La Corte d’appello decide seguendo uno degli orientamenti contrastanti. Ma la successiva sentenza delle Sezioni Unite, che risolve il contrasto, rimette tutto in discussione.
Il caso. La proprietaria di due magazzini chiedeva la condanna dei due occupanti al rilascio e al pagamento dei frutti civili. È la Corte di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, condannava i convenuti al rilascio dei due magazzini e al risarcimento dei danni per indebita occupazione. I due, pertanto, hanno presentato ricorso per cassazione. In discussione la proprietà dei magazzini? I giudici di Cassazione sentenza numero 1370/13, depositata il 21 gennaio , ritenuta provata la proprietà dei due magazzini in capo all’attrice e appellante dei giudizi di merito, accolgono il terzo motivo di ricorso – vista la violazione dell’articolo 345 c.p.c. con riferimento all’ammissione di prove documentali in appello - e annullano la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale. Contrasto giurisprudenziale risolto dopo la sentenza di secondo grado. I giudici di merito avevano, infatti, dichiarato ammissibili in appello le nuove produzioni documentali, ispirandosi al precedente orientamento maggioritario. Un contrasto risolto dalle Sezioni Unite, numero 8202/2005 successivamente alla pronuncia di secondo grado del caso in esame , in maniera opposta rispetto all’orientamento maggioritario seguito dai giudici di merito, appunto. Tuttavia, precisa la Cassazione, non mancando decisioni di legittimità di segno opposto, la fattispecie esaminata «non può ricondursi ad un caso di overruling» e, quindi, non può applicarsi il principio secondo il quale «il compimento di un atto processuale secondo le forme e i termini previsti dal “diritto vivente” al momento in cui l’atto è compiuto, comporta validità dell’atto stesso in caso di successivo mutamento giurisprudenziale in tema di quelle forme e di quei termini» Cass., SSUU, numero 19246/2010 . Nuovi mezzi di prova ammessi solo se non producibili in giudizio per cause non imputabili alla parte. In sostanza, essendoci al momento della decisione dei giudici di merito un contrasto giurisprudenziale, risolto con la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione numero 8202/2005 successiva alla pronuncia di secondo grado , la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in modo che i giudici di merito possano applicare il principio secondo cui «la produzione di documenti rientra nei “nuovi mezzi di prova” non ammessi, come regola generale posta dal citato articolo 345 c.p.c., salvo che i documenti siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 novembre 2012 – 21 gennaio 2013, numero 1370 Presidente Rovelli – Relatore Proto Svolgimento del processo Con citazione del 19/12/1997 M.G. citava A.G. e L.G. e, premesso di essere proprietaria di due magazzini in quanto acquistati dal proprio coniuge in regime di comunione familiare , occupati dai convenuti, chiedeva la condanna degli stessi a rilasciarli e a pagare i frutti civili. Con sentenza del 16/5/2000 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda ritenendo non provata la proprietà della rivendicante e non sufficiente l'atto di acquisto e il riconoscimento da parte dei convenuti, in altro giudizio, della proprietà in capo al soggetto che aveva venduto i beni al coniuge dell'attrice, essendo invece necessaria, secondo il Tribunale, la prova di un acquisto a titolo originario. All'esito dell'appello proposto dalla M. , la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza appellata, condannava i convenuti al rilascio dei due magazzini di accertata proprietà della M. e al risarcimento dei danni per indebita occupazione. La Corte territoriale rileva - che la domanda di accertamento dell'usucapione dei beni non costituisce domanda nuova in appello perché rimane immutata la causa petendi che si identifica con lo stesso diritto reale mentre il titolo di acquisto usucapione piuttosto che compravendita attiene alla prova del diritto reale fatto valere - che le produzioni documentali in appello sono ammissibili in quanto il divieto di nuove prove ex articolo 345 c.p.c. si riferisce solo alle prove costituende e non ai documenti - che la rivendicante ha acquistato la proprietà dei beni per usucapione del suo dante causa in virtù del cumulo con il possesso dei precedenti venditori in quanto il V. aveva iniziato possedere il terreno il 22/8/1968 con l'acquisto documentato da atto notarile prodotto in appello da D.B.F.A. successivamente lo S.G. che poi aveva venduto al coniuge dell'attrice aveva posseduto i beni dopo averli acquistati da V. con atto del 12/7/1981 prodotto in appello e, pur concedendoli in godimento a L.G. , come dalla stessa riconosciuto in altro giudizio riconoscimento comprovato dalle dichiarazioni rese dalla L. nell'interrogatorio