Niente multa con il tagliando appena scaduto

Nessun problema per i conducenti distratti che non riescono a rinnovare il proprio contratto assicurativo in tempo utile.

La tradizionale franchigia di quindici giorni è infatti ora operativa per tutti e comporta la regolarità della circolazione con tagliando e contrassegno appena scaduti. Lo ha evidenziato il Ministero dell’Interno con la circolare prot. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013. Franchigia per tutti. L’articolo 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012 ha scompigliato la questione della tradizionale franchigia innestando inizialmente nel codice delle assicurazioni private solo lo stop al tacito rinnovo delle polizze e quindi cassando di fatto le residue ipotesi di franchigia assicurativa . Fortunatamente in sede di conversione la legge numero 221 del 17 dicembre 2012 ha corretto il tiro chiarendo definitivamente che tutte le polizze assicurative stradali devono estendere per legge la loro validità ai quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. In buona sostanza la novella ha disposto che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente con un preavviso di almeno 30 giorni della scadenza del contratto. Ma soprattutto che la copertura assicurativa deve sempre essere garantita per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza. In caso di un controllo di polizia stradale quindi ora le cose sono decisamente semplificate. Attenzione agli abusi. Tutti i titolari di una polizza rc auto hanno diritto all’estensione della copertura assicurativa. Quindi non può essere più sanzionato il conducente che esibisce un certificato appena scaduto. E neppure potrà essere invitato il distratto utente ad esibire separatamente ad un ufficio di polizia la copertura assicurativa. Questa franchigia semplifica quindi la vita a tutti, utenti ed organi di vigilanza. Ma attenzione a non abusarne. Superati i quindici giorni sono guai grossi per chi circola senza un nuovo contratto.

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