La rapina si trasforma in un tentato omicidio di un dipendente della gioielleria svaligiata a rispondere a titolo di concorso ordinario di quest’ultimo più grave reato è anche il “palo” che aspetta fuori in macchina.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4041, depositata il 25 gennaio 2013. Il caso. Due finanzieri in divisa facevano irruzione in una gioielleria, picchiavano selvaggiamente un dipendente del titolare e, dopo essersi impossessati della refurtiva, fuggivano a bordo di una macchina. Il proprietario della stessa e autista al momento della rapina , quindi, veniva indagato per i delitti, in concorso, di rapina aggravata, tentato omicidio, detenzione e porto di armi da sparo. Concorso ordinario anche per il “palo”? L’indagato propone ricorso per cassazione, lamentando l’errata attribuibilità, a suo carico, del tentativo di omicidio posto in essere dagli esecutori materiali della rapina. Il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto più grave. La S.C., come già affermato in numerosi precedenti, sottolinea che «la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario articolo 110 c.p. se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave». Se l’evento è atipico, il concorso è anomalo. In sostanza, la responsabilità concorsuale resta esclusa soltanto «quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili», non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui è innestata l’azione di taluno dei correi nel reato originario. Nel caso di specie, tuttavia, non si configura quest’ultima, più lieve, ipotesi, quindi il ricorso viene rigettato in toto.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 – 25 gennaio 2013, numero 4041 Presidente Cosentino – Relatore Iannelli Osserva - 1 - M.A. , indagato per i delitti, in concorso, di rapina pluriaggravata, di tentato omicidio, di detenzione e porto di arma da sparo - ex articolo 110, 628,comma 1 e 3, 56-575 c.p., 2, 4 e 7 l. numero 895/1967- ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 28.6.2012 del tribunale di Catanzaro, che in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza cautelare emessa, per i titoli di reato sopra indicati, dal gip del tribunale di Crotone in data 20.6.2012 e deduce, nell’ordine, tre ragioni di doglianza carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alle esigenze cautelari,in ordine, infine, alla configurazione del suo concorso morale nel tentativo di omicidio posto in essere dagli esecutori materiali della rapina. - 2 - In breve i fatti di causa nella ricostruzione dei giudici di merito due uomini, che indossavano la divisa di finanzieri, entrano in una gioielleria alle ore 8,45 del omissis , picchiano selvaggiamente un dipendente del titolare, si impossessano della refurtiva e fuggono a bordo di una macchina, di cui un teste, Ma.Ma. , annota i numeri di targa - omissis - precisando che il mezzo gli era sembrato una Fiat Punto nuovo modello di colore scuro . Il mezzo con la targa riportata era di pacifico uso esclusivo dell'indagato. Il sistema di videosorveglianza dotato dei c.d. rilevatori di targa, in funzione nella città di , registra il passaggio della macchina alle ore 7,17 del omissis ed alle ore successive 9,06 in luoghi e direzioni compatibili con i luoghi necessari per raggiungere la gioielleria e quindi per allontanarsi da essa. - 3 - Infondato il ricorso,e quindi da respingere. Il primo motivo di ricorso svolge il tentativo di depotenziare di valore indiziante la testimonianza di Ma.Ma. , precisa e puntuale nella indicazione della targa della autovettura ma dubbiosa nell'identificarne il tipo e negativa in merito alla identificazione dei due apparenti finanzieri. Peraltro i motivi di ricorso si rivelano del tutto generiche nel riportare le dichiarazioni del prevenuto in ordine alle asserite attività, alternative alla condotta di correità nella rapina, del prevenuto Ndr testo originale non comprensibile nelle ore del delitto, non affrontando criticamente il ragionamento giudiziale che, riportando minuziosamente le giustificazioni dell'imputato, ha curato di sottolinearne le lacune, l'inverosimiglianza, le numerose criticità. Il secondo motivo di ricorso è del tutto teso a rimarcare l’omessa considerazione nel ragionamento giudiziale del comportamento processuale asseritamente collaborativo, ma latitante dai campi interessati alle valutazioni giudiziali, che proprio dalla gravità del fatto,sfociato poi in un pestaggio che ha posto in pericolo la vita di un dipendente della gioielleria, nonché dalla personalità del prevenuto, spregiudicata e pericolosamente incline alla violenza, come emerso dai precedenti di furto e di lesioni personali, ha tratto puntelli sicuri per blindare sul piano della legittimità la motivazione del provvedimento. La terza ragione di doglianza, in merito alla attribuibilità al ricorrente del tentativo di omicidio posto in essere dagli esecutori materiali della rapina, non riesce ad aggredire con successo le valutazioni giudiziali sulla prevedibilità da parte del M. che la rapina, posta in essere da persone armate, avrebbe senza meno potuto sfociare in condotte di lesioni che, a loro volta, avrebbero potuto essere di tale imponenza da mettere in pericolo le persone aggredite e che avessero reagito alla aggressione. Ed in effetti il C.L. riportava in seguito alla aggressione un politrauma con trauma cranico facciale tanto da essere stato elitrasportato, con prognosi riservata al nosocomio di omissis . Ora, come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario articolo 110 c.p. , se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave mentre configura il concorso anomalo articolo 116 c.p. , nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza c.f.r., tra le molte, Sez. 6, numero 7388 del 13/01/2005, dep. 25/02/2005, Lauro . La responsabilità concorsuale resta esclusa, quindi, soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Coerentemente con l'interpretazione di cui sopra, la giurisprudenza ha ritenuto il nesso di compartecipazione nel caso di rapina trasmodata in omicidio o tentato omicidio, affermandosi così che non può considerarsi atipico e imprevedibile l'uso della violenza, anche causativa dell'evento morte, per assicurarsi la cosa sottratta o per garantirsi l'impunità v., per tutte Sez. 1, 15.11.2011/12.2.2012, Camko, Rv 251849, e già, in data risalente, Sez. 1,14.3/25.5.1006, Caccavo, Rv 204665 Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'articolo 94 disp. att. c.p.p