nel corso di altro processo i cui atti erano prodotti in appello ha continuato a possederli sino ai 29/2/1996, quando li ha venduti al coniuge dell'attrice. A.G. e L.G. propongono ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso M.G. e deposita memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 948 comma 1 e 2 697 comma 1 c.c. e sostengono che la documentazione prodotta dall'attrice in primo e in secondo grado non era idonea a provare che S.G. , dante causa della M. , fosse il proprietario di beni. Nel motivo i ricorrenti esaminano l'atto di vendita da V. a S. e rilevano che in tale atro il V. si era riservato i due terzi della superficie del piano terra di una costruzione che l'acquirente avrebbe dovuto realizzare sul terreno questa circostanza, a dire dei ricorrenti, fa sorgere il dubbio che i due magazzini possano essere ricompresi nella proprietà oggetto di riserva del venditore alla carenza probatoria, sotto questo profilo, secondo i ricorrenti, non può porsi rimedio con gli atti del procedimento avente ad oggetto un contratto di comodato perché dagli atti non si desume un riconoscimento della proprietà e perché nel procedimento non era in discussione uno dei due magazzini oggetto di rivendica. 1.1 Il motivo è infondato quanto alla violazione dell'articolo 948 c.c. azione di rivendicazione perché il giudice di appello, avendo accertato l'acquisto della proprietà per usucapione maturatasi già a favore del comune dante causa S.G. che aveva concesso in godimento i beni a L.G. e poi li aveva venduti al marito della M. ha correttamente applicato l'articolo 948 c.c. riconoscendo al proprietario il diritto di rivendicare la cosa il motivo è altresì infondato con riferimento all'articolo 2697 c.c. in quanto il giudice di appello ha ritenuto provata la proprietà sulla base di documenti che comprovavano i successivi acquisti nel ventennio e il possesso nello stesso periodo. La censura sostanziale attiene alla valutazione della prova dell'acquisto di proprietà da parte dell'ultimo alienante, non espressamente dedotta come vizio di motivazione, ma desumibile dal contesto del motivo ove si afferma che la motivazione con la quale la Corte di appello è giunta alla conclusione che lo S. , dante causa del coniuge dell'attrice, fosse divenuto proprietario, sarebbe insufficiente. Sotto questo diverso profilo, la censura è inammissibile in quanto si limita a prospettare una diversa valutazione delle prove documentali e presuntive fondata sulla mera ipotesi che il trasferimento da V. a S. non abbia determinato il trasferimento di entrambi i magazzini in contrasto con la motivata valutazione delle prove da parte del giudice di appello e, per giunta, senza neppure attingere la ratio decidendi della decisione che non accerta la proprietà quale diretto effetto degli atti di trasferimento che si sono succeduti nel tempo, ma per effetto del possesso ultraventennale dei beni. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1142 e 2697 c.c. e sostengono che non era stata fornita la prova che lo S. avesse posseduto i beni in contesa fino alla vendita del 29/2/1996 e che, anzi, lo stesso giudizio intentato nel 1994 dallo S. contro A. e L. proverebbe che non ne era in possesso. 2.1 Il motivo è manifestamente infondato con riferimento alla falsa applicazione degli articolo 1158, 1142 e 2697 c.c. in quanto, stante la motivazione per la quale v'è la prova che sia il V. che lo S. hanno posseduto il bene per oltre venti anni complessivamente, la conclusione di avvenuta usucapione da parte dello S. è perfettamente coerente con le norme sopra richiamate nella, sostanza, nel motivo si contesta nuovamente la motivazione laddove è affermato che lo S. ha posseduto i beni, motivazione che sarebbe erronea perché proprio il precedente procedimento promosso dallo S. contro A. e L. dimostrerebbe che lo S. non era nel possesso dei beni. Ma anche sotto questo profilo la censura risulta manifestamente infondata perché l'esistenza di un comodato o di una locazione sul bene non esclude il possesso del proprietario, posto che il comodatario o il conduttore sono semplici detentori qualificati per conto del locatore nella specie coincidente con il proprietario che continua ad esercitare il possesso per loro tramite, né risultano atti di interversione del possesso dei detentori. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. e sostengono che la domanda di usucapione formulata solo in appello sarebbe domanda nuova come tale inammissibile ex articolo 345 c.p.c., così come sarebbero inammissibili le nuove produzioni documentali in appello. 3.1 Siccome nell'epigrafe del motivo, nel quale si deduce la violazione di una norma processuale si richiama il motivo di cui all'articolo 360 numero 3 c.p.c. relativo agli errores iudicando e non il motivo di cui all'articolo 3 60 numero . 