Il sinistro in esame è stato causato dall’imprudenza dell’autista ed al terzo trasportato è stato riconosciuto un danno da perdita di chances è risarcibile non solo la perdita di futuri vantaggi economici, ma anche la mera possibilità di ottenerli.
La sentenza del Tribunale di Lecce, sez. I civ. n. 157 dello scorso 16 gennaio affronta il diritto al risarcimento del terzo trasportato con interessanti riflessioni processuali. Il caso. Un giovane, appena ammesso all’Accademia di Modena, vedeva sfumare le sue prospettive di carriera quale ufficiale dei carabinieri, dovendo ripiegare su un più modesto e precario impiego alla biglietteria di un museo, perché il conducente della macchina, ove viaggiava, con la sua guida imprudente prima finiva fuori strada e poi impattava contro un albero. Riportava gravissime lesioni perdita della milza, fratture varie etc. e la perdita della chance di lavoro che è stata conteggiata nel risarcimento, in verità inferiore a quello richiesto, liquidato in un’unica voce come imposto dalla nuova normativa in materia. Il passeggero deve essere sempre risarcito. È opinione concorde riconoscerglielo indipendentemente dal titolo di trasporto - gratuito o di cortesia o a pagamento, contrattuale od extracontrattuale - così come stabilito dal combinato disposto degli art. 1681, 2054 c.c., 122 Codice delle assicurazioni ed 1 L. 990/69 e successive modifiche, L. 142/92 e dalla Direttiva 90/322 CEE Cass. nn. 10629/98, 681/00, 13130/06 . Potrà quindi agire non solo contro chi ha causato il sinistro, ma anche contro il conducente ed il proprietario del mezzo su cui circolava. Tabelle di Milano e liquidazione unitaria dell’indennizzo. È stato refuso, per la nuova ripartizione dei danni, comprendendo nel danno biologico anche le voci di quello non patrimoniale da inabilità temporanea, da perdita di chance e le spese mediche. Il G.I., poi, aderisce alle recenti sentenze della S.C. in cui si impone di calcolare i risarcimenti con le tabelle di Milano che hanno, infatti, mutato la loro denominazione non più Tabella per la liquidazione del danno biologico bensì Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica Cass. nn. 12408 e 14402/11 . Perdita di chance e di capacità lavorativa specifica. Il cadetto, a causa dei seri postumi ha dovuto rinunciare alla carriera militare, dovendo ripiegare su un ben più umile lavoro precario bigliettaio in un locale museo. In questo caso la perdita di chances integra un danno patrimoniale futuro che consiste non nella perdita di un vantaggio economico, bensì nella perdita della possibilità di conseguirlo, ed è risarcibile a condizione che il danneggiato provi, anche in via presuntiva o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e l'incidenza negativa su tale possibilità della condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata ed diretta cfr. Cass. n. 10840/2007 Cass. n. 10111/2008 Cass. n. 20351/10 . Vista la giovane età e i gravi pregiudizi non è stato calcolato in via equitativa, ma tramite le suddette tabelle. È questa la principale novità della pronuncia si è privilegiata la perdita della possibilità di un buon tenore di vita, piuttosto che la mera perdita di una futuro brillante e redditizio. Ha un impiego, ma ben più umile e meno remunerativo rispetto a quello che avrebbe avuto se avesse potuto frequentare l’accademia dei carabinieri. Infine il G.I. ha escluso ogni concorso di colpa per il mancato uso delle cinture l’impatto con l’albero era stato talmente violento che non sarebbe cambiata la prognosi, quindi ciò era risultato ininfluente. Non si poteva nemmeno ravvisare, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, una condotta attiva del giovane, né omissiva né casuale nel provocare il sinistro v. concorso di colpa del debitore ex art. 1227 cc Cass. nn. 1342/07, 16588 e 20710/05, CGCE del 30/6/05 C-537/05, Trib. Reggio Emilia 20/1/11 e, dunque, sono state disattese le eccezioni dell’assicurazione dell’autista.
