Vietate a Equitalia le ipoteche sotto gli 8mila euro

Rappresentando dunque un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera il limite degli 8000 euro.

La vicenda. Una s.r.l. impugnava l’iscrizione ipotecaria effettuata su due suoi terreni in seguito al mancato pagamento di una cartella esattoriale di ammontare poco superiore ai 2000 euro. Il giudice di prime cure provvedeva ad annullare l’iscrizione sostenendo che Equitalia poteva procedere all’espropriazione solo per un credito di importo complessivo superiore a 8000 euro, secondo il disposto dell’articolo 76 del D.P.R. numero 602/1973. La Commissione Regionale, nel confermare la decisione del primo grado, aggiungeva che Equitalia aveva violato l’articolo 50 della suddetta normativa, là dove si stabilisce che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, inoltre, qualora l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un’intimazione ad adempiere. Nel successivo ricorso in Cassazione la concessionaria sosteneva che la Commissione Regionale, invece che annullare l’iscrizione, avrebbe dovuto limitarsi alle vicende del rapporto tributario, in quanto la fase di esecuzione forzata rientra nella competenza della magistratura ordinaria. Equitalia inoltre riteneva di non essere obbligata a notificare l’intimazione ad adempiere per procedere all’iscrizione ipotecaria, poiché quest’ultima configurava una mera forma di cautela con garanzia reale del credito erariale e non un atto dell’espropriazione. La Suprema Corte, dopo aver affermato l’esistenza di giudicato sulla giurisdizione tributaria, in quanto punto non appellato, si concentra sulla disciplina in materia di espropriazione immobiliare contenuta in particolare negli articolo 76 e 77 del D.P.R. 602/1973. Funzione anticipatoria e cautelativa ovvero diretta all’espropriazione forzata? In proposito vale ricordare come le recenti Sezioni Unite numero 4126/2012 hanno osservato come la disciplina contenuta nel D.P.R. 602/1973 riguarda le modalità di riscossione delle imposte e regolamenta l’ipotesi di mancato pagamento nonostante il ruolo e la notificazione dell’avviso di mora, facendone seguire la facoltà di procedere esecutivamente ad opera dell’esattore, utilizzando il ruolo come titolo, o allo scopo di ottenere l’ammissione al passivo del credito rimasto inappagato. In relazione alla funzione assolta dalla suddetta disciplina si sono formate due opposte interpretazioni. Secondo una prima posizione il combinato disposto degli articolo 76 e 77 del D.P.R. 602/1973 fa sì che la normativa assuma anche un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, per cui l’ipoteca poteva essere iscritta anche per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere a espropriazione forzata. Secondo invece un’altra concezione, che ha ricevuto l’imprimatur delle Sezioni Unite Cass. numero 2053/2006 e Cass. numero 4077/2010 le su citate norme impediscono l’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori a 8000 euro, che costituisce la soglia minima di espropriazione immobiliare. La soluzione delle SS.UU. l’ipoteca è preordinata alla realizzazione del credito. Infatti, l’ipoteca, al pari del fermo amministrativo, risulta preordinata all’espropriazione forzata, e, quindi, mezzo di realizzazione del credito. Se ne ricava che le controversie in tema di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 86, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria allo stesso modo le controversie in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse si veda in proposito Cass. 6594/2009 . Rappresentando dunque un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera il limite degli 8000 euro. La legge numero 73/2010 non dimostra l’assenza del limite di valore. Questa posizione, autorevolmente sostenuta da numerose sentenze di legittimità, non può essere vulnerata dal tenore letterale del comma 2-ter dell’articolo 3 della legge numero 73/2010 che aveva vietato di iscrivere ipoteca per crediti minori di 8000 euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, avvalorando la tesi secondo cui prima del vigore di tale normativa non vi fosse alcun limite di valore per l’iscrizione. Infatti, come precisa la Cassazione, per smentire l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite la suddetta disposizione del 2010 avrebbe dovuto stabilire che a partire dal momento dell’emanazione della legge non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili tramite l’espropriazione immobiliare. Invece la legge numero 73/2010 si è limitata a precisare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizione dell’ipoteca, senza incidere sulla volontà oggettiva del D.P.R. 602/1973 come risulta dal suo dato letterale. Di conseguenza, non può essere utilizzato come dimostrazione indiretta che prima del 2010 non sussistessero i suddetti limiti di valore. In conclusione, la Cassazione ribadisce come l’ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8000 euro e pertanto, se, come nella controversia al centro della fattispecie in esame, è iscritta per un credito inferiore a tale soglia l’ipoteca deve essere annullata.