Come individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente nel caso di giudizio pendente

L’ordinanza del 27 gennaio 2014 emessa dal Tribunale di Verona rappresenta la conferma dell’interesse sempre maggiore dei giudici per la mediazione civile e commerciale anche per quelle controversie per le quali il decreto legislativo numero 28/2010 non ha disposto l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione.

Peraltro, come avremo modo di osservare, l’ordinanza merita di essere segnalata anche perché testimonia l’attenzione del giudice come è giusto che sia a motivare specificamente sull’opportunità che le parti inizino una mediazione civile durante la causa già iniziata. Controversie incrociate. Orbene, nel caso di specie il conflitto che oppone due avvocati ha trovato ben due sbocchi processuali. Una prima controversia era stata introdotta da un avvocato nei confronti dell’altro ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Reggio Emilia per ottenere la condanna dell’altro al pagamento di un compenso per prestazioni professionali rese. In quel processo, peraltro, il giudice adito aveva ritenuto la propria “competenza” avendo rigettato un’eccezione di litispendenza e di continenza sollevata dalla controparte. Controparte che, nelle more di quel giudizio, aveva proposto un’azione di accertamento negativo davanti al Tribunale di Verona volta a sentir dichiarare l’inesistenza di qualsiasi ragione di credito nei suoi confronti da parte dell’altro avvocato per prestazioni rese a favore di una società attualmente in liquidazione, chiamata in giudizio ma rimasta contumace. Anche nel processo davanti al giudice di Verona è stata sollevata – questa volta dall’altro avvocato – un’eccezione di continenza in ragione della pendenza della causa «speculare» davanti al Tribunale di Reggio Emilia. L’opportunità della mediazione. Secondo il Tribunale di Verona, prima di provvedere sull’eccezione di continenza è opportuno disporre il procedimento di mediazione assegnando alle parti un termine per depositare la domanda di mediazione. Ed infatti, a parere del giudice vi sono alcune circostanze che suggeriscono «in questo momento processuale» di disporre la mediazione delegata. Da una parte, «l’entità del credito fatto valere dal convenuto è tale da rendere possibile la individuazione di una somma inferiore a quella massima richiesta dallo stesso che costituisca una reciproca concessione delle parti». Dall’altra parte, «è probabile che l’iter del contenzioso di complicherà, con conseguente lievitazione dei costi per le parti» sia perché è già stata anticipata la proposizione di un regolamento di competenza avverso la decisione del Tribunale di Reggio Emilia sia perché, in ogni caso, sarà molto probabile la necessità di un’attività istruttoria «della quale il Tribunale di Reggio Emilia ha già ravvisato la necessità». Peraltro, mentre la seconda considerazione rappresenta alle parti elementi di sicura valutazione nell’ambito delle rispettive valutazioni in ordine a se mediare e, eventualmente, a che condizioni, la prima osservazione del Tribunale di Verona merita una breve osservazione. Ed infatti, l’osservazione del giudice legata all’entità del credito e alla possibilità di diminuire la propria pretesa in vista di una transazione che non è affatto sbagliata , corre il rischio in questo momento – seppur dettata “a fin di bene” da parte di chi ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti della mediazione con studi sull’argomento - di essere utilizzata da quelle parti che vogliono “fuggire” dalla mediazione. Legare troppo direttamente la mediazione alla transazione potrebbe dare l’impressione che tra mediazione e transazione vi sia una corrispondenza biunivoca che, in realtà, non esiste si pensi, per un esempio, all’accordo di intervenuta usucapione seppur sia frequente l’ipotesi che la mediazione si concluda con una transazione. Ed ancora, sempre in questo momento nel quale la cultura della mediazione deve ancora prendere terreno, quell’argomentazione potrebbe suffragare le affermazioni di quanti – specie nel primo incontro – sostengono che non ci sia spazio per la mediazione perché non intendono rinunciare ad alcunché nelle rispettive posizioni. Ma soprattutto, serpeggia tra le parti e, talvolta, tra i loro difensori l’idea che la mediazione sia un minus rispetto al processo perché “obbliga” a rinunciare a qualcosa. Conciliazioni passate e nuovi tentativi. L’ordinanza, poi, si segnala senz’altro per non aver ravvisato – del tutto correttamente e condivisibilmente – un limite al potere di disporre la mediazione delegata nel fatto che «le parti hanno riferito di aver tentato, senza esito, la conciliazione davanti all’ordine degli avvocati». Ed infatti, precedenti tentativi – sia di negoziazione diretta che di conciliazione che, ancora, di mediazione – non possono rappresentare, di per sé, elementi ostativi ad una nuova mediazione si pensi soltanto che, nelle more, non soltanto la vita va avanti ma potrebbero essere stati emessi provvedimenti da parte del giudice che possano condurre a nuove valutazioni sulla opportunità di una soluzione conciliativa. Questioni operative. Da ultimo meritano di essere approfondite alcune questioni operative affrontate dal giudice. Una prima questione è quella relativa a sapere se la mediazione possa essere ostacolata da ciò che, in ipotesi, a seguito di un regolamento di competenza la causa possa essere sospesa in attesa dell’intervento della Cassazione. Sul punto il Tribunale osserva che «può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche la sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso dal momento che questo [] ha una propria autonomia». Una seconda questione è se la mediazione possa essere ostacolata dal fatto che la società convenuta in liquidazione sia rimasta contumace e, quindi, possa esserci probabilmente una mancata sua adesione al procedimento di mediazione . Anche in questo caso il Tribunale esclude ogni ostacolo osservando che – tra l’altro – «le parti non hanno avanzato domande nei suoi confronti, cosicché deve ritenersi che essa sia stata coinvolta dall’attore al solo fine di renderle opponibile l’accertamento negativo richiesto». Competenza territoriale. Una terza questione è quella che riguarda l’individuazione della sede principale o secondaria dell’organismo di mediazione al quale proporre la domanda di mediazione nel caso in cui sia pendente un giudizio. Secondo il Tribunale il circondario nel quale deve aver sede l’organismo deve essere quello di Verona ma non perché vi sia una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte di appello “nel quale la controversia è pendente”. Ed infatti, secondo il Tribunale, l’unico criterio adottato dal d.lgs. numero 28/2010 per individuare la competenza territoriale dell’organismo di mediazione è quello del «giudice competente per la causa» e, quindi, quello che risulta tale in applicazione dei criteri individuati dal codice di rito e dalle leggi speciali.

Tribunale Civile e Penale di Verona, ordinanza 27 gennaio 2014 Giudice Vaccari Rilevato che La causa di cui in epigrafe è stata promossa dall’attore al fine di far accertare l’insussistenza di qualsiasi ragione di credito del convenuto nei propri confronti,per prestazioni giudiziali e stragiudiziali dallo stesso svolte in favore di M.B.M. in liquidazione s.r.l. alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha chiesto che questo giudice dichiari, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 c.p.c., la continenza tra la presente causa e quella promossa, nelle forme del rito sommario di cognizione, dall’avv. P.C. nei confronti dell’avv. A.B. davanti al Tribunale di Reggio Emilia e nella quale il primo ha svolto domanda di condanna del secondo al pagamento in proprio favore della somma di euro 499.476,96 a titolo di compenso per le suddette attività, l’eccezione del convenuto si fonda sul duplice rilievo che l’oggetto delle due cause è il medesimo, o meglio quello della presente causa è speculare a quello della causa pendente davanti al Tribunale emiliano, con la conseguenza che vi sarebbe un rapporto di continenza della prima nella seconda, e che il Tribunale di Reggio Emilia sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario pendente presso di esso alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha dimesso, a ulteriore conforto della propria eccezione, il provvedimento con il quale il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia,in data 16 gennaio 2014, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per continenza o di litispendenza sollevata in quel giudizio dalla difesa dell’avv. A.B. e ha disposto il mutamento di rito ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., mentre la difesa dell’attore ha anticipato che proporrà regolamento di competenza avverso detto provvedimento prima di provvedere in ordine a tale istanza è opportuno, ad avviso di questo giudice,disporre il procedimento di mediazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dall’articolo 84, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013 numero 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 numero 98 tale istituto, infatti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 84 sopra citato, è applicabile anche nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, qualunque sia l’oggetto del loro contendere e purché abbiano ad oggetto diritti disponibili una soluzione conciliativa della presente controversia è auspicabile ed anche possibile, in questo