4, relativo agli errores in procadendo, occorre preliminarmente osservare che tale erronea indicazione non rende inammissibile il motivo in quanto fini della ammissibilità del ricorso, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenta la violazione di una norma processuale ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., anziché sotto il profilo dell' error in procedendo di cui al numero 4 del citato articolo 360 cfr., in relazione alla violazione dell'articolo 112 c.p.c. erroneamente fatta valere come error in iudicando, Cass. 24/3/2006 numero 6671 . Il motivo pur essendo ammissibile per la suddetta ragione, è tuttavia manifestamente infondato quanto all'assunto secondo il quale la domanda di usucapione formulata dall'appellante è domanda nuova, come tale inammissibile in appello. La Corte di Appello si è uniformata ai principi costantemente affermati da questa Corte e qui condivisi, secondo i quali siccome il diritto di proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati , ossia individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso nella specie usucapione maturatasi a favore del dante causa che integra quello nella specie contratto posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia al La valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza cfr. da ultimo, in massima e in identica fattispecie Cass. 5/11/2010 numero 22598 in precedenza v. ex multis Cass. 30/12/2002 numero 18370 . È invece fondata la censura di violazione dell'articolo 34 5 c.p.c. con riferimento all'ammissione di prove documentali in appello. Nei giudizi, come il presente, instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, il terzo comma dell'articolo 345 c.p.c. va interpretato, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte nel senso che esso fissa il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi cioè non richiesti in precedenza e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola e cioè consentendo l'ammissione ove le parti dimostrino di non avere potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Tale orientamento si è consolidato dopo la sentenza 20/4/2005 numero 8202 delle Sezioni unite di questa Corte, seppure pronunciata con riferimento all'articolo 437 c.p.c. formulato in termini identici all'articolo 345 c.p.c. con riferimento al divieto di nuovi mezzi di prova in appello , nella quale si è ritenuto che la produzione di documenti rientri nei nuovi mezzi di prova che per regola generale non sono ammessi nel giudizio di appello. L'interpretazione di cui alla citata pronunzia è stata successivamente seguita dalla costante giurisprudenza di questa Corte anche per i processi non regolati dal rito del lavoro v. ad es. Cass. 26/6/2007 numero 14766 e, da ultimo, Cass. 1/6/2012 numero 8877 ed è condivisa da questo Collegio, per le ragioni in essa enunciate. Prima della suddetta decisione, ancorché fosse nettamente maggioritario il diverso orientamento che consentiva le nuove produzioni documentali in appello, non mancavano contrarie decisioni. La Corte territoriale dichiarando ammissibili in appello le nuove produzioni documentali gli atti del procedimento numero 331/94, l'atto di vendita 22/8/1968 e l'atto di vendita 2/7/1981 che hanno contribuito a formare il suo convincimento si è ispirata al precedente orientamento maggioritario avendo deciso la causa il 23/1/2004 ancorché la sentenza sia stata pubblicata solo il 13/9/2005 prima della sentenza delle sezioni unite, ma proprio perché non mancavano decisioni di questa Corte di segno contrario, la fattispecie non può ricondursi ad un caso di overrulling e, quindi, non può applicarsi il principio affermato da Cass. SS.UU. numero 19246 del 2010, per il quale il compimento di un atto processuale secondo le forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento in cui l'atto è compiuto, comporta la validità dell'atto stesso in caso di successivo mutamento giurisprudenziale in tema di quelle forme e di quei termini. Con la decisione impugnata la Corte di Appello ha dunque violato l'articolo 345 c.p.c. come interpretato dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. 4. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, per una nuova decisione sull'appello sulla base delle prove che riterrà ammissibili proposto da M.G. previa motivata decisione sull'ammissibilità o meno dei documenti prodotti secondo i criteri fissati dall'articolo 345 c.p.c. e applicando il principio per il quale la produzione di documenti rientra nei nuovi mezzi di prova non ammessi, come regola generale posta dal citato articolo 345 c.p.c., salvo che i documenti siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabili. P.Q.M. La Corte accoglie, nei limita di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo anche per le spese di questo giudizio di cassazione.