Tribunale di Lecce, sez. I Civile, sentenza 26 novembre 2012 16 gennaio 2013, n. 157 Giudice Piera Portaluri Svolgimento del processo Con atto 12.7.2004 il signor D.G.G. chiedeva la condanna della LIGURIA SOCIETA' di ASSICURAZIONI Spa, all'occorrenza in solido con T.G. e T.A.F., nella qualità rispettivamente di società assicuratrice, proprietario e conducente dell'autovettura Renault Super 5, trg. RE 00000 122BV, al risarcimento dei danni tutti alla persona da lui subiti nell'incidente occorsogli, sulla S.P. Vernole-Melendugno, in data 27.0.2000, quale trasportato a bordo di detta autovettura. A sostegno della domanda deduceva che l'incidente si era verificato a causa dell'imprudente condotta di guida del conducente il quale, per sua esclusiva imprudenza ed imperizia, aveva perso il controllo del mezzo che, uscito fuori strada si era infine schiantato contro un albero della campagna sulla destra del suo senso di marcia. Indicava l'ammontare complessivo dei danni per i postumi riportati, indicati nel 45%, in complessivi . 753.616,96. Dei convenuti si costituiva la sola società assicuratrice contestando la domanda soprattutto nel quantum, rilevandone la manifesta esagerazione, sia nella quantificazione dei postumi indicati, che nella somma richiesta per la relativa liquidazione. Opponeva in ogni caso il massimale di polizza .774,700,00 entro il quale doveva essere contenuto il risarcimento. Il giudizio, accolta la richiesta dell'attore di assegnazione in suo favore di una somma provvisionale liquidata, con ordinanza 8.6.2005, in .80.000,00 , era istruito con consulenza medico-legale e prova orale. Precisate le conclusioni, all'esito della discussione, nell'udienza del 30.10.2012 era, infine, trattenuto per la decisione. Motivi della decisione La domanda è fondata per quanto di ragione. Non v'è dubbio che il soggetto trasportato - secondo l'indirizzo giurisprudenziale ora dominante cfr. Cass., n. 10629/98 681/2000 numero /2006 che, com'è noto, ha ribaltato quello opposto ribadito per decenni - quale che sia il titolo del trasporto, può giovarsi delle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ., a titolo dunque di responsabilità extracontrattuale, eventualmente anche in concorso con quella contrattuale ex articolo cod. civ. , non solo nei confronti del conducente del veicolo antagonista, ma anche nei confronti del proprio vettore ed esattamente quella di cui ai primi due commi dell'art. 2054 nei confronti del conducente e quella di cui al comma 3 nei confronti del proprietario, il quale ultimo può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno . A tale nuova conclusione la Suprema Corte è pervenuta osservando che l'art. 2054 cod. civ. esprime in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e che non possono più ritenersi sussistenti le ragioni socio-economiche che giustificavano il contrario orientamento precedente in quanto il trasportato, anche a titolo di cortesia, non può essere considerato estraneo alla circolazione rispetto al suo vettore, non ravvisandosi più ragioni per ritenere il trasportato rispetto a chi non viaggi sul veicolo, e quindi sia estraneo alla circolazione di esso, in una situazione tanto diversa da giustificare una differenziata disciplina della responsabilità del conducente e del proprietario per il danno derivatogli . Il principio, peraltro, si trova compiutamente recepito nell'art. 122 del Codice delle assicurazioni il cui art. 122 al comma 2 stabilisce che l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona subiti dai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto . Previsione questa che, a dire il vero, era già contenuta nel testo dell'art. 1 comma 2 L.numero /1969, come modificato dalla L.n 142/1992 con la quale è stata data attuazione alla direttiva 90/232 CEE anche se va detto che, in passato, la Cassazione nel sostenere il precedente opposto orientamento aveva affermato che l'estensione della copertura assicurativa ai trasportati a qualsiasi titolo operata dall'art. 1 della 1.24 dicembre 1969 numero come modificato dall'articolo 1.26 febbraio 1977, numero di conversione del d.l. 23.12.1976, numero S7 non incide sui presupposti, sui limiti e sul regime probatorio della responsabilità del proprietario e del conducente . Tanto premesso, va rilevata la manifesta infondatezza della tesi da ultimo prospettata dalla convenuta assicurazione che in verità nella comparsa di costituzione ha contestato solo il quantum debeatur , secondo cui la prova orale espletata avrebbe confermato che l'incidente si sarebbe verificato per caso fortuito, nella specie, a suo dire, ravvisabile nella condotta di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto che, proveniente dall'opposta direzione, avrebbe invaso la corsia di marcia