sopprimerà la solidarietà ma solo la generosità a pioggia che non ci possiamo più permettere. Va quindi conservato l’impianto solidaristico ed incentivato il sostegno alle fasce più deboli, per usare le parole del Presidente di Cassa Forense, in un quadro di misure che dovranno necessariamente contemperare la sostenibilità finanziaria con la sostenibilità sociale del sistema previdenziale nei confronti di tutte le coorti di avvocati e non solo, come oggi, avviene nei confronti dei pensionati e dei pensionandi. Rimanendo arroccati nel sistema di calcolo retributivo il saldo previdenziale dei 50 anni si potrà raggiungere solo tagliando le pensioni e aumentando la contribuzione mentre optando per il sistema di calcolo contributivo la contribuzione per il momento potrà essere mantenuta allo stato attuale in attesa di tempi migliori ma consentendo ai tanti giovani avvocati iscritti all’Ordine, ma non a cassa forense, di potersi iscrivere iniziando un percorso virtuoso. Il debito previdenziale poi nelle more maturato dovrà essere ammortato da chi ne ha tratto beneficio senza gravare sulle generazioni più giovani che entrerebbero direttamente con il contributivo. La legge 211/2011 se vista in prospettiva di equità offre una grande opportunità che mi auguro possa essere raccolta.

SP_PROF_previdenzaavvocati_rosa