momento processuale, alla luce delle seguenti considerazioni 1 le parti hanno riferito di aver tentato, senza esito, la conciliazione davanti all‘ordine degli avvocati senza però spiegare le ragioni che hanno impedito un esito positivo di tale confronto 2 l’entità del credito fatto valere dal convenuto è tale da rendere possibile la individuazione di una somma inferiore a quella massima richiesta dallo stesso che costituisca una reciproca concessione delle parti 3 è probabile che l’iter del contenzioso si complicherà, con conseguente lievitazione dei costi per le parti, dal momento che la difesa dell’avv. A.B. ha preannunziato la proposizione di un regolamento di competenza avverso l’ordinanza sopra citata e si è opposta all’accoglimento della istanza avanzata dal convenuto a questo giudice, ed è comunque possibile che questo giudice, con riguardo alla questione del rapporto esistente tra i due giudizi, non sia dello stesso avviso del giudice emiliano 4 una volta superati i profili processuali controversi si dovrà dar corso ad una attività istruttoria diretta a chiarire il rapporto intercorso tra le parti e della quale il tribunale di Reggio Emilia ha già ravvisato la necessità non è di ostacolo alla prospettiva sopra indicata l’eventualità che nell’arco di tempo necessario per lo svolgimento del procedimento di mediazione l’attore nel presente giudizio proponga regolamento di competenza avverso l’ordinanza, sopra citata, del Tribunale di Reggio Emilia poiché tale iniziativa potrà determinare la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale emiliano ma non potrà avere lo stesso effetto sul presente giudizio che resterà distinto da quello fino a quando questo giudice non si pronuncerà sulla istanza di parte convenuta peraltro in linea generale,può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio,ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle sorti del processo un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’articolo 6, comma 2, d.lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale nemmeno è di ostacolo allo svolgimento del procedimento di mediazione nel caso di specie la circostanza che la MBM in liquidazione, pur convenuta nel presente giudizio, sia rimasta contumace, atteso che le parti non hanno avanzato domande nei suoi confronti, cosicché deve ritenersi che essa sia stata coinvolta dall’attore al solo fine di renderle opponibile l’accertamento negativo richiesto e quindi le eventuali concessioni che potranno verificarsi nel procedimento di mediazione competono solo ad attore e convenuto al fine di prevenire possibili dubbi o contestazioni delle parti, connessi alle posizioni che hanno assunto, è opportuno indicare l’organismo di mediazione territorialmente competente al quale le stesse potranno rivolgersi l’articolo 84, comma 1, lett. a del d.l. 69/2013, integrando il primo comma dell’articolo 4 del D.Lgs. 28/2010, ha infatti introdotto un criterio determinativo della competenza per territorio dell’organismo di mediazione prevedendo che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia con la circolare 27 novembre 2013 è poi sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa ciò detto si tratta di individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente nel caso di specie per le mediazioni che si svolgano nella pendenza del giudizio in dottrina si è sostenuto, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del d.lgs. 28/2010, che vi è una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone l’articolo 669 quater c.p.c. per la competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari in corso di causa, ma, in mancanza di una espresso richiamo a tale criterio, la soluzione non pare consentita nel caso di specie è invece possibile affermare che competente a trattare il procedimento di mediazione delegato da questo giudice è un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale sulla base di altre considerazioni a tal fine giova infatti evidenziare, da un lato, che l’articolo 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o continenza prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza, e, dall’altro, che il convenuto non ha contestato che il Tribunale di Verona sia competente per territorio per la causa introdotta dall’attore ai sensi dell’articolo 20 c.p.c. P.Q.M. Dichiara la contumacia di MBM in liquidazione DISPONE l’espletamento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. FISSA nuova udienza per il giorno 22 maggio 2014 ore 10.00, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, da depositarsi presso un organismo di mediazione avente sede anche secondaria, come meglio definita dalla circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, nel circondario di questo Tribunale.