percorsa dall'autovettura del proprio assicurato. Ed ha sostenuto quindi l'inapplicabilità alla fattispcie della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ. Va rammentato, invece, senza necessità di commenti sulla evidente inconferenza del richiamo al caso fortuito, che proprio in forza della presunzione di responsabilità, in ogni caso, non superata nel caso concreto neanche dalla eventuale dalla presenza di altra autovettura che sarebbe rimasta sconosciuta, che il danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone ben può pretendere la totalità del risarcimento da uno solo dei coobbligati. Quanto al dedotto concorso di colpa da parte della società assicuratrice, poi, per il presunto mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato, si rileva, senza contare il difetto assoluto di prova sul punto, che la violenza dell'impatto e la natura ed entità dei danni riportati dall'autovettura v. rapporto del C.C. a bordo della quale l'attore era trasportato, rendono, di fatto, irrilevante la discussione benché minima in proposito. Tanto premesso in ordine all'an debeatur, si rileva con riguardo al quantum che la consulenza medica disposta ha quantificato i postumi permanenti, residuati alle gravissime lesioni grave politraumatismo toraco-addominale e degli arti, con massivo emoperitoneo per rottura della milza e lacerazioni epatiche, frattura del femore destro e frattura dell'ala iliaca di sinistra con disgiunzione della sinfisi pubica ed infine la frattura dell'incisivo laterale superiore sinistro' subite dal De Giorgi nel sinistro, nella misura del 35%. La malattia che ne è seguita - è stato accertato - ha comportato un periodo di inabilità totale di giorni 100 e uno di inabilità parziale al 50% di giorni 50. Il ctu ha precisato, altresì, che i postumi residuati non incidono sulla capacità lavorativa attualmente svolta dall'attore, ma hanno svolto un ruolo decisivo sull'esclusione del De Giorgi dal corso dell'Accademia Militare di Modena . Cominciando dalla liquidazione del danno non patrimoniale non può sottacersi la novità più importante in materia rappresentata dalla sentenza della terza sezione n. 12.408 del 7.6.2011 con la quale, in sostanza, il giudice di legittimità ha raccomandato a tutti i giudici di merito di adottare un criterio unitario per la liquidazione del danno biologico indicando a tal fine la tabella predisposta dal tribunale di Milano a pena di impugnabilità della decisione per violazione dell'art 1226 cod. civ. In base dunque alla nuova tabella adottata dal tribunale di Milano il 25.6.2009, significativamente denominata, in ossequio ai principi enunciati nelle sentenze novembrine del 2008, non più Tabella per la liquidazione del danno biologico bensì Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica deve procedersi alla liquidazione del danno subito dall'attore, tenendo conto delle particolarità del caso concreto, ai fini della personalizzazione del risarcimento in modo da garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato cfr. Cass., n. 14402 /2011 . Né si pone ovviamente, una questione di domanda nuova, integrando il parametro costituito dalla tabelle milanesi un criterio equitativo di liquidazione del danno. Considerata dunque l'età del danneggiato al momento del sinistro anni 20 , le tabelle milanesi aggiornate al 2011, per una invalidità in termini percentuali pari a quella ritenuta dal ctu, riportano un valore di liquidazione compreso tra . 210.230 ed . 262.788,00. La giovanissima età dell'infortunato e la natura e gravità delle lesioni che per ciò solo, incontestabilmente, hanno prodotto un intuibile sconvolgimento di gran parte delle sue aspettative future e dei suoi concreti programmi di vita, fa ritenere equa e aderente alla fattispecie una liquidazione attestantesi sui valori massimi che pertanto si fissa in .250.00,00. Tanto più che detta liquidazione va intesa ovviamente come onnicomprensiva di tutte le componenti del danno non patrimoniale danno morale soggettivo, danno esistenziale, alla vita di relazione ed estetico sono state riferite anche cicatrici della parete addominale e dell'arto superiore destro di rilevanza estetica' , per cui nessun altra somma va riconosciuta a tale titolo in adesione anche al rigoroso arresto delle note sentenze novembrine del 2008 della Cassazione. Nella relazione del ctu, dr