Messa alla prova a rischio, senza progetto ad hoc per recupero e socializzazione

Lacuna clamorosa nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni è mancata la redazione di un progetto dettagliato che fissi le tappe per il recupero. Tale elemento è fondamentale, soprattutto per ‘caricare’ il minore di un impegno chiaro per il proprio cambiamento.

Iter assolutamente lineare “sospensione del processo” in corso e “messa alla prova” del minore finito sul banco degli imputati. Ma condicio sine qua non perché l’iter sia valido è la definizione di un preciso progetto che, passo passo, fissi gli obiettivi da raggiungere per la socializzazione del minore. Cassazione, sentenza numero 47216, sezione Seconda Penale, depositata oggi Agenda. A essere messa in discussione è l’ordinanza del Tribunale per i minorenni, con cui è stata decisa prima «la sospensione del processo» – per un anno –, a carico di una ragazzina «indagata» anche «per rapina», e poi ufficializzata la «messa alla prova» dell’imputata minore dei 18 anni. Precisa l’obiezione mossa dal Procuratore della Repubblica secondo quest’ultimo, difatti, è stata ufficializzata la «messa alla prova» erroneamente, perché non accompagnata da un adeguato «progetto» per il recupero della minore. Ebbene, tale considerazione viene condivisa in pieno dai giudici della Cassazione, i quali ribadiscono la necessità di «uno specifico progetto, idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore», anche prevedendo – come in un’agenda – gli «impegni» assunti dal minore nell’ottica del «cambiamento» e del «recupero». Ma, in questa vicenda, la ideale ‘agenda’ è completamente assente. Anzi, evidenziano i giudici, è emersa, paradossalmente, «la difficoltà di indicare un tipo di percorso educativo, che possa rivelarsi realmente efficace». Evidente, quindi, la lacuna, così come evidenziata dal Procuratore della Repubblica, lacuna che dovrà essere colmata dal Tribunale per i minorenni, a cui la questione è affidata nuovamente.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 - 28 novembre 2013, numero 47216 Presidente Esposito – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto Con l’ordinanza del 12 aprile 2012 il Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto la sospensione del processo a carico di D.E. per il periodo di anni uno e la messa alla prova dell’imputata, indagata per reati di rapina e altro. Ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Firenze contestando violazione di legge per essere stata decisa la messa alla prova pur in assenza di un progetto predisposto a riguardo e senza motivare la ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la concessione del beneficio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. L’istituto della “messa alla prova” e la relativa sospensione del processo per controllarne l’esito non possono prescindere dalla redazione di uno specifico progetto che deve essere idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore e prevedere, in particolare, gli impegni precisi che l’imputato assume, poiché il patto sottostante al “probation” implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire il processo, l’impegno positivo dell’incolpato di cambiamento e recupero Cass. sez. II, 8.11.2012, numero 46366 . Nel caso di specie non risulta agli atti nessun progetto, emergendo al contrario dalla nota depositata in atti la difficoltà di indicare un qualunque tipo di percorso educativo che possa rivelarsi realmente efficace nella fattispecie in oggetto. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dei minorenni di Firenze per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Firenze per nuovo esame.