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 - 10 aprile 2012, numero 5771 Presidente Vittoria – Relatore Tirelli Fatto e diritto La Corte, rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl La Colonna ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi Euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica Alli Copanello negli anni 2000/2003 che costituitasi la E. Tr. Equitalia, il giudice adito ha pronunciato l'annullamento dell'iscrizione per violazione dell'articolo 76 del DPR numero 602/1973, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l'importo del credito non superava gli ottomila Euro che la E. Tr. Equitalia si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l'appello perché «nessun precetto legislativo era stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore indicato dall'articolo 76 sia in relazione agli articolo 50 e 77», il primo dei quali stabiliva che in caso di mancato inizio dell'espropriazione entro un anno dalla consegna della cartella di pagamento, il concessionario doveva procedere alla previa notificazione di un'intimazione ad adempiere che la E. Tr. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli articolo 2 e 19 del D. Lgs numero 546/1992, nonché degli articolo 50, 76 e 77 del DPR numero 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, perché avrebbe dovuto «limitarsi alle vicende del rapporto tributario ed alla attitudine, efficacia ed esecutività dei titoli ad essa sottesi e ciò in quanto la fase di esecuzione forzata ipotetica ed eventuale e le correlative opposizioni ed anche le domande di riduzione o restrizione dell'ipoteca rientra va no nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria» che con il secondo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la violazione degli articolo 50, 76 e 77 del DPR numero 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non aveva considerato che decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla consegna della cartella esattoriale, il concessionario non aveva bisogno di notificare nessuna intimazione per procedere all'iscrizione ipotecaria, che non costituiva un atto della espropriazione, ma una semplice forma di cautela, con garanzia reale del credito erariale, cui risultava per ciò solo inapplicabile sia il limite di valore contenuto nell'articolo 76 che l'obbligo preliminare previsto dall'articolo 50 che la srl La Colonna non ha svolto attività difensiva che il primo motivo è inammissibile, in quanto pronunciando l'annullamento della ipoteca, la Commissione Provinciale ha implicitamente riconosciuto di avere giurisdizione al riguardo che non avendo proposto appello sul punto ed essendosi perciò formato il giudicato interno su di esso, la spa E. Tr. Equitalia non può pretendere di rimetterlo nuovamente in discussione che a proposito del secondo motivo giova ricordare che il sistema delineato dagli articolo 76 e 77 del DPR numero 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un'autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l'ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata che a fronte di tale pur plausibile interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d'impedire l'iscrizione dell'ipoteca per importi inferiori agli ottomila Euro che, com'è noto, rappresentavano per l'agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui all'articolo 86 del DPR numero 602/1973 su cui v. C. Cass. numero 2053 del 2006 , anche l'ipoteca di cui all'articolo 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente articolo 76 C. Cass. 22/2/2010, numero 4077 che la ricorrente ha chiesto di rimeditare il problema, aggiungendo agli argomenti già dibattuti ulteriori considerazioni basate non soltanto sulla portata attribuita alle predette norme dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs numero 46/1999, dal rappresentante del Governo in risposta ad un'interrogazione parlamentare e dall'Agenzia delle Entrate in due circolari, ma anche, e soprattutto, sul tenore letterale del comma 2 ter dell'articolo 3 del DL 25/3/2010, numero 40, convertito dalla legge numero 73/2010, che aveva si vietato d'iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila Euro, ma soltanto «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» confermando così che per il periodo pregresso non esisteva nessun limite di valore per l'iscrizione che neppure tali considerazioni appaiono decisive, perché quello che conta ai fini dell'interpretazione di un atto normativo non è l'intenzione del Legislatore C. Cass. numero 2454 del 1983 o la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volontà oggettiva della legge C. Cass. numero 3550 del 1988 quale risultante dal suo dato letterale, che nel caso di specie depone, per l'appunto, nel senso della non iscrivibilità dell'ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare che per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell'articolo 3 del DL numero 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare che il DL succitato non ha, però, detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell'ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all'epoca previsto per l'espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato che in applicazione del principio stabilito da C. Cass. numero 4077 del 2010, che il Collegio condivide e ribadisce, deve quindi affermarsi che bene ha fatto il giudice a quo a confermare l'annullamento dell'ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 Euro che trattandosi di statuizione da sola sufficiente a giustificare la decisione impugnata, non occorre passare all'esame della doglianza concernente l'inapplicabilità dell'articolo 50, che anche ove fondata non potrebbe giammai condurre alla cassazione della pronuncia in esame che non occorre nemmeno provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl La Colonna. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.