R. Vaglio, invero, a parte l'intervento chirurgico di splenectomia, seguito da un ricovero in rianimazione, ed il successivo, di riduzione della frattura del femore e di stabilizzazione con chiodo endomidollare bloccato, si dà atto dell'accertamento di una insufficienza tricuspidale severa secondaria a contusione cardiaca . Patologia quest'ultima, documentata, in particolare, anche dall'ecocardiografia eseguita nel 2004, che dimostra un'insufficienza tricuspidale importante, da disfunzione valvolare con probabile mancato collabimento dei lembi per probabile distacco parziale di corde tendinee . Per i periodi di invalidità temporanea totale e parziale, come accertati dal ctu in giorni 100 per la prima e giorni 50 per la seconda al 50% , si liquida invece in ragione .91,00 al giorno, ritenendo sufficientemente satisfattivo tale valore più basso delle tabelle in questione, il massimo è pari ad .137,00 rispettivamente la somma di . 9.100,00 e .4.550,00. Anche le spese mediche possono essere liquidate nella misura richiesta, avendone il ctu affermato la relativa congruità e, quindi, in .2.896,10 quelle già sostenute ed in .3.380,00 quelle odontoiatriche, anche future. Va, infine, riconosciuto il danno patrimoniale da perdita della capacità reddituale futura v. atto introduttivo , poi specificata anche in perdita chances , per l'esclusione del D.G., in conseguenza della gravità dei postumi residuati al sinistro, dalla frequenza del primo anno del 1840 corso dell'Accademia Militare di Modena al quale era stato appena ammesso circostanza questa mai specificatamente contestata . AI riguardo è sufficiente rilevare la modestia dell'attività lavorativa attualmente dallo stesso svolta addetto alla biglietteria di un museo a confronto delle brillanti prospettive di carriera che notoriamente l'ingresso in Accademia garantisce. Anche la perdita di chances integra un danno patrimoniale futuro che consiste non nella perdita di un vantaggio economico, bensì nella perdita della possibilità di conseguirlo, ed è risarcibile a condizione che il danneggiato provi, anche in via presuntiva o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e l'incidenza negativa su tale possibilità della condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata ed diretta cfr. Cass., numero /2007 Cass., numero /2008 . Ovviamente la relativa liquidazione di tale voce di danno non può che avvenire, nel caso concreto, in via equitativa, in quanto per la giovane età dell'infortunato, al momento del sinistro ancora studente, non è possibile fare riferimento ad una specifica incapacità lavorativa tenendo conto quindi che, in ogni caso, qualsivoglia reddito futuro del danneggiato risentirà della diminuzione patrimoniale in proporzione alla sua ridotta capacità lavorativa generica, rapportabile pur sempre ai postumi accertati nella misura del 35% a titolo di biologico e, muovendo da un calcolo approssimato, basato comunque sulla nota formula di capitalizzazione anticipata, con un reddito medio-basso di circa 30.000,00-35.000,00 euro annui, a base della stessa, si perviene ad una somma di poco più di .200.000,00. Importo di tal misura si ritiene dunque di poter prudenzialmente liquidare per il danno patrimoniale in questione. In totale dunque deve essere liquidato in favore dell'attore l'importo complessivo di . 469.926,10 .250,000,00 + . 9.100,00 + . 4.550,00 + .2.896, 1 O + .3380,00+ . 200.000,00 . Sulla somma liquidata, essendo stata operata la liquidazione all'attualità, detratta la somma di .80.000,00 per la provvisionale già corrisposta, devono essere computati gli interessi legali con decorrenza dal dì del fatto al saldo. Le spese di lite, liquidate in base alle nuove tariffe forensi, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da D.G.G. con atto del 12.07.2004 nei confronti di T.G. e T.A.F., e della LIGURIA ASSICURAZIONI SpA, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da D.G.G. nei confronti di T.G. e T.A.F. e della Liguria Assicurazioni SpA e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente della somma di . 389.926,10 così detratta la somma di .80.000,00 oltre interessi legali sulla detta somma come nella parte motiva condanna la società assicuratrice convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi . 21.500,00 oltre spese, comprese quelle di ctu se corrisposte, ed accessori come per legge.